RR 2/2015 — Commento all’Art. 2
Sezione II — Grandezze urbanistiche
Art. 2
Superficie territoriale — St.
1.Si definisce superficie territoriale la superficie di una porzione di territorio definito o perimetrato dallo strumento urbanistico generale, comprensivo delle aree già edificate o destinate all’edificazione e delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per altre opere e servizi pubblici, sia esistenti che di progetto, nonché di eventuali aree di rispetto.
2.Si definisce territorio agricolo, la superficie di terreno nella disponibilità del richiedente il titolo abilitativo, secondo quanto previsto al Titolo IV, Capo I, Sezione III del TU, fermo restando che l’edificazione è realizzata su terreno in proprietà o con altro diritto reale che conferisce titolo all’edificazione.
3.Alla superficie territoriale, misurata in metri quadrati, si applica l’indice di utilizzazione territoriale di cui all’articolo 13.
4.La potenzialità edificatoria viene calcolata applicando l’indice di utilizzazione territoriale alla superficie territoriale. Tale potenzialità può essere incrementata considerando anche quella acquisita con atto registrato e trascritto di terreni di proprietà diverse.
Commento
L’art. 2 definisce la Superficie Territoriale. Il primo comma ci dice che questa ST è la superficie definita e perimetrata dallo strumento urbanistico generale. Non distingue tra i vari livelli del Piano Regolatore (per i Comuni che ne sono dotati). Per i PRG o i PdF approvati ex L. 1150/1942 il tema non si pone ovviamente. Dal tenore lessicale sembra che la superficie debba essere definita (nei suoi attributi) e perimetrata in termini areali.
Il comma 2 specifica la definizione per il territorio agricolo. Il terreno è quello disponibile secondo il TU, mentre l’edificazione deve essere realizzata su terreno di cui si abbia la proprietà o altro diritto reale che consenta l’edificazione. Il comma 4 opera anche un raccordo con le quantità edificatorie eventualmente decollate e che possono incrementare il fondo accipiente. Detto comma non dice tuttavia nulla rispetto alla procedura necessaria per l’edificazione (a mio avviso si tratta molto spesso di una variante al PRG).