Le misure di salvaguardia

Ritengo che con l’articolazione del PRG su due livelli, comunemente detti Strutturale (PRGS) e Operativo (PRGO), l’istituto delle norme di salvaguardia debba subire un raffinamento logico e forse anche giuridico. Si veda già, qui di seguito, come varia e si articola il semplice istituto in considerazione i due livelli del PRG.

Sfioro appena l’argomento, con l’intenzione di tornarci in un’altra sede: mi sembra che, data l’autonomia procedimentale e l’assenza dell’obbligo di provvedere ad approvare anche il PRG Operativo una volta approvato il PRG Strutturale in tempi stabiliti, questi due livelli della pianificazione debbano intendersi come due strumenti urbanistici con autonoma valenza giuridica. Se così non fosse, anche l’istituto delle norme di salvaguardia in presenza di varianti al PRG operativo ne uscirebbe completamente stravolto, anzi: espulso. Ecco perché, anche se la legge parla di un PRG articolato in una Parte Strutturale e una Parte Operativa, io preferisco sempre chiamarli PRGS e PRGO.

Dalla combinazione tra i due PRG si possono originare tre differenti situazioni giuridiche differenti.

La prima configurazione è questa: PRGS vigente, PRGO vigente, adozione di un nuovo PRGS. Questa situazione fa scattare un primo livello di salvaguardia. In questo caso si ha infatti la presenza contemporanea di due livelli strutturali del PRG. I titoli abilitativi devono essere conformi al PRGS vigente (quello “vecchio”, ma ancora vigente), e al PRGO vigente pienamente efficace. Inoltre (i titoli) non devono essere in contrasto con il PRGS adottato. A me pare di cogliere subito una possibile area di frizione, laddove le previsioni del PRGS appena adottato non trovino immediata corrispondenza con quelle del PRGO vigente, soprattutto se con le norme del PRGS non viene chiarita la prevalenza dell’uno o dell’altro. Per fare un esempio: l’adozione del PRG Strutturale potrebbe aver eliminato del tutto un’area che nel PRG Operativo è destinata a insediamenti residenziali. O abbassato delle altezze massime in un’area insediata. A me pare che in casi come questi la variante al PRG Strutturale implichi automaticamente anche una variazione del PRG Operativo. Questa, che sembra una banalità, potrebbe invece avere ricadute sul piano del procedimento e della partecipazione non del tutto banali.

La seconda configurazione è questa: PRG Strutturale nuovo (il vecchio è uscito di scena) e un PRG Operativo vigente. Generalmente il PRGO non è allineato al nuovo PRGS. Teoricamente e formalmente non siamo più in regime di salvaguardia, poiché non ci sono strumenti urbanistici adottati, ma solo approvati ed efficaci. Anche in questo caso, e in modo ancora più più incisivo che nella prima configurazione, occorre che il PRG Strutturale dica cosa si può fare o non fare nelle aree non più “allineate”, data per buona e accertata la prevalenza del PRGS. Per fare anche qui un esempio: il PRGS ha riconsegnato allo spazio rurale (aree agricole) delle aree che il PRGO vede ancora come zone insediate. Per il PRG Strutturale siamo in zona agricola: per il PRG Operativo siamo in una “vecchia” zona C. Che tipo di valutazioni deve fare chi rilascia il PdC? Il fatto che il PRG Strutturale parli in maniera teorica di individuazione in termini territoriali e non fondiari è appunto teorico, poiché molte componenti vengono definite in termini fondiari, e dunque il confine fondiario di un’area definisce in termini fondiari anche tutto ciò che le è al confine.

La terza configurazione è questa: PRGS vigente, PRGO vigente, PRGO appena adottato. Poiché si presume che la variante al PRGO sia comunque conforme al PRGS, i titoli abilitativi devono essere conformi al PRGO vigente e non in contrasto con il PRGO adottato. E’ il caso più conosciuto e semplice.

A questa prima facile disamina (purché nelle NTA si faccia un buon paragrafo di Norme transitorie), si aggiungono tre elementi di complessità: a) il tempo che può passare tra l’approvazione di un nuovo PRG Strutturale in presenza di un PRG Operativo “vecchio” (non allineato); b) il ruolo della salvaguardia nel caso in cui il vecchio PRG non sia articolato su due livelli, ma sia un PRG costruito su un unico livello, approvato ai sensi della L. 1150/1942; c) i tempi del regime di salvaguardia.

a) Si pone un problema di tempi, soprattutto nella prima configurazione. Infatti l’approvazione di un PRGS è sempre asincrono rispetto all’approvazione del PRGO. Ma non esiste alcuna norma che imponga di approvare un PRG Operativo “allineato” al PRGS entro un certo termine. Ne deriverebbe che la durata della “salvaguardia” verrebbe artatamente protratta per un tempo insostenibile. Non si tratta infatti di una salvaguardia attivata dall’adozione di un nuovo strumento urbanistico: qui abbiamo l’approvazione di un livello del PRG che non collide con le previsioni di dettaglio che sono sotto-ordinate. Che tipo di valutazioni tecniche e legislative è tenuto a fare il responsabile dell’ufficio Edilizia? Non solo il rilascio del titolo è a mio avviso problematico: lo è anche l’approvazione di un piano attuativo. Infatti e per esempio, se il PRG Strutturale avesse abbassato le altezze o ridotto le capacità edificatorie di tutta un’area, e poiché queste modifiche non sono ancora recepite dal PRG Operativo, che è quello “vecchio”, il piano attuativo deve essere conforme ai due strumenti?

b) PRG vigente ex L. 1150/1942. In questo caso non è possibile operare un discorso sulla prevalenza tra i due livelli. Il PRGS che si adotta non può incidere completamente sul PRG vigente. In poche parole: se il PRGS non ha detto nulla nel dettaglio, a mio avviso le previsioni del PRG vigente (ex L. 1150/1942), mantengono la loro efficacia fino all’approvazione del nuovo PRGO, che contiene appunto nuove previsioni di dettaglio. Il PRGS non contiene (non può contenere, secondo la LR 1/2015), elementi e contenuti che appartengono al PRGO. Ma si crea un corto-circuito: abbiamo una previsione di uno strumento sovraordinato che rimane priva di efficacia finché non viene approvato un PRGO conforme alle previsioni del PRG Strutturale. O allora, come mi pare di poter sostenere, nei casi in cui il PRGS “travolge” le previsioni del PRGO deve disciplinare questa interferenza, questa “ingerenza”. Anche in questo caso, si badi bene, non vi è alcuna norma esplicita che, che obblighi ad approvare un PRG Operativo entro un certo termine dall’approvazione del PRG Strutturale. Il che ci porta anche all’ultimo punto.

c) Ancora, e in generale: passati i tre anni di efficacia della misura salvaguardia, le previsioni urbanistiche del PRG mantengono invece la loro efficacia? Dunque l’efficacia delle previsioni adottate può permanere sine die? E può darsi dunque il caso di un rilascio del PdC difforme dalle previsioni urbanistiche adottate, dato che i tre anni di salvaguardia sono trascorsi?

L’Idea-di-città

Succede spesso in molti incontri con amici e anche con profani del settore, che a un certo punto della conversazione spunti la frase, generalmente definitiva sull’argomento: “Eh, manca un’idea di città …, una visione …”. Ed è facile convenire sul punto: si ritiene anzi di aver toccato “il” punto.
Ma che cos’è l’Idea-di-città?
Sarebbe, se non intendo male, un’idea totalizzante che prefigura, in un colpo solo, sia lo spazio che il tempo di questo nuovo spazio. Il tempo è infatti il fattore più importante nell’avere questa idea di città. Si deve trattare infatti di un tempo piuttosto lungo (almeno 20 o 30 anni). Non si può dire di avere un’Idea-di-città per i prossimi 12 mesi. Occorre onestamente darsi un orizzonte più lungo.
Ma perché dovremmo avere bisogno di questa Idea-di-città? Perché diamo valore a questo concetto? Non siamo forse prigionieri di una sorta di vizio di origine? Di un vizio demiurgico? Non ci lasciamo sempre abbindolare dal “canto delle sirene”? L’architetto come un Dio più piccolo, capace di prefigurare prima e di figurare poi lo sviluppo di una città nei prossimi 30 anni? In questo caso il pianificatore, il politico, l’urbanista sono molto simili: difficile distinguere, al di là della tecnicalità che l’urbanista apporterà successivamente, una differenza ontologica tra queste figure. L’urbanista partecipa spesso e fin dalle prime battute alle discussioni sul destino della città.
E’ ancora valido questo concetto, questo paradigma? E’ ancora utile, ancora fertile? Negli ultimi anni è servito? O, domanda scandalosa: è mai servito nella storia della città?
Lo strumento tecnico di questa volontà demiurgica è il PRG. Le varianti sono l’indicatore sintetico che questa volontà si è scontrata con la realtà, con le sue dinamiche, con i suoi tempi …
Le varianti sono un indicatore della rigidità del PRG. Si dirà che lo strumento è ancora valido e che è stato usato male. Può essere. Ma allora dobbiamo ammettere che abbiamo avuto una schiera di amministratori-urbanisti di pessima levatura negli ultimi anni. O lo strumento non è perfettamente adeguato o l’artigiano non è capace ad usarlo. O un mix, certo. Ma bisognerebbe fare una riflessione più radicale sul tema.
Bisognerebbe impostare una vera e profonda ricerca storica per vedere quanto i PRG sono stati modificati nella storia della città, quando e perché. Non parlo solo degli ultimi anni. Io dico: risaliamo pure indietro nella storia della città, anche molto indietro, e vediamo quando e dove e quanto si è dovuta modificare rispetto a una “volontà di piano”. Una ricerca universitaria seria, con una gran mole di dati, di date, di esempi, di esempi diversi su scale diverse. E contestualizzando anche le dinamiche e le decisioni in funzione del valore di alcuni concetti. Non possiamo nasconderci per esempio (ne cito uno per tutti), che il tempo aveva un valore e paradossalmente una “durata” diversa anche solo 50 anni fa rispetto a oggi.
Onestamente, siamo ancora in grado di immaginare lo sviluppo di una città nei prossimi 30 anni? E la domanda ancora più scandalosa: siamo mai stati in grado? O il nostro rito del PRG, con la liturgia dei Piani Particolareggiati, si è spento nel tempo, si è infranto contro le resistenze delle logiche insediative, di volontà che hanno scavalcato il potere e la competenza locale?
O allora le nostre città sono andate avanti nella loro storia, malgrado il PRG, malgrado il mito dell’Idea-di-città?
La città si sarebbe allora adeguata invece ai vari accadimenti puntuali (nello spazio e nel tempo), che la realtà ha imposto alla città? La città si è modificata a seguito di questi grandi accadimenti (frane, alluvioni, sismi, ma anche ferrovie, autostrade, porti, tunnel, industrie, carceri, caserme, ecc.), qualche volta in maniera fragile, qualche con inerzia (tollerando), qualche volta in maniera anti-fragile.
Forse più che un’Idea-di-città, ci sarebbero state delle grandi idee già localizzate, e il PRG avrebbe cercato di adeguarsi a queste idee di sviluppo. Tra l’altro, come ben sa chi frequenta un po’ la materia, le varianti al PRG passano in Consiglio Comunale, prima di finire sul tavolo dell’urbanista. E dunque l’accoglimento di queste idee di sviluppo (la maggior parte sono idee di sviluppo infrastrutturali o produttive: l’abitazione seguirà), richiede già una valutazione sociale, economica, politica, da parte del potere locale.
La tesi finale è insomma che il rapporto tra il PRG e le Grandi Idee Localizzate (mi si passi provvisoriamente la locuzione), sia stato poco studiato (intendo studiato con un corredo di dati pluridisciplinari e non solo sotto il profilo della Storia della città), e che intuitivamente questo rapporto veda il PRG molto in sofferenza e sempre alla rincorsa della vita.

Fontivegge

Recentemente il professor Michele Chiuini ha prodotto 4 articoli con cui ha denunciato gli errori di Aldo Rossi a Fontivegge. Possono essere reperiti qui: https://www.perugiatoday.it/…/libero-pensiero…

Ha scritto poi sullo stesso argomento il prof. Paolo Belardi qui: https://www.perugiatoday.it/…/libero-pensiero-perugia… Altri articoli, di singoli architetti o di gruppi sono apparsi su Facebook. L’argomento sembra quindi essere di attualità. Va riconosciuto dunque da subito al prof. Michele Chiuini il merito di aver aperto una discussione sul tema, anche con un un tono franco e con delle argomentazioni di merito. Argomentazioni che mi permetto di contestare a titolo personale, in maniera a-sistematica, come architetto appassionato della materia. Innanzi tutto, bisognerebbe distinguere un po’ più chiaramente quello che è la responsabilità di Aldo Rossi dalla responsabilità della politica e dalla conseguente responsabilità del pianificatore. Stabilire i confini, comprendere qual è il dominio della funzione. Altrimenti la critica vira subito verso la facile polemica. Nell’articolo, invece, vari registri si sovrappongono. Il tema era, nel 1970, rispondere a un bando di concorso in un’area molto complicata per quote e viabilità, e non risolvere tutti i problemi di una parte importante della città. Ma andiamo con ordine, seguendo le affermazioni del Prof. Chiuini.

Chiuini dice: “Gli edifici di Aldo Rossi, a Fontivegge, voltano le spalle alla strada: voltano la schiena a via Mario Angeloni, con il risultato di devitalizzarla. Volgere la schiena degli edifici significa collocare le funzioni di servizio (garage, raccolta rifiuti, scale, ascensori, bagni) sul lato strada e le attività sociali (negozi, ingressi delle abitazioni, vani abitabili, balconi) all’interno dell’isolato”. Ora, a mio avviso l’errore è il considerare le strade tutte uguali, quando non lo sono. E non lo sono per le funzioni che svolgono, e anche a causa delle loro dimensioni. Via Mario Angeloni non è Corso Vannucci, tanto per rimanere a Perugia. Immaginare il lato sinistro (in sinistra veicolare), di Via Mario Angeloni come un lato pieno di negozi, vetrine e dehors quello sì sarebbe un errore. Percorrere Via Mario Angeloni in sinistra per andare dove, poi? Non solo nel 1970, ma anche oggi? Per salire fino ai semafori di Via XX Settembre? Via Mario Angeloni era ed è una via poco “amichevole”, poco adatta ad avere attraversamenti pedonali a raso: il lato destro e il lato sinistro parlano due lingue differenti, e sarà così per molto tempo ancora. Attraversare Via Mario Angeloni è pericoloso. Aldo Rossi mette le attività sociali non all’interno dell’isolato, ma verso la piazza: fa l’unica operazione culturale e intellettuale possibile e sensata: trovare all’interno del proprio ambito di progetto un elemento rigenerativo per lo sviluppo futuro della città. A partire da lì: non per finire lì. Gli spazi i luoghi le attività di maggiore interesse si rivolgono verso la piazza e girano le spalle a quella che era ed è una trincea urbana. E inoltre, poiché il dibattito aumenta di interesse con il confronto, bisognerebbe immaginare che cosa avrebbero prodotto il progetto di Mario Botta o di Kenzo Tange (pure partecipanti al concorso), per capire che all’epoca il l’amministrazione comunale di Perugia fece la scelta giusta. Il lotto a disposizione è in quella situazione già difficilissima nel 1970, per dimensioni, quote e viabilità, non a causa di Rossi: malgrado Rossi.

Il secondo madornale errore sembra essere quello del broletto: “Dall’altro lato, a ovest, il Broletto è costruito sopra la via Cortonese, creando uno spazio che è tra i peggiori che si possano pensare in una città: un tunnel veicolare, buio e sporco, che ha l’unico scopo di smaltire un traffico veicolare intenso, creando una barriera per i pedoni”. Non capisco come avremmo potuto collegare la viabilità a monte della ferrovia con quella a sud se non facendo defluire il traffico in questo modo. Continuando a passare per Case Bruciate? Arrestare l’edificio regionale prima di Via Cortonese avrebbe tombato qualsiasi idea di piazza e tutto l’isolato sarebbe diventato un’enorme rotatoria. L’altra possibilità quella di scavare un vero e proprio tunnel con ingresso su Via Capitini e uscita a valle della ferrovia, con difficoltà inimmaginabili di ricollegare il traffico locale. L’edificio-ponte mi sembra una soluzione intelligente per risolvere problemi di spazio e di traffico allo stesso tempo. L’edificio a ponte consente di dare più “aria” alla Piazza che si va componendo, scavalcando i limiti imposti dalla viabilità. Mi pare questo uno degli elementi più interessanti del progetto di Rossi: fare spazio. Uscire dai limiti imposti dalla viabilità di scorrimento.

Sulle piazze: confrontare piazza del Campidoglio a Roma con Piazza del Bacio a Fontivegge è abbastanza facile. E imputare a Fontivegge di avere poche persone che animino la piazza anche. Ma sicuramente l’esempio è stimolante ed è bene tenerlo a mente. Ci torno tra poco. Sul rapporto tra le “piazze”: veramente vogliamo parlare di Vittorio Veneto in termini di piazza? Viene in mente a qualcuno una piazza frontistante una stazione ferroviaria che sia una vera piazza e non solamente un hub di scambio intermodale tra treno, autobus, taxi, tram? No. Perché la piazza della stazione è il luogo del transito per eccellenza, il luogo dei flussi, e non della socialità. Nessuno va in piazza della stazione per restare lì: dalla piazza della stazione si vuole generalmente andare via il prima possibile. Quando si esce dalla stazione e ci si ferma sotto il suo pronao laico si può guardare a destra o a sinistra. A destra abbiamo l’edilizia un tanto al kg, o meglio un tanto al metro cubo. A sinistra abbiamo un brano, incompleto ma significativo, d’architettura. Questa è, ridotta ai minimi termini, la differenza. Poi possiamo imputare a Rossi tutti gli errori del mondo, a patto di vedere anche gli errori degli altri, anche molto vicini. Ancora: esco dalla stazione e vedo una grande scalinata e un angolo urbano che mi dice che lì, subito dopo il cilindro, c’è una parte di città, anticipata appunto dalla scalinata e dal cilindro, da un angolo risolto compositivamente con le proporzioni della città. La grande scala (il Campidoglio torna, fatte tutte le debite proporzioni), è uno degli elementi della composizione urbana, come è sempre stato nella storia della migliore architettura. Veramente possiamo rimproverare a Aldo Rossi le barriere architettoniche per uno spazio urbano nel 1983?

In chiusura: personalmente non sono contro la demolizione, purché alla demolizione segua un progetto migliore, un destino migliore di quello che c’è. Non condivido il valore tutto positivo che l’amico e il professore Paolo Belardi vede nel fatto che la Soprintendenza abbia in animo di vincolare il complesso, poiché questi vincoli si trasformano spesso in Italia a obbligazioni rigidissime e al mantenimento dello status quo. Eviteremmo sì la demolizione, ma anche il completamento. Io invece mi auspico che la piazza venga completata, magari con un buon bando di concorso. Tuttavia chi conosce la materia sa che indire un concorso non ha senso se la proprietà privata non ha questa volontà. La soluzione di un’area così complessa può passare solo da un accordo pubblico privato, formale e sostanziale. Trovato l’accordo sarà facile poi individuare il percorso amministrativo più adeguato.

Alcune riflessioni nulla nozione di Ristrutturazione edilizia, con riferimento anche alla legge regionale umbra

L’occasione di questa riflessione è stata quella di una docenza fatta a VillaUmbra il 16 febbraio 2023. Le note che seguono sono state un po’ il filo conduttore della docenza.

La definizione di ristrutturazione edilizia va analizzata attentamente poiché è oggi quella che pone maggiori problemi, sia per la formulazione della norma, sia per il peso che ha oggi nell’attività edilizia. Va esaminata distinguendola anche dalle distinzioni prossime: il risanamento conservativo dal basso e la ristrutturazione urbanistica dall’alto. È bene ricordare in premessa che la definizione degli interventi fu “codificata” dal legislatore per la L. 457/1978 (Norme per l’edilizia residenziale). Poi tutti si sono adagiati alla tassonomia prodotta. Ma forse sarebbe necessario ripensare radicalmente le categorie, come vedremo meglio in seguito.

Alcune note metodologiche: a) numero i singoli periodi della nozione di ristrutturazione edilizia per facilità di lettura e di comparazione, senza modificare il contenuto della norma; b) le mie riflessioni e opinioni personali sono in nero contenute nelle parentesi quadre, mentre i riferimenti di legge sono in blu.

Dunque oggi, ex DPR 380/2001, abbiamo queste nozioni e definizioni.

Art. 3 co. 1, lett. c) 1. “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. 2. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;”

Art. 3 co. 1 lett. d) “interventi di ristrutturazione edilizia”. 1. gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. 2. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. 3. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione [sic!] di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. 4. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. 5. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. 6. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”.

Art. 3 co1 lett. f) gli “interventi di ristrutturazione urbanistica”, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

[La prima differenza che si nota tra il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia è di tipo logico-interpretativo. Il risanamento tende a conservare, la ristrutturazione edilizia a trasformare. Io ritengo che il legislatore nel 1978 pensi a degli interventi di risanamento come interventi di “pulizia” degli edifici storicizzati o di quelli storici dalle superfetazioni in primo luogo. E poi pensi banalmente a migliorare gli impianti tecnologici minimi per un abitare dignitoso: bagni, impianti di riscaldamento, caldaie, canne fumarie, ecc. Con una forte preferenza al mantenimento dell’uso attuale.]

Riscrivo la lettera d) dell’art. 3 del DPR 380/2001, seguendo la numerazione appena attribuita.

  1. gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. [Innanzi tutto si parla di “organismi edilizi” e non di edificio, anche nel resto dell’articolato, il che porta a fare una differenza che tuttavia non è mai chiarita dal legislatore. Sembra insomma che ci sia una certa “leggerezza”, da parte del legislatore, ad adoperare indifferentemente edificio o organismo edilizio. Com’è facilmente intuibile, inoltre, la locuzione “trasformare in tutto o in parte” pone qualche difficoltà gestionale. Trasformare in parte un edificio avviene infatti già con la manutenzione straordinaria. Qualsiasi intervento modifica in parte l’edificio preesistente. Qualche Comune ha cercato di uscire in qualche modo dall’ambiguità tentando di fornire, attraverso il Regolamento Edilizio, una serie di criteri con i quali determinare se la trasformazione era parziale anziché totale: percentuale di mc o mq rimasti immutati, una quota minima di superficie, una quota minima di strutture, ecc. Si tratta di episodi per cercare di risolvere “dal basso” i problemi operativi che tecnici di parte e uffici comunali si trovano quotidianamente ad affrontare. Anche la locuzione “insieme sistematico”, apparentemente facile, pone difficoltà: se un intervento non è sistematico, o meglio na fa parte di un insieme sistematico, può essere considerato risanamento conservativo? Cos’è dunque il sistematico in edilizia?]

2. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. [Il verbo “comprendono” all’indicativo presente parrebbe non lasciare scampo e forse darebbe ragione della sistematicità richiesta dal periodo precedente. Sarebbero insomma sistematici quegli interventi che comprendono (congiuntamente), il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio e sarebbero sistematici gli interventi che prevedono l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.]

3. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. [Qui il discorso si fa subito molto più complicato. Innanzi tutto la prima “e” sembra del tutto congiuntiva, e quindi l’intervento deve comprendere allo stesso tempo e cioè, nella forma amministrativa, nello stesso procedimento, la demolizione e la ricostruzione (cosiddetta demo-ricostruzione). Mentre invece il resto della frase, con i diversi elementi elencati e divisi da virgole, deve intendersi come disgiuntiva, alternativa. Non è necessario insomma che allo stesso tempo ci sia diversità di sagoma, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, ecc. per avere ristrutturazione edilizia. Basterebbe una diversa sagoma, per esempio. Tuttavia siamo al limite, poiché anche il risanamento conservativo può portare a una diversa sagoma. Vediamo infatti la definizione di sagoma nell’elenco delle 42 definizioni comuni: “Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.”. E’ sufficiente infatti l’ultima parte della disposizione sul risanamento “[….] l’eliminazione di elementi estranei all’organismo edilizio”, per modificare la sagoma dell’edificio. Siamo passati in maniera anodina a parlare di edificio e non più di organismi edilizi. Altro punto (molto) critico è la non coincidenza del sedime. Il sedime è infatti l’impronta a terra dell’edificio, da non confondere con l’area di sedime, tra l’altro. Ma se non devo necessariamente insistere sulla stessa impronta, se non è previsto almeno un punto di contatto, se non è fissata una distanza, si capisce come questa facoltà tenda a far sfumare la nozione verso la ristrutturazione urbanistica. Anche se per me esistono delle differenze che illustro meglio più sotto. Posso immaginare che il limite naturale a cui pensa il legislatore nazionale sia la superficie fondiaria del lotto e soprattutto la coincidenza di destinazione urbanistica. Sono tuttavia mere intuizioni, al momento non suffragate da alcun documento ufficiale.]

4. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. [La parola “altresì” è ampliativa ed è simile a “anche”. E “anche” è una facoltà insomma, e non un obbligo. L’intervento può prevedere anche incrementi di volumetria, anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Questi incrementi non sono insomma necessariamente legati a interventi di rigenerazione urbana.]

5. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. [L’avverbio “eventualmente” mette in allerta: si tratta di un fatto legato a un evento? Di un evento che esclude la volontà? Lo stesso avverbio è collegato al solo crollo e non anche alla demolizione? Si ripropone anche qui il dilemma tra il tutto o una parte, seppure con incidenza diversa dai periodi precedenti. Altra differenza notevole su cui sorvoliamo spesso, credo: quella tra ripristino e ricostruzione. Sono a mio avviso due cose logicamente distinte. Il ripristino è l’operazione con cui riporto un oggetto allo stato precedente, con cui normalmente tolgo un qualcosa che è stato aggiunto. E’ un’operazione cronologicamente successiva a un intervento già eseguito. Possibilmente eseguito da poco tempo, il che consente di avere perfetta contezza dello stato ex ante. Nelle Ordinanze di “Demolizione e rimessa in pristino” chiediamo infatti e appunto ai destinatari di riportare la situazione dell’oggetto allo stato in cui era prima. La ricostruzione è invece un’operazione con cui appunto ricostruisco qualcosa, aggiungo qualcosa a uno stato attuale che è lacunoso. Ricostruisco un ginocchio con una protesi, o un dente con una pasta termoindurente, per esempio. Ricostruisco un qualcosa di cui posso aver perso anche la memoria, di cui ho cognizione della sola “consistenza”, come dice la norma, ma non anche dei prospetti o della sagoma. E invece il periodo 5) dice una cosa diversa e contraria alla mia argomentazione. La ricostruzione è qui concetto strumentale, funzionale, servente, rispetto al ripristino. Insomma: per il legislatore ripristino se ricostruisco. La condizione è che sia possibile accertarne la consistenza. Vedremo che nel periodo 6) questa polarità “ricostruzione-ripristino” riemerge con valenza diversa.]

6. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”.

[Periodo terribile, che provo a riscrivere qui sotto. 6. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria. 6.1 Fanno eccezione rispetto alla disposizione del periodo precedente gli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo.  6.2 Rimane fermo inoltre che con riferimento agli immobili elencati di seguito gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria:  a) nelle zone A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,  b) in zone  assimilabili alle zone A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali;  c) nei centri e nuclei storici consolidati;  d) negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico. 6.3 Previsioni legislative o strumenti urbanistici possono disporre diversamente sui casi elencati nel periodo precedente.

Ci sono moltissime cose da dire. Innanzi tutto: perché il primo periodo non viene espresso in forma positiva? Si poteva dire forse: “Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per gli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria. [….]” E ancora meglio: “Rimane fermo che, per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 136, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria. [….]”. Di fatto questa è la lettura sostanziale che bisogna fare. Perché dunque questa diversa maniera di scrivere? A mio avviso perché ci sarebbe una riduzione del campo di applicazione a cui il Ministero non vuole rinunciare. E la riduzione passa attraverso l’introduzione della parola “edifici” dopo aver detto, in apertura, di far riferimento agli “immobili” sottoposti a tutela dal Codice dei Beni Culturali. La categoria “immobili” è infatti più ampia della categoria “edifici”, e comprende manufatti, terreni, parchi, ecc.

Provo a riscriverlo ancora: “Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria. Rimane fermo inoltre che, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, per gli edifici ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.”

  1. Attenzione alle differenze a cui accennavo poco sopra tra ricostruzione e ripristino. E qui abbiamo due interventi diversi, logicamente diversi, che sono tornati ad avere pari dignità: nessun concetto è servente rispetto all’altro. Il primo è quello di “demolizione-e-ricostruzione”. Il secondo è quello di “ripristino-di-edifici-crollati-o-demoliti”. Ma se la ricostruzione era concetto strumentale rispetto al ripristino, come al periodo 5, perché non dire semplicemente “gli interventi di ripristino di edifici crollati, demoliti o da demolire …”? A mio avviso si è voluto ancora segnare una differenza sotto il profilo soggettivo e sulla volontà dell’atto demolitorio. L’intervento di demolizione-e-ricostruzione implica una volontà precisa, volta ovviamente alla ricostruzione, di cui la demolizione rappresenta solo un passaggio obbligato. Gli altri edifici sono pervenuti a noi già demoliti o crollati, per i quali potremmo non avere alcuna responsabilità. Ma sotto il profilo della gestione quotidiana poco cambia per noi. Faccio notare poi altre differenze. L’avverbio “eventualmente” è stato espunto dalla frase: gli edifici sono crollati o demoliti, senza “eventi”. Così come non c’è più la parzialità degli edifici, ma solo la totalità, il che apre un tema enorme, a mio avviso. Se infatti la disposizione vale solo per edifici presi nella loro totalità e se la differenza tra la parte e il tutto non è mai definita, la disposizione non si dovrebbe applicare per le demo-ricostruzioni parziali o per ripristini parziali. Il che consentirebbe, in buona sostanza, di evitare tutte le condizioni di “fedeltà”: sagoma, sedime, ecc.
  2.  Qui purtroppo bisogna fare l’operazione ermeneutica inversa a quella che abbiamo fatto prima e dire che la costruzione del primo periodo deve intendere la virgola come congiuntiva. Non facile, scritto male, ma non mi pare ci sia altra lettura. Per semplificare ancora: devono essere congiuntamente mantenuti sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche.  Anche perché sarebbe impossibile mantenere gli stessi prospetti e sagoma facendo variare le “caratteristiche planivolumetriche” (che comunque non si sa cosa siano). Impossibile avere incrementi di volumetria e non variare la sagoma, per esempio. È una congiunzione obbligata nei fatti prima ancora che nel diritto.
  3.  La parte finale del periodo pone ad ogni modo qualche ulteriore riflessione. Se infatti il punto 6.2.b tutela le zone assimilabili alle zone A del DM 1444/1968 (leggi: i centri storici), a cosa si riferisce il punto 6.2.c? Se il PRG non ha definito i nuclei storici consolidati (punto 6.2.c), o ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico (punto 6.2.d), a mio avviso la norma non ha effetti.

Passiamo ora a vedere la nozione di ristrutturazione urbanistica del DPR 380/2001, che costituisce, come abbiamo detto, il “limite superiore” della ristrutturazione edilizia.

f) gli “interventi di ristrutturazione urbanistica”, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

[La nozione prevede la sostituzione di un pre-esistente tessuto urbanistico edilizio, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi (quindi dalla manutenzione ordinaria alla nuova costruzione), anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Anche è, come sempre, una parola ampliativa: indica una facoltà. Non c’è bisogno insomma che ci sia anche la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale per rientrare nella categoria di ristrutturazione urbanistica. Sarebbe sufficiente insomma avere un insieme sistematico di interventi edilizi. Ma anche a voler accordare una lettura congiuntiva della frase, a me pare che la ri-localizzazione di un singolo edificio non possa essere definita di ristrutturazione urbanistica, soprattutto se rimaniamo nello stesso fondo o comunque nella stessa zona urbanistica.

In prima battuta è bene ricordare che la nozione di ristrutturazione urbanistica fa parte della tassonomia prodotta dalla L. 457/78, rubricata “Norme per l’edilizia residenziale”, in un quadro culturale, sociale e operativo (con la legge furono introdotti strumenti finanziari molto significativi), che puntava a dare risposte al tema dell’alloggio e della casa ai ceti meno abbienti. La legge era poi incentrata nulla necessità di recuperare e rigenerare, come si direbbe oggi, il centro storico, uscito dalla seconda guerra e dalla pressione insediativa del boom in condizioni pessime. Questa brevissima digressione è necessaria per capire la genesi della nozione, che affronta il tema urbanistico (leggi: la città consolidata), si rivolge a “tessuti” urbanistici-edilizi, immagina lotti e isolati. Non pensa al recupero dell’annesso agricolo, perso nello spazio rurale. E’ la Regione Umbria che modifica la nozione di ristrutturazione urbanistica introducendo due modifiche (in neretto). Ecco la definizione della LR 1/2015: “interventi di ristrutturazione urbanistica”, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio, urbano o rurale, con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modifica e/o lo spostamento dell’area di sedime e la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati edilizi e della rete stradale”. La modifica mi sembra andare oltre il consentito (vedi per tutte la Sentenza di Cortina sulla riserva statale in tema di definizioni degli interventi), ma non è questa la sede per discutere di questo punto. Il tema è qui, semmai, quanto risulti difficile definire tecnicamente cosa sia un tessuto rurale. Nell’urbano abbiamo un tessuto fatto di elementi alla scala adeguata: case, lotti, strade, parcheggi, piazze, ecc. Nello spazio rurale io trovo difficile parlare di “tessuto”. E’ evidente che la Regione Umbria tenti una distinzione tra la nozione di ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante e la nozione di ristrutturazione urbanistica, cercando di limitare i danni di un possibile decollo e atterraggio di edifici, senza limiti di distanza, posti nello spazio rurale, se si interpreta in maniera estensiva la ristrutturazione edilizia.

Registriamo infatti sulla ristrutturazione edilizia “pesante” due atteggiamenti culturali diversi nel legislatore e anche nell’organo giudiziario.

Da una parte vi è un occhio di favore nel guardare la ristrutturazione pesante come ristrutturazione edilizia perché favorisce le operazioni di rigenerazione e sfavorisce (così sembra), le operazioni di consumo di suolo. Ma anche qui sarebbe più corretto distinguere tra consumo di suolo e consumo di capacità edificatoria, tant’è vero che possiamo avere operazioni di demolizione e ricostruzione in pareggio di capacità edificatoria ma non necessariamente in consumo di suolo. L’altro atteggiamento è di chi vede nella ristrutturazione edilizia pesante un’operazione che è di fatto un’operazione di ristrutturazione urbanistica.

La nozione, come abbiamo visto, è schiacciata da sotto e da sopra e oggi è di grande attualità anche a causa dei vantaggi fiscali, derivanti da leggi che appartengono ad altre logiche (Legge Tupini, ecc.). La ristrutturazione edilizia deve (dovrebbe), tenere in equilibrio la nozione di ristrutturazione in sé, il consumo di suolo, il consumo di capacità edificatoria, i risvolti civilistici nella ricostruzione (problema delle distanze preesistenti), il sistema dei vantaggi fiscali. Il tutto distinguendo tra aree vincolate e non vincolate. Mi sembra evidente che il compito è di difficile risoluzione e che una sola nozione non riesce più a cogliere il fenomeno: i giudici faticano sempre più e le Regioni non aiutano, producendo ognuna una propria declinazione di concetti che dovrebbero essere invece rimanere fermi per tutti. Regioni e Stato dovrebbero concorrere e produrre una nuova tassonomia degli interventi, traguardando le diverse finalità degli stessi.]

 

E27(1)

E27 (1)

La serie E27 vuole essere una serie di piccole notazioni critiche negli ambiti che più mi interessano: l’architettura, l’arte, la letteratura, il cinema …
Questa nasce dall’insofferenza che mi prende quando leggo testi sistematici o relazioni illustrative di piani, strumenti, programmi, redatti per la maggior parte da colleghi architetti in tema di pianificazione. Urbanistica, ma anche ambientale o di settore.
Molti di questi redattori sono colleghi, e qualcuno anche amico: se l’amicizia se è tale, forse potrà ben sopportare qualche critica. Non me ne vogliano, insomma: sono disponibile alle loro repliche.
Ritengo che l’uso di questo linguaggio dimostri una conoscenza superficiale delle dinamiche economiche e sociali (in buona fede). Sul territorio agricolo si sentono e si leggono poi delle cose che riflettono una visione ideologica del mondo (ideologica nel senso di non realistico), del tutto lontane dal mondo produttivo agricolo. Lo dico da uomo cresciuto in campagna e ancora e sempre vicino al mondo rurale.

Riporto per cominciare un passo e una locuzione abusata e le commento.

“[….] impostare un percorso di aggregazione volontaria ed attiva di attori del territorio attraverso patti di collaborazione per avviare un programma di promozione e sviluppo dell’area tra amministrazione comunale, imprenditori agricoli, strutture ricettive e cittadini. Una governance ‘leggera’ che assume la forma di network di coordinamento di iniziative comuni senza spese di gestione.”
CHI dovrebbe impostare un percorso di aggregazione “volontaria”? Che cosa è una governance leggera senza spese di gestione? Le cose si realizzano perché qualcuno decide. E in organizzazioni appena un po’ più complesse della tirannia il procedimento di decisione va formalizzato. E la formalizzazione implica una struttura, dei ruoli, delle responsabilità, degli impegni. Altrimenti è un happening, un flash-mob, un aperi-cena (che parola!). Occorrono patti, contratti, firme: quello che già conosciamo. Non è la forma di queste associazioni il problema: il problema sono i contenuti. Ci mettiamo insieme per fare cosa? Quali sono i nostri obiettivi comuni? Quali sono i nostri valori? Quanto siamo disposti a pagare per averli?

I prodotti a Km zero.
Un mercato di prodotti a Km zero è quasi la negazione ontologica del mercato, che nasce per far incontrare merci che arrivano (anche) da lontano. I prodotti a Km zero significa avere prodotti (anche), a Ore zero: nel senso della vicinanza e della freschezza. Ma anche nel senso dell’adesione ai cicli naturali. Prodotti a Km zero a Milano significa non avere ananas a Natale o più banalmente arance, o banane, per esempio. Significa che le fragole arrivano a maggio e non a settembre. Significa che le ciliegie arrivano a giugno, non a febbraio. Siamo disposti a questi sacrifici? O per prodotti a Km zero parliamo solo di lattughe e ravanelli? Perché se è così non credo che potrebbe contribuire in maniera significativa a risolvere o mitigare i nostri problemi ambientali.

Grazie all’ing. Massimo Palombo per questa gradita citazione nell’ultimo numero dell’Ingegnere Umbro.

Sui cambi d’uso in Umbria, con particolare riguardo allo Spazio Rurale

La normativa regionale, in tema di cambi d’uso, è segnata da una certa ambiguità, e in particolare modo è complicata nello Spazio Rurale. Nonostante la LR 1/2015 (e il successivo RR 2/2015), abbiano significativamente ridotto la complessità pre-esistente, la lettura è spesso resa difficile da una scrittura quasi narrativa della norma. La legge regionale, in materia edilizia e urbanistica (LR 1/2015 e RR 2/2015), usa in maniera combinata o alternativa le parole “uso”, “utilizzo”, “destinazione d’uso”, “attività”, “tipologie d’attività”, “categorie funzionali”, “attività connesse all’attività agricola”, senza fare un grande sforzo di definizione, per cui occorre interpretare, spesso riferendosi al DPR 380/2001 o alla giurisprudenza.

Cercherò qui di mettere in luce i nodi più critici, partendo dall’articolo principale, il 155 della LR 1/2015, e richiamando poi alla bisogna gli altri articoli. Infine farò un richiamo alla LR 1272015, in materia di agricoltura, per chiudere con le sanzioni in casi di cambi d’uso illeciti. Nessuna risposta definitiva sull’argomento: solo una prima esplorazione. Mi aspetto integrazioni o segnalazioni di errori o di lacune. Mi riservo poi di integrare lo schema con l’onerosità o meno del cambio d’uso.

In rosso la normativa, in nero il mio commento.
Partiamo dall’art. 155 LR 1/2015, rubricato (Mutamenti della destinazione d’uso degli immobili e titolo abilitativo)
LR 1/2015 art. 155 – (Mutamenti della destinazione d’uso degli immobili e titolo abilitativo)
co. 1. Gli strumenti urbanistici generali e i piani attuativi dei comuni stabiliscono le destinazioni d’uso ammesse in un insediamento. Si considera prevalente la destinazione d’uso qualificante gli insediamenti. Sono compatibili le destinazioni d’uso funzionali, similari o che integrano e supportano la destinazione d’uso prevalente.
Il primo punto critico qui è capire quali siano gli strumenti urbanistici generali. In Umbria abbiamo infatti sia il PRG Strutturale che il PRG Operativo in molti comuni. Quali sono dunque gli strumenti che definiscono le destinazioni d’uso in un insediamento: il PRGS o il PRGO? O entrambi? E in questo caso, con quale rapporto tra essi? Ancora più complicato è stabilire il ruolo di un piano attuativo che stabilisca le destinazioni d’uso. Che grado di libertà può avere? Tra l’altro oggi gli insediamenti possono essere solo due, se leggo bene la LR 1/2015, all’art. 21 (relativo alla Parte Strutturale del PRG): gli insediamenti che hanno valore storico e gli insediamenti che non ne hanno. Per avere un’elencazione più articolata degli insediamenti bisogna andare a leggere il RR 2/2015, alla Sezione IV. La “e” tra gli strumenti generali e i piani attuativi deve intendersi come congiuntiva o come disgiuntiva? Sono i PRG o i Piani Attuativi a stabilire le destinazioni d’uso?
L’articolo poi passa a distinguere tra destinazioni d’uso prevalenti e compatibili in maniera vaga, usando per la destinazione d’uso “prevalente” solo l’aggettivo “qualificante”. E’ solo il co. 2 a chiarire che la prevalenza è decisa in termini di SUC, ma solo per gli edifici o per le unità immobiliari e non per gli insediamenti. Rimane ancora inespresso chi debba fare questa distinzione: il PRGS, il PRGO o il Piano Attuativo.  Vi è poi il blocco logico delle destinazioni d’uso funzionali, similari o che integrano e supportano la destinazione d’uso prevalente. Anche qui vi sarebbe da capire se “funzionali”, “similari”, “che integrano e supportano”, siano tre (o quattro, addirittura), destinazioni diverse o se siano appunto un unico insieme logico. Anche volendosi limitare alla ragionevolezza come criterio operativo, la vaghezza della frase non aiuta: cosa rende una destinazione d’uso funzionale a un’altra? La residenza è funzionale al commercio? La destinazione produttiva è funzionale alla residenza? La sola differenza dalla destinazione prevalente le qualifica immediatamente come funzionali? La destinazione funzionale è diversa dalla categoria funzionale, che troveremo tra un po’?Vi è poi tutta un’altra difficoltà gestionale, quotidiana, nelle trasformazioni edilizie. Infatti le destinazioni d’uso sono stabilite per gli insediamenti. Ora, la definizione di “insediamento” deducibile dalla LR 1/2015 e dal RR 2/2015 qualifica quest’ultimo come un aerale, una parte di territorio, di tessuto, ecc. Quindi una pluralità di edifici. Come si fa a controllare nel tempo il dato quantitativo di SUC attribuito nel momento della pianificazione? Se la prevalenza è data dal 70% di SUC attribuita alla residenza, per esempio, gli uffici tecnici comunali dovranno controllare nel tempo che questa percentuale non venga mai meno. Tema di difficilissimo controllo e gestione.

 
LR 1/2015 art. 155 – (Mutamenti della destinazione d’uso degli immobili e titolo abilitativo) co. 4. Costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo degli edifici o di singole unità immobiliari diversa da quella in atto, tale da comportare il passaggio tra le categorie funzionali, indipendentemente dalle diverse tipologie di attività riconducibili alle stesse, quali: 

a) residenziale;
b) turistico  ricettiva;
c) produttiva e direzionale;                                                                                                                                                     d) commerciale;
e) rurale. 

Il co. 4 introduce delle definizioni significative. Sembra infatti che il mutamento della destinazione d’uso sia possibile solo in edifici o in singole unità immobiliari. E che dunque debba escludersi il mutamento di destinazione d’uso per singoli locali.  Vedremo più tardi, tuttavia, che il cambio di destinazione d’uso sarà possibile anche per singoli locali e per gli insediamenti.  Ancora: si dice che è significativo il passaggio tra le categorie funzionali, indipendentemente dalle diverse tipologie di attività riconducibili alle stesse. Se ne deduce che le “tipologie di attività” sono diverse dalle categorie funzionali, e che sono un sotto-insieme logico di quest’ultima. Abbiamo dunque 5 categorie funzionali, delle tipologie di attività e delle destinazioni d’uso. Anche in questo caso vi è un’innovazione rispetto al DPR 380/2001, che rimane indefinita, e che è la “tipologia di attività”.

 

 

LR 1/2015 art. 155 – (Mutamenti della destinazione d’uso degli immobili e titolo abilitativo) co. 5. La categoria funzionale direzionale di cui al comma 4, lettera c) ricomprende le attività di cui all’ articolo 7, comma 1, lettera l) , fatta eccezione per le attività commerciali. 

Comma di difficile comprensione. Infatti la lettera richiamata recita: “l) “attività di servizi”, si intendono quelle a carattere socio-sanitarie, direzionale, pubbliche o private atte a supportare i processi insediativi e produttivi, comprese le attività commerciali, di somministrazione di cibi e bevande, turistico- produttive, ricreative, sportive e culturali;”

Se viene riscritto con la precisazione del co. 5, esso diventa: “l) “attività di servizi”, si intendono quelle a carattere socio-sanitarie, direzionale, pubbliche o private atte a supportare i processi insediativi e produttivi, comprese [le attività] di somministrazione di cibi e bevande, turistico- produttive, ricreative, sportive e culturali;”. Con la conseguenza che la categoria funzionale direzionale, comprende al suo interno attività turistico-produttive! Con l’ulteriore dubbio se le attività turistico-produttive siano altro dalla categoria turistico ricettiva!

 

 

LR 1/2015 art. 155 – (Mutamenti della destinazione d’uso degli immobili e titolo abilitativo) co. 6. Per la determinazione del contributo di costruzione di cui al Titolo V, Capo IV della presente legge e alle norme regolamentari, Titolo I, Capo II si tiene conto di quanto segue:  

a) il mutamento della destinazione d’uso di cui al comma 4 produce effetti ai fini del contributo sugli oneri di urbanizzazione di cui all’ articolo 131, comma 3 e all’ articolo 37 delle norme regolamentari; 

b) le categorie funzionali turistico-ricettiva, direzionale e commerciale di cui al comma 4, appartengono alla definizione di attività di servizi di cui all’ articolo 7, comma 1, lettera l) ; 

c) l’entità del contributo di urbanizzazione primaria e secondaria per gli interventi di mutamento della destinazione d’uso tra le categorie funzionali di cui alla lettera b) è stabilita dal Comune applicando i valori di cui all’ articolo 39 delle norme regolamentari; 

d) ai fini del contributo sul costo di costruzione di cui all’ articolo 135, nella categoria produttiva sono ricomprese le attività produttive rurali. 

Altro comma particolare, che a mio avviso va letto solo ai fini della determinazione del contributo di costruzione, altrimenti si entra in un loop logico. Si veda infatti la lettera b), che inverte completamente la gerarchia stabilita nei commi precedenti. Finora avevamo infatti l’insieme delle categorie funzionali che comprendeva le attività (cfr. co. 5). Adesso abbiamo l’inversione: è l’attività che comprende le categorie funzionali! Alla lettera d) si fa riferimento a “attività produttive rurali”, mai definite in alcun luogo.

 

LR 1/2015 art. 155 – (Mutamenti della destinazione d’uso degli immobili e titolo abilitativo) co. 7. Per gli interventi di mutamento della destinazione d’uso di cui al comma 4, fatto salvo quanto previsto all’ articolo 118, comma 2, lettere e) ed h), il titolo abilitativo richiesto è: 

a) la SCIA nel caso di modifica della destinazione d’uso o per la realizzazione di attività agrituristiche o di attività connesse all’attività agricola, realizzate senza opere edilizie o nel caso in cui la modifica sia contestuale alle opere di cui all’articolo 118, comma 1;

b) il permesso di costruire o la SCIA in relazione all’intervento edilizio, da effettuare con opere, al quale è connessa la modifica della destinazione d’uso. 

Comma di non facile lettura. La salvezza riguarda l’attività libera ex art. 118, rubricato (Attività senza titolo abilitativo), al comma 2 lett. e): “e) le modifiche interne di carattere edilizio, sempre che non riguardino le parti strutturali dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, ovvero la modifica della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa, con l’esclusione della destinazione residenziale; 

Al di là del pleonastico richiamo al carattere edilizio delle modifiche interne queste sono liberalizzate se non riguardano parti strutturali dei fabbricati adibiti a esercizio d’impresa. Sono altresì liberalizzate le modifiche di destinazione d’uso dei locali adibiti a esercizio d’impresa. L’esclusione della destinazione residenziale è criptica: sembra riferirsi alla prima parte del periodo e cioè a tutte le modifiche interne di carattere edilizio. E’ l’unico caso in cui parla di modifica di destinazione d’uso nel caso di locali, il che può avere un senso, se si immagina la complessità di definire delle Unità Immobiliari all’interno di fabbricati produttivi.

L’art. 118 comma 2 lett. h), recita invece: “h) mutamento di attività tra le destinazioni d’uso consentite all’interno delle categorie, di cui all’ articolo 155, comma 4.”

Al di fuori di questi casi, fatti salvi, c’è ancora un’altra articolazione.
La SCIA è necessaria per i sottocasi che seguono.

  1. Modifica della destinazione d’uso (senza opere, pare di capire).
  2. Modifica della destinazione d’uso con opere completamente liberalizzate ex art. 118 co. 1.
  3. Realizzazione di attività agrituristiche (senza opere).
  4. Realizzazione di attività connesse all’attività agricola (senza opere).

Vi è poi il caso residuale dove vi sono opere e queste decidono se è necessaria la SCIA o il PdC.

 

 

LR 1/2015 art. 155 – (Mutamenti della destinazione d’uso degli immobili e titolo abilitativo) co. 8. Il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale di cui al comma 4 si considera non rilevante ed è consentito, purché non risulti in contrasto con le disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, della presente legge o delle norme regolamentari, previa comunicazione di cui all’articolo 118, commi 2 e 3 e nel rispetto delle condizioni di cui al medesimo articolo 118 , commi 4, 5 e 6

In maniera esplicita qui finalmente si chiarisce il rapporto tra categoria funzionale e destinazione d’uso, dove la prima contiene la seconda. Anche qui appare pleonastico il richiamo alla conformità alle norme vigenti.

 

 
LR 1/2015 art. 155 – (Mutamenti della destinazione d’uso degli immobili e titolo abilitativo) co. 9. La realizzazione di attività di tipo agrituristico o di attività connesse all’attività agricola o le attività di vendita al dettaglio dei prodotti dell’impresa agricola in zona agricola, attraverso il recupero di edifici esistenti, non costituiscono modifica della destinazione d’uso e i relativi interventi sono soggetti al titolo abilitativo previsto per l’intervento edilizio al quale è connessa tale realizzazione. L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dell’impresa agricola non comporta modifica della destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona o dell’insediamento in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

La specificazione della possibilità della vendita in zona agricola è pleonastica, visto che il successivo periodo del comma amplia la possibilità della vendita diretta su tutto il territorio comunale, senza alcuna esclusione (e quindi anche in zona agricola). Il fatto che le attività connesse siano distinte dall’attività di vendita al dettaglio dei prodotti agricoli lascia presumere che ci sia appunto una differenza tra queste, chiarito poi in parte dall’art. 88 co. 2. L’altra condizione posta è che queste attività  che siano realizzate attraverso il recupero di edifici esistenti. Qui emergono due profili critici. Il primo è se sia necessario recuperare tutto l’edificio esistente o se se il recupero possa essere anche solo parziale. La logica propende per questa seconda opzione, anche in coerenza con il secondo periodo. Il secondo profilo è che non è chiaro se l’edificio debba essere esistente alla data del 13/11/97 (o altra data). Poiché non vi è previsione esplicita, e poiché non vi è raccordo con l’art. 88 della stessa legge, propendo per il fatto che sia possibile recuperare l’edificio esistente alla data della richiesta dell’attività.

 

LR 1/2015 Art. 88 – (Definizioni)  co. 2.  Nell’ambito delle attività connesse all’attività agricola si intendono anche le attività di fattoria didattica e di fattoria sociale di cui al Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) la cui realizzazione è consentita come previsto all’ articolo 91 , commi 6, 8 e 9

Le attività connesse vengono indicate all’art. 88 della LR 1/2015, ma non vengono definitive in maniera tassativa, sicché il dubbio su quali siano queste attività connesse rimangono. La particella “anche” lascia presumere infatti che si tratti di una categoria più ampia.

 

 

LR 1/2015 Art. 91 – (Interventi relativi agli edifici esistenti)  co. 5. Negli edifici di cui al comma 4, nonché in altri edifici appositamente censiti dai comuni, tenendo conto della presenza delle necessarie opere infrastrutturali, sono consentite destinazioni d’uso per attività di servizi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera l), con esclusione di quelle commerciali.
La formulazione finale della frase lascia intendere che ci sia una destinazione d’uso che consente l’attività di servizi.  C’è un ulteriore profilo di criticità tra questo comma e quello dell’art. 155 co. 9 della stessa LR che consente la vendita (e quindi attività commerciali), all’azienda agraria. O allora bisogna intendere che l’attività di vendita diretta dei propri prodotti non sia attività commerciale.

 

 

LR 1/2015  Art. 91 – (Interventi relativi agli edifici esistenti)  co. 8. Gli interventi negli edifici destinati a residenza di cui ai commi 1 e 4 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d’uso dell’intero edificio, comprese le parti non residenziali, incluso l’eventuale ampliamento, ai fini residenziali, per attività extralberghiere, per residenze d’epoca, nonché per attività connesse all’attività agricola.

Innanzi tutto il comma sembra applicarsi a tutti gli edifici residenziali esistenti, senza termini. Tuttavia questo articolo va letto tenendo presente anche l’articolo 88, che introduce la data del 13/11/97 come discriminante. Sarebbe opportuno precisare edifici esistenti, insomma. Infine, sempre sotto il profilo della scrittura, appare poco felice il dire che negli edifici residenziali è consentito il cambiamento di destinazione d’uso ai fini residenziali.

 

 

LR 1/2015 Art. 95 – (Criteri e normative per gli ambiti urbani e per gli insediamenti residenziali, produttivi e per servizi) co. 6. Negli insediamenti produttivi esistenti o di nuova previsione definiti dagli strumenti urbanistici generali comunali, sono consentite tutte le destinazioni d’uso per attività di tipo produttivo, nonché per attività per servizi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera l) , nel rispetto delle norme in materia di igiene e sanità, di sicurezza e di tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale e delle condizioni per l’accessibilità viaria.

Un altro articolo che amplia ancora la casistica. C’è anche in questo caso un richiamo inessenziale alle attività di tipo produttivo consentite negli insediamenti produttivi.  Ora, se appare pacifico che le attività produttive non abbiano bisogno di cambio di destinazione d’uso per realizzarsi in insediamenti produttivi, appare meno pacifico per le attività di servizi.  Infatti il co. 6 dell’art. 155 inverte il rapporto logico tra categoria funzionale e attività, anche se (forse) limitato alla sola determinazione del contributo di costruzione. Il che pone ad ogni modo qualche problema in sede di gestione quotidiana.

 

LR 1/2015 Art. 119 –  (Interventi subordinati a permesso di costruire)
co. 1 [….]
d) di modifica della destinazione d’uso secondo quanto previsto  all’ articolo 155, comma 7, lettera b)  e fatto salvo quanto previsto all’ articolo 118, comma 2, lettera e) ;
Un’altra disposizione che complica la lettura organica della norma. Per quanto riguarda l’art. 118 co. 2 lett. e) dobbiamo rinviare a quanto discusso sopra.

 

LR 1/2015  Art. 137 – (Agibilità)
1. L’agibilità attesta che l’opera realizzata corrisponde al progetto comunque assentito, dal punto di vista dimensionale, della destinazione d’uso e delle eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo o negli atti di assenso o autorizzazioni rilasciate, nonché attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici, di risparmio energetico e di sicurezza degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
Un veloce cenno anche alla agibilità è necessario. Infatti il co. 1 dice che l’agibilità attesta, tra le altre cose, la rispondenza del progetto a quanto realizzato anche per ciò che concerne la “destinazione d’uso”. La categoria funzionale ovviamente non viene presa in considerazione. Né si parla delle attività, che rimangono definite all’art. 7 solo per quelle di servizi.

 

LR 1/2015  Art. 137 – (Agibilità)
2. L’agibilità è acquisita con il procedimento di cui all’ articolo 138, con riferimento ai seguenti interventi anche sottoposti alla comunicazione di cui all’ articolo 118, comma 2, lettera e) :

a) nuove costruzioni limitatamente a quelle di cui all’ articolo 7, comma 1, lettera e), numeri 1) e 5);

b) ristrutturazione edilizia ed urbanistica;

c) modifica delle destinazioni d’uso e delle attività.

Innanzi tutto bisogna immaginare che il richiamo all’art. 118 co. 2 lett. e) valga solo per la lettera c) di questo comma. Non è chiaro poi se la lettera c) debba essere sottoposta a una lettura congiuntiva o se la “e” debba essere intesa come disgiuntiva. Ne deriverebbero conseguenze curiose. Nel caso della lettura congiuntiva, il procedimento tratteggiato dal legislatore per l’agibilità si attiverebbe solo quando si verificano le due condizioni (cambio di destinazione d’uso + cambio attività). Nel caso in cui non si verificassero? Più plausibile quindi che si debba intendere una lettura disgiuntiva e che quindi anche nel caso di cambio di attività debba essere attivato il procedimento dell’art. 138. Tuttavia rimane sempre indefinita la parola “attività”.

 

 LR 1/2015 Art. 264 – (Norme transitorie generali e finali in materia edilizia, urbanistica e finanziaria)
9. Nel territorio agricolo è consentito il trasferimento della destinazione d’uso dall’edificio residenziale all’edificio rurale non adibito a residenza, esistenti alla data del 27 novembre 2008, purché della stessa proprietà fondiaria ed a compensazione delle rispettive superfici utili coperte.
Come sanno i tecnici di parte e gli istruttori degli uffici comunali, raramente le superfici collimano. Bisogna quindi ricorrere a partizioni interne surrettizie e avere parti di edifici con una destinazione d’uso e parti con un’altra destinazione d’uso. Poiché insomma si hanno raramente unità immobiliari coincidenti, bisogna crearle, o cambiare destinazione d’uso a singoli locali, il che, per la destinazione d’uso residenziale non è sempre possibile.

 

Come detto in apertura, il quadro già di per sé non facile è ulteriormente complicato dalla LR 12/2015 “Testo unico in materia di agricoltura” (successiva alla LR 1/2015).
LR12/2015 Articolo 147 – (Locali e strutture per attività di fattoria didattica)
1. Per le attività di fattoria didattica sono utilizzati gli edifici che rientrano nella disponibilità dell’impresa agricola come previsto dall’articolo 91, comma 9 della l.r. 1/2015 .
2. I locali utilizzati per le attività di fattoria didattica sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell’azienda agricola.
3. Le attività di fattoria didattica possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell’abitazione principale dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo.
Anche questo articolo non dice esplicitamente nulla rispetto ai cambi d’uso anche se lascia presumere che l’attività di fattoria didattica non costituisca cambio di destinazione d’uso. Né vengono posti limiti quantitativi.

 
LR 12/2015  Art. 209  – (Requisiti edilizi ed igienici dei locali)
3. L’utilizzo di un locale come laboratorio per le lavorazioni o le trasformazioni di cui all’articolo 208 non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d’uso dello stesso e può essere collocato anche in una zona residenziale.
Al di là della comunicazione ai fini commerciali o sanitari, bisogna capire se l’utilizzo diverso dei locali dall’utilizzo previsto debba essere comunicato al Comune per il profilo edilizio. La formulazione poco felice parla di zona residenziale e dobbiamo prenderla per un’imprecisione. Il richiamo all’art. 208 e all’elenco ivi contenuto non mi sembra tassativo, sicché immagino sia possibile lavorare o trasformare anche altro. 

 

 

****** Profili sanzionatori

LR 1/2015 Art. 139 – (Determinazione delle variazioni essenziali) 1. Costituiscono variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o alla SCIA:

a) il mutamento della destinazione d’uso nelle zone agricole di annessi rurali a fini residenziali, ovvero il mutamento della destinazione d’uso assentita che risulti in contrasto con la disciplina urbanistica o che comporti pregiudizio sotto il profilo igienico-sanitario;

Tutto l’annesso rurale? O è sufficiente una parte dell’annesso?
Art. 145 LR 1/2015 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire)  8. Non costituiscono altresì parziale difformità dal titolo abilitativo le opere interne agli edifici e quelle che non comportano modifiche della sagoma, della SUC e che non modificano la destinazione d’uso dell’edificio.
Segnalo questo comma poiché non sembra essere disciplinata, ai fini della vigilanza e delle sanzioni, il cambio di destinazione d’uso di un singolo locale o di più locali (che siano diversi cioè dall’edificio). Anche qui la tecnica redazionale non aiuta a capire se occorra fare una lettura congiuntiva o disgiuntiva della “e” (sagoma, SUC, destinazione). Difficile tuttavia immaginare una modifica della SUC senza una conseguente modifica della sagoma. Bisogna propendere per una lettura parzialmente disgiuntiva, leggendo insieme alla norma sanzionatoria la norma relativa ai titolo edilizi. Provo una riscrittura:

8. Non costituiscono altresì parziale difformità dal titolo abilitativo:

  1. le opere interne agli edifici
  2. quelle che non comportano [congiuntamente] modifiche della sagoma, della SUC e della destinazione d’uso dell’edificio.

 

 LR 1/2015 Art. 147 – (Mutamenti di destinazione d’uso realizzati in assenza di titolo abilitativo)
1. I proprietari degli immobili che modificano la destinazione d’uso in atto in un edificio o in una singola unità immobiliare  senza il titolo abilitativo di cui all’articolo 155, comma 4 sono soggetti alle seguenti sanzioni: […]
Anche in questo caso, sembra addirittura con maggiore precisione, vengono escluse dalla sanzionabilità le parti di edifici che non abbiano la consistenza dell’unità immobiliare o dell’edificio. L’art. 155 co. 4 non tratta tuttavia dei titoli abilitativi necessari.

 

 

Art. 154 – (Accertamento di conformità) co. 1 [….] . Per le violazioni di cui all’ articolo 147, limitatamente al solo mutamento di destinazione d’uso, senza opere edilizie, il titolo abilitativo a sanatoria è rilasciato se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.

Riporto questo stralcio dell’art. 154 perché aiuta a comprendere che il mutamento di destinazione d’uso è soggetto a titolo abilitativo, poiché si parla di titolo abilitativo “a sanatoria”.

 

 

Mi sembra di aver passato in rassegna i luoghi più significativi del tema che, come anticipato, non appare molto semplice.

A B C D
Data Destinazione d’origine Destinazione d’arrivo
13/11/1997 Residenza Agriturismo, fattorie didattiche, Residenze d’epoca, Fattorie sociali
Altra Destinazione Residenza (max 200 mq) Agriturismo
Edifici esistenti al Residenza Qualificata Agriturismo, fattorie didattiche, Residenze d’epoca, Fattorie sociali, Servizi (escluso commercio)
31/0372006 Tutti Agriturismo, fattorie didattiche, Fattorie sociali
27/11/2008 Tutti A compensazione tra residenza e altra destinazione

Un Nuovo Paesaggio #1

Può apparire strano che io pensi a ripartire quando siamo in piena emergenza. Anche io ho paura, come tutti, che questo nemico sia più forte di me o dei miei cari. Non lo sottovaluto, anzi. Invito tuttavia chi legge a prendere in considerazione altri fatti. Sotto il profilo dell’emergenza abbiamo fatto del nostro meglio, finora. Certo, ci sono stati errori nella definizione univoca della linea di comando e nella comunicazione. Ci sono errori che provengono da politiche passate. Sono tutte lezioni che ci serviranno per il futuro, se avremo la saggezza di tenerne traccia e di fare un’analisi profonda degli errori. Ma oggi, oltre a chiudere tutto il possibile, ad attenerci alle disposizioni, a supportare chi, a vario titolo, fronteggia in prima linea il virus, non possiamo fare. Pensare alla ripartenza, invece, immaginare, modellare il prossimo futuro, ci dà il senso della nostra resistenza, ci porta su atteggiamenti positivi (che fanno sempre ben), ci dà anche, più prosaicamente, un vantaggio competitivo in termini di tempo. Ci consente di dire adesso, con memoria incorrotta, cosa non dobbiamo fare se si ripresentasse un nemico simile al Coronavirus. E cosa, invece, dovremmo fare. Cerchiamo dunque di essere, non resilienti, come oggi va di moda dire, ma addirittura anti-fragili.

Credo dunque che una riflessione vada fatta, e condotta su due livelli: uno più strategico, con un orizzonte più lungo, e uno, invece più immediato, prossimo.

A livello strategico, la battaglia che abbiamo condotto porterà, oltre a modifiche transitorie del nostro quotidiano (riassorbite nel giro di qualche mese), a modifiche strutturali in vari settori: sociali, economici, istituzionali, ecc. Soprattutto se l’accelerazione telematica di questi giorni sarà portata a regime. La telematica porterà a mio avviso (paradossalmente, quasi), a cambiamenti fisici notevolissimi nell’architettura, nella città e dunque nel paesaggio.

La Città come l’abbiamo conosciuta, molto molto sinteticamente, si è modellata sulla residenza, sul commercio, sul lavoro. La componente del lavoro (quella hard, dico: le “fabbriche”), è stata completamente rivista con la crisi produttiva degli anni ‘80. Quella del commercio alla fine del secolo scorso. Ora sembra il turno dell’attività Terziaria. Avremo dunque una polverizzazione degli uffici, o almeno una loro agglomerazione in unità più piccole e ‘cellulari” (simili forse alle cellule dei telefonini).

Aumenteranno gli spari di socializzazione dedicati al leisure, allo sport, al wellness, alla cultura. La visione delle pinacoteche, dei musei, della gipsoteca, sarà meno “turistica” e più mirata. Potremo infatti vedere dipinti e statue da casa, su schermi molto grandi (o su occhiali specifici), o riprodotti in 3D con la realtà aumentata. Di contro nasce il problema di riqualificare i grandi immobili che oggi sono gli uffici, sia pubblici che privati.

Bisogna rigenerare la città, immaginando che i grandi edifici terziari diventeranno un tema analogo a quello che è stata la riconversione degli edifici industriali. Le proporzioni fisiche sono ovviamente diverse, sebbene il Tema sia analogo e per me sarà analogo anche l’impatto sull’economia.

Bisogna re-immaginare gli uffici e le scuole, che non potranno più avere la stessa forma, la stessa importanza, la stessa distribuzione. Banalmente questo implicherà il ripensamento e la localizzazione degli esercizi di prossimità (bar, cartolerie, tavole calde, ecc). E ciò costringe a rivedere, a riplasmare i parcheggi, la viabilità.

Come si può intuire, il potenziamento della telematica costringe a ripensare la città e (di conseguenza), il paesaggio.

Lo scrivevo tempo fa (nel 1996), e oggi ne sono sempre più convinto: a fianco della città storica consolidata, dobbiamo immaginare una forma dell’abitare disperso nel paesaggio. O meglio: questo sarà il nuovo paesaggio. Con buona parte dell’approvvigionano minuto soddisfatto dalla logistica capillare, via terra o via drone, le nostre abitazioni sono destinate a disperdersi nel territorio, e probabilmente in modalità off-grid per quanto riguarda l’acqua potabile, le fogne, l’elettricità, ecc.

La città murata che noi conosciamo e che fatichiamo (culturalmente, emotivamente),a abbandonare, e che presenta ancora dei vantaggi, è nata da esigenze sincroniche e persistenti di sicurezza, di economia degli spostamenti, di economia di infrastrutturazione, di governo, di socialità, di commercio. Oggi molte di queste esigenze possono essere soddisfatte in altro modo rispetto alla densificazione delle costruzioni. Ecco perché bisogna pensare a una nuova città. A una nuova “Forma”.

Ad un livello più immediato, cosa possiamo fare? Possiamo convenire che nell’immediato ci sia la necessità di consentire una veloce ripartenza. Provo a elencare una serie di punti, ovviamente non esaustivi, e limitandomi ai settori dell’architettura.

E’ evidente: per ripartire velocemente occorre modificare (anche), il Codice dei Contratti Pubblici. Chi dice di sospenderlo non sa di cosa parla. E’ innegabile tuttavia che la sua applicazione rappresenta un freno nell’attività edilizia e infrastrutturale.

Accendo uno spot su un argomento “tabù”: la corruzione. Il Codice è scritto tenendo in considerazione vari elementi, ovviamente, ma soprattutto due: la concorrenza (come favorirla), e la corruzione (come evitarla). Credo che il funzionario pubblico italiano sia uno dei pochi al mondo a avere, tra i preferiti del browser, un portale dedicato all’anti-corruzione. Ora, al di là dell’infelicità del termine (che cos’è l’anticorruzione?), ritengo che ci sia un forte disallineamento tra la corruzione reale del paese e la corruzione percepita. Così com’è necessario capire quanto costa, in termini reali, sommando costi pubblici e privati, dirette e indiretti, il controllo e la prevenzione della corruzione. Perché, molto prosaicamente, questo controllo costa molto.

Se faremo davvero telelavoro bisognerà progettare le nostre case con delle stanze per il Telelavoro. Queste dovrebbero non soggiacere agli oneri tipici del Permesso di Costruire in quanto necessari all’attività lavorativa. Prevedere una sorta di “Piano Casa”, anche in deroga ai limiti posti dal PRG, per consentire questo tipo di interventi con PdC o SCIA, laddove non ci siano particolari interessi pubblici da tutelare. La possibilità del telelavoro e del teleapprendimento va consentita anche nello spazio rurale. Oggi l’agricoltura è una componente residuale dell’economia rurale, e non si vede quali debbano essere i limiti ideologici a questa possibilità.

In Umbria ci sarà bisogno di integrare la LR 1/2015 e il RR 2/2015. Nonostante il buon impianto generale, dovranno tener conto dello smartworking nella Pubblica Amministrazione. E in Comuni dove la copertura internet è debolissima, non sarà facile. Non dimentico i Comuni colpiti dal sisma 2016, ma l’argomento ha bisogno di una sede propria. In ogni caso il lavoro e la scuola a distanza possono rappresentare per questi Comuni solo un’opportunità in più.

Recentemente Assisi ha istituito un Tavolo Tecnico Paritario tra tecnici del Comune e designati dagli Ordini professionali per favorire il dialogo tra due mondi visti spesso, erroneamente (almeno per quello che mi riguarda), in contrapposizione. Ritengo che lo stesso Tavolo, nelle prossime riunioni, potrà tranquillamente mettere all’ordine del giorno alcuni degli argomenti qui appena anticipati.

Ricostruzione privata

Pubblico un piccolo manuale per la ricostruzione privata edito a cura della Struttura Commissariale per la Ricostruzione Sisma 2016. E’ una piccola cosa, ma può essere d’aiuto a semplici cittadini.

Manuale ricostruzione privata

Prime riflessioni sulla DGR Umbria 41/2018

Si tratta della preadozione di un testo normativo che è volto a  consentire la ricostruzione delle zone terremotate.

Propongo qui alcuni primi spunti di riflessione, postando il disegno di legge con a fianco alcune notazioni.  In questa piccola premessa fuori dal testo invece avanzo due riflessioni generali. La prima è che forse il testo potrebbe prevedere un Titolo per la modifica di alcune leggi e regolamenti regionali in urbanistica, edilizia e materie correlate. Due piccoli argomenti potrebbero essere trattati. Il primo è la possibilità di ripristinare distanze inferiori ai 10 m tra edifici in caso di piani attuativi con previsioni planovolumetriche. E ciò in armonia con l’ultimo comma dell’art. 9 del DM 1444/1968, che lo ha sempre consentito. Il secondo è sulla procedura prevista in questo disegno di legge al co.12 dell’art. 13. Vi si prevede la procedura di contestuale variante sia per la parte strutturale che per la parte operativa del PRG per varianti che attengano sia allo strutturale che all’operativo. Ora, a meno di non limitarsi a varianti che riguardano esclusivamente lo Spazio Rurale, tutte le varianti allo strutturale hanno ricadute anche sull’operativo, essendo legate da un nesso di consequenzialità e di conformità. Mi chiedo dunque se ormai non sia il caso di riportare il PRG a un unico livello di articolazione (come conosciuto con la L. 1150/1942), o allora di mantenere una certa articolazione, riducendo però a UNO il procedimento di approvazione. Si tratta insomma di “plasticizzare” il PRG costruendo già degli elementi più rigidi e degli elementi cedevoli. Non credo di dire cose straordinarie. La LR 1/2015 già prefigura infatti, a fronte di un PRG articolato su due livelli, tre tipi di varianti:

  1. La variante al PRGS ordinaria
  2. La variante al PRGS “semplificata” attraverso procedura ex art. 32 co. 3
  3. La variante al PRGO

Credo che allora sarebbe forse più semplice avere un unico procedimento del PRG, dove si disegna tutto il piano, dove si fa una unica valutazione ambientale e di incidenza (nel caso). Dove si lascia la plasticità del piano su tre livelli e procedimenti differenti. Alcune varianti seguono il procedimento originario di formazione del PRGS: DP, VAS, Conferenza istituzionale. Queste sono limitate a alcuni casi tipizzati, come ad esempio: aumento della superficie occupata dall’insediato, riperimetrazione di vincoli, ecc. Alcune altre hanno un procedimento semplificato ex art. 32 co. 3 e sono limitate ad alcuni casi. Altre ancora sono solo di competenza comunale. In questo modo le previsioni “statutarie” possono resistere un po’ meglio alle consuete esigenze di modificare il PRG, e potrebbero essere poste e approvate con l’aiuto conoscitivo della Regione, senza avere la solita ipertrofia (spesso ridondante), di Quadri Conoscitivi, molto costosi in termini di tempo e soldi per i Comuni, specie per quelli più piccoli.

Infine sarebbe comodo ai fini della lettura evidenziare da subito, nella rubrica, gli articoli che si applicano a tutti i Comuni e quelli che invece restano riservati a Comuni particolari.

DGR n. 41 del 15 gennaio 2018 bmb