RR 2/2015 — Commento all’Art. 1

Inizio con questo articolo un lavoro di commento del RR 2/2015 (Regione Umbria). Esaminerò un articolo alla volta del Regolamento, soffermandomi meno sulle questioni specialistiche e di più sugli argomenti dove mi sento più a mio agio. Se l’iniziativa avrà successo, passerò al commento anche della LR 1/2015. Ovviamente mi assumo la responsabilità dei commenti, che sono solo miei e che conterranno probabilmente anche errori o lacune. Sarò a questo proposito ben felice di integrare il mio ragionamento laddove qualcuno mi vorrà segnalare nei commenti pubblici eventuali abbagli o mancanze.

Titolo I — Norme regolamentari in materia edilizia

Capo I — Norme per regolamentare l’attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione, nonché per i requisiti e standard di qualità della rete viaria e per gli interventi di edilizia sostenibile, di cui all’art. 245, comma 1, lettera a) del Testo Unico

Sezione I — Oggetto

Art. 1

Oggetto

1.Le norme del presente Capo I, in attuazione dell’articolo 245, comma 1, lettera a) del Testo unico “Governo del territorio e materie correlate”, di seguito denominato TU, regolamentano l’attività edilizia, il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione, nonché i requisiti e standard di qualità della rete viaria e gli interventi di edilizia sostenibile, finalizzati all’elaborazione dei regolamenti comunali per l’attività edilizia previsti all’articolo 111, comma 7 del TU.

Commento

L’articolo chiarisce l’oggetto, la ragione d’essere del Regolamento e le finalità dello stesso. L’art. 111 della LR 1/2015 prevede esplicitamente che i Comuni provvedano a disciplinare la propria attività edilizia con specifico regolamento, nel rispetto delle norme regolamentari che seguono.


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