RR 2/2015 — Commento all’Art. 3

Art. 3

Opere di urbanizzazione primaria

1.Le opere di urbanizzazione primaria riguardano: strade locali e urbane, compresi i percorsi ciclo pedonali, spazi di sosta o di parcheggio di quartiere, fognature, rete idrica, reti di distribuzione tecnologiche e per le telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato di quartiere e per corridoi ecologici, piazze ed altri spazi liberi di quartiere, piazzole per la raccolta differenziata dei rifiuti e per le fermate del trasporto pubblico locale. Gli strumenti urbanistici prevedono, sulla base delle norme regolamentari di cui al Titolo II, Capo I, superfici fondiarie e relativi diritti edificatori, ovvero alloggi, quali opere di urbanizzazione primaria, destinate ad insediamenti per l’edilizia residenziale pubblica o sociale.

2.La superficie e la qualificazione delle opere di urbanizzazione primaria è definita dal piano attuativo o dal progetto delle opere.

3.Si definisce sede stradale l’area delimitata dai confini della proprietà stradale, che comprende la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili, le opere di sostegno e le fasce di pertinenza destinate alla viabilità, oltre a quanto indicato alla Sezione VI in materia di requisiti e standard di qualità della rete viaria.

4.Per spazi di sosta o di parcheggio, fermi restando i requisiti e standard di qualità di cui all’articolo 29, si intende la superficie dell’area destinata alla sosta degli autoveicoli con esclusione di una quota pari al trenta per cento della superficie delle corsie di distribuzione. L’area di sosta deve avere dimensione minima di metri lineari 2,50 per 5,50. Le corsie di distribuzione devono avere dimensione minima pari a metri lineari 3,50 e metri lineari 6, rispettivamente per la sosta longitudinale e perpendicolare al bordo della carreggiata, ferme restando le normative in materia di prevenzione incendi. La corsia di manovra è resa indipendente dalle sedi stradali extraurbane ed urbane di scorrimento. Per quanto non espressamente disposto dal presente comma sono applicabili le possibilità di deroga previste dal decreto ministeriale 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade).

5.La larghezza dei marciapiedi di pertinenza delle strade, delle aree di sosta o dei parcheggi non può essere inferiore a metri lineari 1,50, liberi da qualsiasi ostacolo.

Commento

L’art. 3 definisce le opere di urbanizzazione primaria, con qualche differenza rispetto al DPR 380/2001. Il comma 1 le elenca, inserendo per esempio i corridoi ecologici, che non esistono nel DPR 380/2001. L’ultimo periodo prevede che siano gli strumenti urbanistici (quindi PRG ma anche Piani Attuativi) a definire — e quantificare, aggiungo — quali siano le superfici fondiarie e i relativi diritti edificatori a valere come opere di urbanizzazione primaria. In alternativa alle superfici fondiarie è possibile prevedere alloggi.

A mio avviso la disposizione deve essere molto ben descritta, quantificata e individuata nel PRG o nel Piano Attuativo, pena il rischio di allungare termini e contenzioso.


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