RR 2/2015 — Commento all’Art. 7

Art. 7

Area di sedime — As.

1.Si definisce area di sedime l’area, misurata in metri quadrati, ottenuta dalla proiezione sul piano orizzontale delle murature e delle strutture portanti esterne della costruzione sovrastante il piano di campagna e delle parti di costruzioni entroterra non ricoperte superiormente da terreno vegetale di idoneo spessore come previsto all’articolo 8, comma 2, lettera b).

2.Sono escluse dalla misurazione le sole opere aperte aggettanti dal filo esterno delle murature quali: balconi, scale, pensiline, cornicioni, spioventi, gronde, fasce di coronamento ed elementi decorativi e le opere esterne richieste da specifiche normative di sicurezza o per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Sono altresì escluse le scale esterne se aventi altezza non superiore a metri lineari 2,30 rispetto alla linea di spiccato dell’edificio.

3.Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, effettuati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d) del TU, consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, all’interno dello spazio rurale di cui alla Sezione III del Titolo IV del TU, l’area di sedime di un edificio esistente può essere modificata sia come forma che come superficie, a condizione che la variazione mantenga un punto di contatto con l’area di sedime esistente, nel rispetto dei parametri edilizi e di specifici limiti stabiliti dallo strumento urbanistico o dal regolamento comunale per l’attività edilizia e purché le modifiche siano tali da garantire migliori soluzioni architettoniche, ambientali e paesaggistiche. Per gli stessi interventi all’interno degli insediamenti di cui alla Sezione IV del Titolo II, con esclusione di quelli di cui all’articolo 92, l’area di sedime dell’edificio oggetto di ristrutturazione edilizia potrà essere modificata sia come forma che come superficie a condizione che la ricostruzione avvenga all’interno della superficie fondiaria di pertinenza di cui all’articolo 5. Tra gli interventi di ristrutturazione di cui sopra rientra la delocalizzazione degli edifici determinata da norme speciali, anche qualora la nuova area di sedime non mantenga alcun punto di contatto con la precedente area.

Commento

La definizione dell’area di sedime dell’art. 7 dovrebbe essere distinta dal sedime di un fabbricato. Il sedime rappresenta la proiezione geometrica del fabbricato, mentre l’area di sedime è la quantità di superficie racchiusa dal perimetro. Sono due cose diverse: il sedime potrebbe non coincidere, mentre l’area di sedime sì. Il richiamo ai 30 cm di terreno che farebbero cambiare natura alla superficie del piano, passando da sedime a nulla, è fragile da un punto di vista concettuale.

Al comma 2 il richiamo ai 2,30 m si tratta probabilmente di un “rovescino”: la cifra giusta sarebbe dunque 3,20.

L’ultima frase del comma 3 fa sfumare quello che canonicamente è stato sempre il confine tra la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica, ovvero la completa traslazione di un edificio. Poiché questa frase modifica la definizione e la portata di un intervento edilizio (definito dallo Stato), essa deve essere considerata border line e valevole solo nei casi determinati da norme speciali. Il RET definisce il sedime come “impronta”, al n. 7.


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