RR 2/2015 — Commento all’Art. 9

Art. 9

Perimetro di un edificio — Pe.

1.Si definisce perimetro di un edificio il poligono definito dalla proiezione sul piano della struttura edificata fuori terra o entroterra, con la esclusione delle opere di cui all’articolo 7, comma 2 e di eventuali intercapedini aventi le caratteristiche di cui all’articolo 17, comma 3, lettera j).

Commento

Il perimetro dell’edificio è definito in maniera apparentemente semplice. Infatti va letto insieme all’art. 7 e all’art. 17. Per coerenza sarebbe stato opportuno escludere anche le opere ex art. 8, comma 2, lettera b).


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