RR 2/2015 — Commento all’Art. 5

Art. 5

Superficie fondiaria — Sf.

1.Si definisce superficie fondiaria la superficie del terreno già edificato e/o destinato all’edificazione, al netto delle superfici destinate dal PRG, parte operativa o dal piano attuativo alle urbanizzazioni primarie e secondarie esistenti o previste.

2.Nel caso di intervento edilizio diretto la superficie fondiaria corrisponde alla superficie edificabile del lotto.

3.Eventuali previsioni d’uso di superficie fondiaria finalizzata al miglioramento degli spazi pubblici esistenti, contenute nel titolo abilitativo e regolate da convenzione o atto d’obbligo, non riducono la superficie fondiaria da computare ai fini del calcolo della potenzialità edificatoria del lotto.

4.Alla superficie fondiaria, misurata in metri quadrati, si applica l’indice di utilizzazione fondiaria di cui all’articolo 14, determinando la potenzialità edificatoria.

Commento

L’art. 5 definisce la superficie fondiaria. Il comma 2 potrebbe trarre in inganno poiché non chiarisce se la superficie edificabile debba intendersi quella di fatto o quella di diritto. Questione che è bene venga definita dal PRGO.


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