La normativa regionale, in tema di cambi d’uso, è segnata da una certa ambiguità, e in particolare modo è complicata nello Spazio Rurale. Nonostante la LR 1/2015 (e il successivo RR 2/2015), abbiano significativamente ridotto la complessità pre-esistente, la lettura è spesso resa difficile da una scrittura quasi narrativa della norma. La legge regionale, in materia edilizia e urbanistica (LR 1/2015 e RR 2/2015), usa in maniera combinata o alternativa le parole “uso”, “utilizzo”, “destinazione d’uso”, “attività”, “tipologie d’attività”, “categorie funzionali”, “attività connesse all’attività agricola”, senza fare un grande sforzo di definizione, per cui occorre interpretare, spesso riferendosi al DPR 380/2001 o alla giurisprudenza.
Cercherò qui di mettere in luce i nodi più critici, partendo dall’articolo principale, il 155 della LR 1/2015, e richiamando poi alla bisogna gli altri articoli. Infine farò un richiamo alla LR 1272015, in materia di agricoltura, per chiudere con le sanzioni in casi di cambi d’uso illeciti. Nessuna risposta definitiva sull’argomento: solo una prima esplorazione. Mi aspetto integrazioni o segnalazioni di errori o di lacune. Mi riservo poi di integrare lo schema con l’onerosità o meno del cambio d’uso.
In rosso la normativa, in nero il mio commento.
Partiamo dall’art. 155 LR 1/2015, rubricato (Mutamenti della destinazione d’uso degli immobili e titolo abilitativo)
LR 1/2015 art. 155 – (Mutamenti della destinazione d’uso degli immobili e titolo abilitativo)
co. 1. Gli strumenti urbanistici generali e i piani attuativi dei comuni stabiliscono le destinazioni d’uso ammesse in un insediamento. Si considera prevalente la destinazione d’uso qualificante gli insediamenti. Sono compatibili le destinazioni d’uso funzionali, similari o che integrano e supportano la destinazione d’uso prevalente.
Il primo punto critico qui è capire quali siano gli strumenti urbanistici generali. In Umbria abbiamo infatti sia il PRG Strutturale che il PRG Operativo in molti comuni. Quali sono dunque gli strumenti che definiscono le destinazioni d’uso in un insediamento: il PRGS o il PRGO? O entrambi? E in questo caso, con quale rapporto tra essi? Ancora più complicato è stabilire il ruolo di un piano attuativo che stabilisca le destinazioni d’uso. Che grado di libertà può avere? Tra l’altro oggi gli insediamenti possono essere solo due, se leggo bene la LR 1/2015, all’art. 21 (relativo alla Parte Strutturale del PRG): gli insediamenti che hanno valore storico e gli insediamenti che non ne hanno. Per avere un’elencazione più articolata degli insediamenti bisogna andare a leggere il RR 2/2015, alla Sezione IV. La “e” tra gli strumenti generali e i piani attuativi deve intendersi come congiuntiva o come disgiuntiva? Sono i PRG o i Piani Attuativi a stabilire le destinazioni d’uso?
L’articolo poi passa a distinguere tra destinazioni d’uso prevalenti e compatibili in maniera vaga, usando per la destinazione d’uso “prevalente” solo l’aggettivo “qualificante”. E’ solo il co. 2 a chiarire che la prevalenza è decisa in termini di SUC, ma solo per gli edifici o per le unità immobiliari e non per gli insediamenti. Rimane ancora inespresso chi debba fare questa distinzione: il PRGS, il PRGO o il Piano Attuativo. Vi è poi il blocco logico delle destinazioni d’uso funzionali, similari o che integrano e supportano la destinazione d’uso prevalente. Anche qui vi sarebbe da capire se “funzionali”, “similari”, “che integrano e supportano”, siano tre (o quattro, addirittura), destinazioni diverse o se siano appunto un unico insieme logico. Anche volendosi limitare alla ragionevolezza come criterio operativo, la vaghezza della frase non aiuta: cosa rende una destinazione d’uso funzionale a un’altra? La residenza è funzionale al commercio? La destinazione produttiva è funzionale alla residenza? La sola differenza dalla destinazione prevalente le qualifica immediatamente come funzionali? La destinazione funzionale è diversa dalla categoria funzionale, che troveremo tra un po’?Vi è poi tutta un’altra difficoltà gestionale, quotidiana, nelle trasformazioni edilizie. Infatti le destinazioni d’uso sono stabilite per gli insediamenti. Ora, la definizione di “insediamento” deducibile dalla LR 1/2015 e dal RR 2/2015 qualifica quest’ultimo come un aerale, una parte di territorio, di tessuto, ecc. Quindi una pluralità di edifici. Come si fa a controllare nel tempo il dato quantitativo di SUC attribuito nel momento della pianificazione? Se la prevalenza è data dal 70% di SUC attribuita alla residenza, per esempio, gli uffici tecnici comunali dovranno controllare nel tempo che questa percentuale non venga mai meno. Tema di difficilissimo controllo e gestione.
LR 1/2015 art. 155 – (Mutamenti della destinazione d’uso degli immobili e titolo abilitativo) co. 4. Costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo degli edifici o di singole unità immobiliari diversa da quella in atto, tale da comportare il passaggio tra le categorie funzionali, indipendentemente dalle diverse tipologie di attività riconducibili alle stesse, quali:
a) residenziale;
b) turistico ricettiva;
c) produttiva e direzionale; d) commerciale;
e) rurale.
Il co. 4 introduce delle definizioni significative. Sembra infatti che il mutamento della destinazione d’uso sia possibile solo in edifici o in singole unità immobiliari. E che dunque debba escludersi il mutamento di destinazione d’uso per singoli locali. Vedremo più tardi, tuttavia, che il cambio di destinazione d’uso sarà possibile anche per singoli locali e per gli insediamenti. Ancora: si dice che è significativo il passaggio tra le categorie funzionali, indipendentemente dalle diverse tipologie di attività riconducibili alle stesse. Se ne deduce che le “tipologie di attività” sono diverse dalle categorie funzionali, e che sono un sotto-insieme logico di quest’ultima. Abbiamo dunque 5 categorie funzionali, delle tipologie di attività e delle destinazioni d’uso. Anche in questo caso vi è un’innovazione rispetto al DPR 380/2001, che rimane indefinita, e che è la “tipologia di attività”.
LR 1/2015 art. 155 – (Mutamenti della destinazione d’uso degli immobili e titolo abilitativo) co. 5. La categoria funzionale direzionale di cui al comma 4, lettera c) ricomprende le attività di cui all’ articolo 7, comma 1, lettera l) , fatta eccezione per le attività commerciali.
Comma di difficile comprensione. Infatti la lettera richiamata recita: “l) “attività di servizi”, si intendono quelle a carattere socio-sanitarie, direzionale, pubbliche o private atte a supportare i processi insediativi e produttivi, comprese le attività commerciali, di somministrazione di cibi e bevande, turistico- produttive, ricreative, sportive e culturali;”
Se viene riscritto con la precisazione del co. 5, esso diventa: “l) “attività di servizi”, si intendono quelle a carattere socio-sanitarie, direzionale, pubbliche o private atte a supportare i processi insediativi e produttivi, comprese [le attività] di somministrazione di cibi e bevande, turistico- produttive, ricreative, sportive e culturali;”. Con la conseguenza che la categoria funzionale direzionale, comprende al suo interno attività turistico-produttive! Con l’ulteriore dubbio se le attività turistico-produttive siano altro dalla categoria turistico ricettiva!
LR 1/2015 art. 155 – (Mutamenti della destinazione d’uso degli immobili e titolo abilitativo) co. 6. Per la determinazione del contributo di costruzione di cui al Titolo V, Capo IV della presente legge e alle norme regolamentari, Titolo I, Capo II si tiene conto di quanto segue:
a) il mutamento della destinazione d’uso di cui al comma 4 produce effetti ai fini del contributo sugli oneri di urbanizzazione di cui all’ articolo 131, comma 3 e all’ articolo 37 delle norme regolamentari;
b) le categorie funzionali turistico-ricettiva, direzionale e commerciale di cui al comma 4, appartengono alla definizione di attività di servizi di cui all’ articolo 7, comma 1, lettera l) ;
c) l’entità del contributo di urbanizzazione primaria e secondaria per gli interventi di mutamento della destinazione d’uso tra le categorie funzionali di cui alla lettera b) è stabilita dal Comune applicando i valori di cui all’ articolo 39 delle norme regolamentari;
d) ai fini del contributo sul costo di costruzione di cui all’ articolo 135, nella categoria produttiva sono ricomprese le attività produttive rurali.
Altro comma particolare, che a mio avviso va letto solo ai fini della determinazione del contributo di costruzione, altrimenti si entra in un loop logico. Si veda infatti la lettera b), che inverte completamente la gerarchia stabilita nei commi precedenti. Finora avevamo infatti l’insieme delle categorie funzionali che comprendeva le attività (cfr. co. 5). Adesso abbiamo l’inversione: è l’attività che comprende le categorie funzionali! Alla lettera d) si fa riferimento a “attività produttive rurali”, mai definite in alcun luogo.
LR 1/2015 art. 155 – (Mutamenti della destinazione d’uso degli immobili e titolo abilitativo) co. 7. Per gli interventi di mutamento della destinazione d’uso di cui al comma 4, fatto salvo quanto previsto all’ articolo 118, comma 2, lettere e) ed h), il titolo abilitativo richiesto è:
a) la SCIA nel caso di modifica della destinazione d’uso o per la realizzazione di attività agrituristiche o di attività connesse all’attività agricola, realizzate senza opere edilizie o nel caso in cui la modifica sia contestuale alle opere di cui all’articolo 118, comma 1;
b) il permesso di costruire o la SCIA in relazione all’intervento edilizio, da effettuare con opere, al quale è connessa la modifica della destinazione d’uso.
Comma di non facile lettura. La salvezza riguarda l’attività libera ex art. 118, rubricato (Attività senza titolo abilitativo), al comma 2 lett. e): “e) le modifiche interne di carattere edilizio, sempre che non riguardino le parti strutturali dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, ovvero la modifica della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa, con l’esclusione della destinazione residenziale;
Al di là del pleonastico richiamo al carattere edilizio delle modifiche interne queste sono liberalizzate se non riguardano parti strutturali dei fabbricati adibiti a esercizio d’impresa. Sono altresì liberalizzate le modifiche di destinazione d’uso dei locali adibiti a esercizio d’impresa. L’esclusione della destinazione residenziale è criptica: sembra riferirsi alla prima parte del periodo e cioè a tutte le modifiche interne di carattere edilizio. E’ l’unico caso in cui parla di modifica di destinazione d’uso nel caso di locali, il che può avere un senso, se si immagina la complessità di definire delle Unità Immobiliari all’interno di fabbricati produttivi.
L’art. 118 comma 2 lett. h), recita invece: “h) mutamento di attività tra le destinazioni d’uso consentite all’interno delle categorie, di cui all’ articolo 155, comma 4.”
Al di fuori di questi casi, fatti salvi, c’è ancora un’altra articolazione.
La SCIA è necessaria per i sottocasi che seguono.
- Modifica della destinazione d’uso (senza opere, pare di capire).
- Modifica della destinazione d’uso con opere completamente liberalizzate ex art. 118 co. 1.
- Realizzazione di attività agrituristiche (senza opere).
- Realizzazione di attività connesse all’attività agricola (senza opere).
Vi è poi il caso residuale dove vi sono opere e queste decidono se è necessaria la SCIA o il PdC.
LR 1/2015 art. 155 – (Mutamenti della destinazione d’uso degli immobili e titolo abilitativo) co. 8. Il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale di cui al comma 4 si considera non rilevante ed è consentito, purché non risulti in contrasto con le disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, della presente legge o delle norme regolamentari, previa comunicazione di cui all’articolo 118, commi 2 e 3 e nel rispetto delle condizioni di cui al medesimo articolo 118 , commi 4, 5 e 6
In maniera esplicita qui finalmente si chiarisce il rapporto tra categoria funzionale e destinazione d’uso, dove la prima contiene la seconda. Anche qui appare pleonastico il richiamo alla conformità alle norme vigenti.
LR 1/2015 art. 155 – (Mutamenti della destinazione d’uso degli immobili e titolo abilitativo) co. 9. La realizzazione di attività di tipo agrituristico o di attività connesse all’attività agricola o le attività di vendita al dettaglio dei prodotti dell’impresa agricola in zona agricola, attraverso il recupero di edifici esistenti, non costituiscono modifica della destinazione d’uso e i relativi interventi sono soggetti al titolo abilitativo previsto per l’intervento edilizio al quale è connessa tale realizzazione. L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dell’impresa agricola non comporta modifica della destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona o dell’insediamento in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.
La specificazione della possibilità della vendita in zona agricola è pleonastica, visto che il successivo periodo del comma amplia la possibilità della vendita diretta su tutto il territorio comunale, senza alcuna esclusione (e quindi anche in zona agricola). Il fatto che le attività connesse siano distinte dall’attività di vendita al dettaglio dei prodotti agricoli lascia presumere che ci sia appunto una differenza tra queste, chiarito poi in parte dall’art. 88 co. 2. L’altra condizione posta è che queste attività che siano realizzate attraverso il recupero di edifici esistenti. Qui emergono due profili critici. Il primo è se sia necessario recuperare tutto l’edificio esistente o se se il recupero possa essere anche solo parziale. La logica propende per questa seconda opzione, anche in coerenza con il secondo periodo. Il secondo profilo è che non è chiaro se l’edificio debba essere esistente alla data del 13/11/97 (o altra data). Poiché non vi è previsione esplicita, e poiché non vi è raccordo con l’art. 88 della stessa legge, propendo per il fatto che sia possibile recuperare l’edificio esistente alla data della richiesta dell’attività.
LR 1/2015 Art. 88 – (Definizioni) co. 2. Nell’ambito delle attività connesse all’attività agricola si intendono anche le attività di fattoria didattica e di fattoria sociale di cui al Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) la cui realizzazione è consentita come previsto all’ articolo 91 , commi 6, 8 e 9
Le attività connesse vengono indicate all’art. 88 della LR 1/2015, ma non vengono definitive in maniera tassativa, sicché il dubbio su quali siano queste attività connesse rimangono. La particella “anche” lascia presumere infatti che si tratti di una categoria più ampia.
LR 1/2015 Art. 91 – (Interventi relativi agli edifici esistenti) co. 5. Negli edifici di cui al comma 4, nonché in altri edifici appositamente censiti dai comuni, tenendo conto della presenza delle necessarie opere infrastrutturali, sono consentite destinazioni d’uso per attività di servizi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera l), con esclusione di quelle commerciali.
La formulazione finale della frase lascia intendere che ci sia una destinazione d’uso che consente l’attività di servizi. C’è un ulteriore profilo di criticità tra questo comma e quello dell’art. 155 co. 9 della stessa LR che consente la vendita (e quindi attività commerciali), all’azienda agraria. O allora bisogna intendere che l’attività di vendita diretta dei propri prodotti non sia attività commerciale.
LR 1/2015 Art. 91 – (Interventi relativi agli edifici esistenti) co. 8. Gli interventi negli edifici destinati a residenza di cui ai commi 1 e 4 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d’uso dell’intero edificio, comprese le parti non residenziali, incluso l’eventuale ampliamento, ai fini residenziali, per attività extralberghiere, per residenze d’epoca, nonché per attività connesse all’attività agricola.
Innanzi tutto il comma sembra applicarsi a tutti gli edifici residenziali esistenti, senza termini. Tuttavia questo articolo va letto tenendo presente anche l’articolo 88, che introduce la data del 13/11/97 come discriminante. Sarebbe opportuno precisare edifici esistenti, insomma. Infine, sempre sotto il profilo della scrittura, appare poco felice il dire che negli edifici residenziali è consentito il cambiamento di destinazione d’uso ai fini residenziali.
LR 1/2015 Art. 95 – (Criteri e normative per gli ambiti urbani e per gli insediamenti residenziali, produttivi e per servizi) co. 6. Negli insediamenti produttivi esistenti o di nuova previsione definiti dagli strumenti urbanistici generali comunali, sono consentite tutte le destinazioni d’uso per attività di tipo produttivo, nonché per attività per servizi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera l) , nel rispetto delle norme in materia di igiene e sanità, di sicurezza e di tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale e delle condizioni per l’accessibilità viaria.
Un altro articolo che amplia ancora la casistica. C’è anche in questo caso un richiamo inessenziale alle attività di tipo produttivo consentite negli insediamenti produttivi. Ora, se appare pacifico che le attività produttive non abbiano bisogno di cambio di destinazione d’uso per realizzarsi in insediamenti produttivi, appare meno pacifico per le attività di servizi. Infatti il co. 6 dell’art. 155 inverte il rapporto logico tra categoria funzionale e attività, anche se (forse) limitato alla sola determinazione del contributo di costruzione. Il che pone ad ogni modo qualche problema in sede di gestione quotidiana.
LR 1/2015 Art. 119 – (Interventi subordinati a permesso di costruire)
co. 1 [….]
d) di modifica della destinazione d’uso secondo quanto previsto all’ articolo 155, comma 7, lettera b) e fatto salvo quanto previsto all’ articolo 118, comma 2, lettera e) ;
Un’altra disposizione che complica la lettura organica della norma. Per quanto riguarda l’art. 118 co. 2 lett. e) dobbiamo rinviare a quanto discusso sopra.
LR 1/2015 Art. 137 – (Agibilità)
1. L’agibilità attesta che l’opera realizzata corrisponde al progetto comunque assentito, dal punto di vista dimensionale, della destinazione d’uso e delle eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo o negli atti di assenso o autorizzazioni rilasciate, nonché attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici, di risparmio energetico e di sicurezza degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
Un veloce cenno anche alla agibilità è necessario. Infatti il co. 1 dice che l’agibilità attesta, tra le altre cose, la rispondenza del progetto a quanto realizzato anche per ciò che concerne la “destinazione d’uso”. La categoria funzionale ovviamente non viene presa in considerazione. Né si parla delle attività, che rimangono definite all’art. 7 solo per quelle di servizi.
LR 1/2015 Art. 137 – (Agibilità)
2. L’agibilità è acquisita con il procedimento di cui all’ articolo 138, con riferimento ai seguenti interventi anche sottoposti alla comunicazione di cui all’ articolo 118, comma 2, lettera e) :
a) nuove costruzioni limitatamente a quelle di cui all’ articolo 7, comma 1, lettera e), numeri 1) e 5);
b) ristrutturazione edilizia ed urbanistica;
c) modifica delle destinazioni d’uso e delle attività.
Innanzi tutto bisogna immaginare che il richiamo all’art. 118 co. 2 lett. e) valga solo per la lettera c) di questo comma. Non è chiaro poi se la lettera c) debba essere sottoposta a una lettura congiuntiva o se la “e” debba essere intesa come disgiuntiva. Ne deriverebbero conseguenze curiose. Nel caso della lettura congiuntiva, il procedimento tratteggiato dal legislatore per l’agibilità si attiverebbe solo quando si verificano le due condizioni (cambio di destinazione d’uso + cambio attività). Nel caso in cui non si verificassero? Più plausibile quindi che si debba intendere una lettura disgiuntiva e che quindi anche nel caso di cambio di attività debba essere attivato il procedimento dell’art. 138. Tuttavia rimane sempre indefinita la parola “attività”.
LR 1/2015 Art. 264 – (Norme transitorie generali e finali in materia edilizia, urbanistica e finanziaria)
9. Nel territorio agricolo è consentito il trasferimento della destinazione d’uso dall’edificio residenziale all’edificio rurale non adibito a residenza, esistenti alla data del 27 novembre 2008, purché della stessa proprietà fondiaria ed a compensazione delle rispettive superfici utili coperte.
Come sanno i tecnici di parte e gli istruttori degli uffici comunali, raramente le superfici collimano. Bisogna quindi ricorrere a partizioni interne surrettizie e avere parti di edifici con una destinazione d’uso e parti con un’altra destinazione d’uso. Poiché insomma si hanno raramente unità immobiliari coincidenti, bisogna crearle, o cambiare destinazione d’uso a singoli locali, il che, per la destinazione d’uso residenziale non è sempre possibile.
Come detto in apertura, il quadro già di per sé non facile è ulteriormente complicato dalla LR 12/2015 “Testo unico in materia di agricoltura” (successiva alla LR 1/2015).
LR12/2015 Articolo 147 – (Locali e strutture per attività di fattoria didattica)
1. Per le attività di fattoria didattica sono utilizzati gli edifici che rientrano nella disponibilità dell’impresa agricola come previsto dall’articolo 91, comma 9 della l.r. 1/2015 .
2. I locali utilizzati per le attività di fattoria didattica sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell’azienda agricola.
3. Le attività di fattoria didattica possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell’abitazione principale dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo.
Anche questo articolo non dice esplicitamente nulla rispetto ai cambi d’uso anche se lascia presumere che l’attività di fattoria didattica non costituisca cambio di destinazione d’uso. Né vengono posti limiti quantitativi.
LR 12/2015 Art. 209 – (Requisiti edilizi ed igienici dei locali)
3. L’utilizzo di un locale come laboratorio per le lavorazioni o le trasformazioni di cui all’articolo 208 non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d’uso dello stesso e può essere collocato anche in una zona residenziale.
Al di là della comunicazione ai fini commerciali o sanitari, bisogna capire se l’utilizzo diverso dei locali dall’utilizzo previsto debba essere comunicato al Comune per il profilo edilizio. La formulazione poco felice parla di zona residenziale e dobbiamo prenderla per un’imprecisione. Il richiamo all’art. 208 e all’elenco ivi contenuto non mi sembra tassativo, sicché immagino sia possibile lavorare o trasformare anche altro.
****** Profili sanzionatori
LR 1/2015 Art. 139 – (Determinazione delle variazioni essenziali) 1. Costituiscono variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o alla SCIA:
a) il mutamento della destinazione d’uso nelle zone agricole di annessi rurali a fini residenziali, ovvero il mutamento della destinazione d’uso assentita che risulti in contrasto con la disciplina urbanistica o che comporti pregiudizio sotto il profilo igienico-sanitario;
Tutto l’annesso rurale? O è sufficiente una parte dell’annesso?
Art. 145 LR 1/2015 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire) 8. Non costituiscono altresì parziale difformità dal titolo abilitativo le opere interne agli edifici e quelle che non comportano modifiche della sagoma, della SUC e che non modificano la destinazione d’uso dell’edificio.
Segnalo questo comma poiché non sembra essere disciplinata, ai fini della vigilanza e delle sanzioni, il cambio di destinazione d’uso di un singolo locale o di più locali (che siano diversi cioè dall’edificio). Anche qui la tecnica redazionale non aiuta a capire se occorra fare una lettura congiuntiva o disgiuntiva della “e” (sagoma, SUC, destinazione). Difficile tuttavia immaginare una modifica della SUC senza una conseguente modifica della sagoma. Bisogna propendere per una lettura parzialmente disgiuntiva, leggendo insieme alla norma sanzionatoria la norma relativa ai titolo edilizi. Provo una riscrittura:
8. Non costituiscono altresì parziale difformità dal titolo abilitativo:
- le opere interne agli edifici
- quelle che non comportano [congiuntamente] modifiche della sagoma, della SUC e della destinazione d’uso dell’edificio.
LR 1/2015 Art. 147 – (Mutamenti di destinazione d’uso realizzati in assenza di titolo abilitativo)
1. I proprietari degli immobili che modificano la destinazione d’uso in atto in un edificio o in una singola unità immobiliare senza il titolo abilitativo di cui all’articolo 155, comma 4 sono soggetti alle seguenti sanzioni: […]
Anche in questo caso, sembra addirittura con maggiore precisione, vengono escluse dalla sanzionabilità le parti di edifici che non abbiano la consistenza dell’unità immobiliare o dell’edificio. L’art. 155 co. 4 non tratta tuttavia dei titoli abilitativi necessari.
Art. 154 – (Accertamento di conformità) co. 1 [….] . Per le violazioni di cui all’ articolo 147, limitatamente al solo mutamento di destinazione d’uso, senza opere edilizie, il titolo abilitativo a sanatoria è rilasciato se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.
Riporto questo stralcio dell’art. 154 perché aiuta a comprendere che il mutamento di destinazione d’uso è soggetto a titolo abilitativo, poiché si parla di titolo abilitativo “a sanatoria”.
Mi sembra di aver passato in rassegna i luoghi più significativi del tema che, come anticipato, non appare molto semplice.
| A | B | C | D |
| Data | Destinazione d’origine | Destinazione d’arrivo | |
| 13/11/1997 | Residenza | Agriturismo, fattorie didattiche, Residenze d’epoca, Fattorie sociali | |
| Altra Destinazione | Residenza (max 200 mq) Agriturismo | ||
| Edifici esistenti al | Residenza Qualificata | Agriturismo, fattorie didattiche, Residenze d’epoca, Fattorie sociali, Servizi (escluso commercio) | |
| 31/0372006 | Tutti | Agriturismo, fattorie didattiche, Fattorie sociali | |
| 27/11/2008 | Tutti | A compensazione tra residenza e altra destinazione |
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