Le parole del Piano

L’analisi di alcune parole ricorrenti nella LR 1/2015 e nel RR 2/2015 forniscono l’occasione per vedere se sia possibile semplificare la terminologia usata e per fare una riflessione in ordine ai livelli di pianificazione previsti oggi in Umbria.

Nonostante il buon lavoro fatto già in occasione della redazione della LR 1/2015 con la conseguente riduzione di una gran parte della normativa previgente, considerando tra l’altro che il teso unico non poteva innovare completamente la materia, occorrerebbe oggi passare a una maggiore precisione terminologica. Alcune parole molto importanti per il lavoro dei tecnici umbri in generale e per gli urbanisti in particolare, vengono usate nella LR 1/2015 e nel RR 2/2015 spesso in maniera poco precisa. Qui di seguito prendo in considerazione le parole Ambito, Insediamento, Situazioni insediative, Macroaree e ne verifico l’uso all’interno dei testi fondamentali oggi in materia: LR 1/2015 e RR 2/2015.

La parola Ambito  viene usata con le seguenti accezioni, nei due testi:
1. Ambito come superficie, come area.
2. Ambito come cornice di applicazione della norma. (Finalità e ambito di applicazione della norma)
3. Ambito come spazio di autonomia procedimentale (nell’ambito della Conferenza di servizi, ecc.)
4. Ambito come spazio di autonomia normativa e organizzativa (I Comuni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa)
5. Ambito come insieme di persone (nell’ambito della Community Network regionale)
6. Ambito come spazio virtuale (nell’ambito del portale)

La prima accezione (Ambito come Area), viene poi declinata in molti altri modi:
a) Ambito territoriale
b) Ambito di salvaguardia
c) Ambito urbano
d) Ambito dello spazio rurale
e) Ambito del PRG
f) Ambito di trasformazione
g) Ambito di Rivitalizzazione Prioritaria (ARP)

Solo queste ultime due vengono definite in maniera esplicita. Tra l’altro “Ambito” pare essere una categoria logica e spaziale di secondo grado rispetto all’”insediamento”.
f) L’Ambito di trasformazione all’art. 7 co. 1 punto 7 lett. q) della LR 1/2015: “ambito di trasformazione”, parti di insediamenti esistenti, di suoli oggetto di previsioni urbanistiche non attuate, anche non contigue, delimitati dal PRG, parte operativa, attuati con uno o più piani attuativi.
g) Gli ambiti di rivitalizzazione prioritaria (ARP) all’art. 60 co. 1 lett. a) della LR 1/2015: aree, delimitate dai comuni, prevalentemente all’interno dei centri storici, che presentano necessità di riqualificazione edilizia, urbanistico, ambientale, economico, sociale e funzionale e pertanto costituiscono luoghi prioritari da rivitalizzare.

Ora, è pur vero che il contesto riesce nella maggior parte dei casi a disambiguare il senso, tuttavia in qualche frangente l’uso poco accurato di questi termini porta a risultati particolari. Si veda per esempio l’art. 59 co. 3: “Gli interventi di cui sopra possono comportare anche la modifica della destinazione d’uso in atto in un edificio esistente nell’ambito dell’insediamento”, o l’art. 91 co. 7: “[…] è consentita nell’ambito dell’azienda previa presentazione al comune di piano aziendale.”

La stessa difficoltà ritroviamo per i termini “insediamenti” e le “situazioni insediative”.
Con una formula poco felice, perché ricorsiva e perché introduce ancora un altro termine (tessuti), l’art. 7 co. 1 punto 7 lett. p) della LR 1/2015 definisce le “situazioni insediative e insediamenti del PRG”, come gli insediamenti caratterizzati da trasformazioni territoriali e tessuti insediativi per i quali il PRG definisce l’insieme delle caratteristiche di gestione e le modalità di intervento. Non si comprende, da questa prima enunciazione, se i due termini (insediamenti e situazioni insediative),debbano intendersi come assolutamente fungibili o se invece debbano essere intesi come distinti.

In sintesi, per gestire fenomeni che hanno tutti a che fare con la superficie abbiamo, nella LR 1/2015 e nel RR 2/2015, i termini che seguono:
1. Spazio
2. Aree
3. Zone
4. Tessuti
5. Parti
6. Macroaree
7. Insediamenti
8. Situazioni insediative
9. Suoli
10. Ambiti

In via preliminare è inevitabile chiedersi se abbiamo la reale necessità di tutta questa ricchezza terminologica, considerando che gli stessi termini non sono mai compiutamente definiti.
In secondo luogo occorre poi verificare, comunque, se esiste un’articolazione logica tra questi e quale sia il loro momento applicativo e la loro efficacia.

Dalla definizione data dall’art. 7 della LR 1/2015 pare di capire che l’Ambito di trasformazione sia una sottoclasse dell’Insediamento esistente. Ne deriva tra l’altro che esistono (dovrebbero esistere), Ambiti che non sono di trasformazione, che tuttavia non sono mai definiti. In ogni caso questi Ambiti sono delimitati dal PRG Parte Operativa, come disposto a chiare lettere dal citato art. 7.
Pare derivarne, in via deduttiva, che gli insediamenti siano individuati e definiti dal PRG Parte Strutturale. A ciò condurrebbe anche la lettura “piana” dell’art. 21 della LR 1/2015:
Il PRG parte strutturale, identifica, in riferimento ad un’idea condivisa di sviluppo socio-economico e spaziale e mediante individuazione fondiaria, [….]
d) gli insediamenti esistenti e gli elementi del territorio che rivestono valore storico-culturale di cui all’articolo 96 e le eventuali relative fasce di rispetto;
e) gli insediamenti esistenti non aventi le caratteristiche di cui alla lettera d);
[….]
g) individua, in continuità con l’insediamento esistente, aree che classifica come zona agricola utilizzabile per nuovi insediamenti e stabilisce i criteri cui il PRG, parte operativa, deve attenersi nella relativa disciplina urbanistica, nonché criteri che riguardano l’assetto funzionale e morfologico da perseguire, nel rispetto del contenimento del consumo di suolo di cui all’articolo 95, comma 3;

A completare l’articolazione, la concatenazione logica (e la difficoltà), interviene l’art. 89 co. 1 del RR 2/2015: “Il PRG, parte operativa, in attuazione delle disposizioni previste agli articoli 7, comma 1, lettera p), e 22 del TU, individua e disciplina le parti del territorio comunale costituenti le diverse situazioni insediative distinte in insediamenti esistenti o di nuova previsione, secondo la disciplina del Titolo IV del TU e degli articoli 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 delle presenti norme regolamentari.

Pensavamo che l’art. 21 della LR 1/2015 avesse sistemato una volta per tutte le cose, lasciando l’incombenza degli insediamenti al PRG Strutturale, e invece qui assistiamo a un nuovo rovesciamento.

Da questa breve analisi si posso trarre almeno due conseguenze.
La prima: è possibile (e dunque necessario, oggi), semplificare e curare i termini usati nella legge, definendo espressamente gli stessi e il loro momento operativo. Se si vuole insomma fornire una griglia lessicale a tutti Comuni della Regione, e con ciò una guida operativa, occorre che questa sia più semplice e più precisa. O allora si fa una scelta di campo affatto diversa, e si lascia la definizione degli aerali ai singoli Piani Regolatori, chiarendo solo i criteri con cui queste superfici debbono essere individuate e definite.

La seconda, che è la riflessione a latere: nonostante si dica correntemente che il PRG Strutturale non è conformativo (o non dovrebbe esserlo), in realtà esso lo è, e da subito. E ciò sia per previsione espressa di alcune componenti tra cui quelle appena citate (spazio rurale, vincoli, rischio, ecc.), sia perché l’individuazione fondiaria di una superficie comporta che anche il suo complemento sia necessariamente definito in termini fondiari. Se di una totalità formata da A + B individua in termini fondiari A, risulta definito, anche per semplice differenza, il complemento B. La fissazione di indici edificatori (sebbene in un range) e la limitazione delle altezze ex art. 95 co. 5, chiudono di fatto i gradi di libertà teoricamente lasciati al PRG Operativo. Il PRG Strutturale dice cioè quasi tutto.
Ne deriva che l’unico grado di libertà che rimane al PRG Operativo è dunque quello del disegno e della localizzazione di alcune funzioni all’interno di insediamenti esistenti privi di interesse storico-culturale (le vecchie Zone B e Zone C), e sempre, comunque, all’interno dei limiti ricordati sopra (indici, altezze, ecc.). Se a questo stato di fatto si aggiunge che la VAS condotta nel PRG Strutturale obbliga spesso ad una ulteriore precisione e definizione dei contenuti circa le trasformazioni previste (edificato, altezze, infrastrutture, colori ammessi, profili del terreno, opere di mitigazione), viene da chiedersi se l’articolazione del PRG su due livelli abbia ancora un senso.

P.S. Per chi vuole la completezza dell’informazione, allego qui sotto l’elenco delle ricorrenze dei termini e alcuni estratti della norma.

Macroaree:

art. 18 co. 3 LR11/2005.

art. 32 co.4 lett. a): ambiti, macroaree, insediamenti esistenti e di nuova previsione,

Ambiti.

art. 12 co. 1 lett. c):  agli ambiti locali di pianificazione paesaggistica con specifiche normative d’uso

art. 21 co. 3: ambiti di salvaguardia proporzionati all’interesse della infrastruttura

art. 22 co. 1 lett. d): gli ambiti per nuovi insediamenti.

art. 24 co. 2 lett. b):  ambiti territoriali contermini

art. 32 co.4 lett. a): ambiti, macroaree, insediamenti esistenti e di nuova previsione,

art. 32 co. 5: ambiti di trasformazione

art. 37: ambiti di trasformazione

art. 38 co. 4: Ambiti di Rivitalizzazione Prioritaria

art. 40: ambiti di trasformazione entro i quali attuare la perequazione

art. 47: ARP

art. 51 co. 6: ambiti tutelati

art. 60 co. 1 lett. a) ambiti di rivitalizzazione prioritaria (ARP): aree, delimitate dai comuni, prevalentemente all’interno dei centri storici, che presentano necessità di riqualificazione edilizia, urbanistico, ambientale, economico, sociale e funzionale e pertanto costituiscono luoghi prioritari da rivitalizzare;

art. 65: ARP

art. 79 co. 3: ambiti tutelati ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004,

art. 80 co. 1 lett. c): ambiti urbani

art. 83 co. 2:  ambiti di massima tutela floristico-vegetazionale

art. 83 co. 4: ambiti per attività residenziali, produttive e per servizi,

art. 83 co. 5: ambiti che richiedono particolare tutela.

art. 86 co. 1: ambiti caratterizzati da aree di particolare interesse geologico e da singolarità geologiche

art. 86 co. 4: ambiti delle singolarità geologiche

art. 86 co. 5: 

art. 87 co. 2: recepisce le aree di studio del piano regionale di cui al comma 1 e, in relazione alle risultanze delle ricerche compiute nel territorio, ne amplia gli ambiti di riferimento

art. 89 co. 3: ambiti territoriali

art. 95: Ambiti urbani

art. 95 co. 2 lett. a)

art. 100 co. 3: ambiti territoriali di cui al comma 2,

art. 104: ambiti dello spazio rurale di cui alla Sezione III e negli ambiti per insediamenti di cui all’articolo 95,

art. 106 co. 2: ambiti individuati nell’Atlante dei Siti di Attenzione per il Rischio Idrogeologico

art. 106 co. 2: ambiti di pericolosità

art. 106 co. 4 lett. i): ambiti estrattivi dismessi

art. 107 co. 1: ambiti con acquiferi di rilevante interesse regionale

art. 107 co. 1: ambiti delle aree di salvaguardia

art. 127 co. 1:  ambiti ove non sono presenti collettori fognari comunali,

art. 130 co. 5: ambiti intercomunali interessati da sviluppo degli insediamenti abitativi, produttivi e per servizi

art. 133 co. 1 lett. n): ambiti di rivitalizzazione prioritaria

art. 153 co. 1: ambiti o immobili di maggior valenza storico-architettonica, naturalistico-paesaggistica e urbanistica,

art. 185 co. 1 lett. c): ambiti territoriali

art. 264 co. 11:  ambiti “F” degli insediamenti che interferiscono con gli altri ambiti del Piano, nel rispetto dei seguenti criteri …

art. 270 co. 3: ambiti territoriali

art. 140 co. 3 RR 2/2015 RR 2/2015: Qualora il vigente regolamento comunale per l’attività edilizia contenga norme a valenza urbanistica sulle superfici utili coperte, sul volume o sulle altezze massime delle zone omogenee dello strumento urbanistico generale vigente, tali norme possono essere trasferite nelle normative tecniche di attuazione delle zone o degli ambiti del PRG interessati senza necessità di variante urbanistica ma con le procedure di adozione e approvazione cui all’articolo 31, comma 1 del TU.

Ambito

art. 7 co. 1 punto 7 lett. q):  “ambito di trasformazione”, parti di insediamenti esistenti, di suoli oggetto di previsioni urbanistiche non attuate, anche non contigue, delimitati dal PRG, parte operativa, attuati con uno o più piani attuativi;

Art. 40 co. 2 lett. b):  per parti di ambito o di situazioni insediative,

Art. 40 co. 2 lett. d): opere esterne all’ambito stesso, [di trasformazione]

Aere. 59 co. 3: anche la modifica della destinazione d’uso in atto in un edificio esistente nell’ambito dell’insediamento,

art. 68 co. 2:  l’ambito territoriale [definizione per programma urbano complesso]

art. 77 co. 2: dell’ambito urbano,

art. 83 co. 2 lett. b): loro mantenimento rientri nell’ambito dell’attività produttiva;

art. 91 co. 7: è consentita nell’ambito dell’azienda previa presentazione al comune di piano aziendale.

art. 97 co.1 lett. a): ambito urbano

art. 102: ambito aeroportuale regionale

art. 113 co. 9: nell’ambito del portale e della banca dati di

art. 113 co. 9: nell’ambito della Community Network regionale di cui all’articolo 10 della l.r. 8/2011.

art. 132 co. 5: Nell’ambito degli insediamenti di cui all’articolo 93

art. 236 co. 1: Un’area possiede i caratteri dell’edificabilità di fatto se, nell’ambito territoriale in cui l’area stessa è inserita, …

art. 251 co.3 lett. a): progetti e programmi di ambito sovracomunale;

art. 258 co. 5: possono essere individuati in sede di variante, come ambito agricolo per la riqualificazione degli edifici medesimi,

art. 264 co. 4: Il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori nell’ambito dei piani attuativi le cui convenzioni siano state stipulate al 31 dicembre 2012 sono prorogati di tre anni.

art. 17 co. 3 RR 2/2015: 1) per la parte delle murature d’ambito esterno, siano esse pareti portanti o tamponature, che ecceda i centimetri 30 di spessore al finito.

art. 48 RR 2/2015: Nell’ambito degli insediamenti di cui all’articolo 93, …

Insediamenti

art. 7 co. 1 punto t lett p): “situazioni insediative e insediamenti del PRG”, sono gli insediamenti caratterizzati da trasformazioni territoriali e tessuti insediativi per i quali il PRG definisce l’insieme delle caratteristiche di gestione e le modalità di intervento. Le caratteristiche e le tipologie degli insediamenti sono definite dalle norme regolamentari di cui al Titolo II, Capo I, Sezione IV;

art. 7 co.1 punto t lett. r): “centri storici”, gli insediamenti esistenti che rivestono valore storico, culturale, artistico, ambientale e paesaggistico;

art. 36 co. 1: Tutte le zone a insediamenti i

art. 88 co. 1 lett. a):  spazio rurale: è la parte del territorio regionale comprendente le aree agricole e le aree boscate, caratterizzata da edifici sparsi, non compresi negli insediamenti residenziali, produttivi e per servizi di cui alle norme regolamentari Titolo II, Capo I, Sezione IV, nonché ricomprendente gli insediamenti umani caratterizzati dalla integrazione dei valori storico- architettonici-paesaggistici delle singole opere con quelli prodotti dalla conformazione dell’insediamento e della modellazione del territorio;

art. 96 co. 1:  Le aree e gli insediamenti di valore storico [quindi c’è una differenza]

art. 97 co. 1 lett. b): all’interno degli insediamenti urbani, [ce ne sono altri?]

art. 95 co.1 RR 2/2015:  I nuovi insediamenti prevalentemente residenziali sono le parti del territorio oggetto di trasformazione insedia- tiva, sia in termini di espansione del territorio urbano, che in termini di sostituzione di parti del tessuto urbano medesimo. Gli ambiti sono caratterizzati dalla previsione di un

art. 95 co.1 RR 2/2015:  gli insediamenti produttivi e per servizi esistenti e di nuova previsione sono le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, produttive, industriali, artigianali e per servizi e da una limitata presenza di attività residenziale. In tali ambiti sono localizzati anche gli impianti

Situazioni insediative

art. 7 co. 1 punto t lett p): “situazioni insediative e insediamenti del PRG”, sono gli insediamenti caratterizzati da trasformazioni territoriali e tessuti insediativi per i quali il PRG definisce l’insieme delle caratteristiche di gestione e le modalità di intervento. Le caratteristiche e le tipologie degli insediamenti sono definite dalle norme regolamentari di cui al Titolo II, Capo I, Sezione IV;

art. 12 co. 1 lett. d): disposizioni di attuazione, con riferimento alle situazioni insediative del PRG e alle aree dello spazio rurale.

art. 22 co. 1 lett. d): nonché in rapporto alle preesistenze insediative, gli indi

art. 243: nonché in rapporto alle preesistenze insediative, gli indi

art. 246 co. 1 lett. b):  disciplina le situazioni insediative per nuovi insediamenti degli strumenti urbanistici generali, tenendo conto dei caratteri funzionali e

art. 89 co. 1 RR 2/2015: Il PRG, parte operativa, in attuazione delle disposizioni previste agli articoli 7, comma 1, lettera p), e 22 del TU, individua e disciplina le parti del territorio comunale costituenti le diverse situazioni insediative distinte in insediamenti esistenti o di nuova previsione, secondo la disciplina del Titolo IV del TU e degli articoli 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 delle presenti norme regolamentari.

art. 110 co.1 RR2/2015 :  gli insediamenti, le parti del territorio urbano, le infrastrutture ed i servizi; le relative destinazioni d’uso prevalenti e compatibili, le modalità dirette ed indirette di attuazione delle previsioni, i parametri edilizi, urbanistici, ambientali ed i requisiti tecnici; [quindi gli insediamenti sono diversi dalle parti di territorio urbano]

art. 110 co. 1 RR 2/2015: la rispondenza degli insediamenti del PRG con le zone omogenee di cui al d.m. 1444/1968 e all’articolo 142, comma 1;

Le recinzioni

Il tema delle recinzioni, anche se minimo, è di grande interesse.
Per poterlo affrontare sotto diversi punti di vista, è bene innanzi tutto convenire su alcune definizioni. In seguito vedremo come dette recinzioni abbiano una diversa regolamentazione (in Umbria), in funzione della loro localizzazione e delle dimensioni che racchiudono.
Secondo la Treccani, la recinzione è: “Ciò che serve a recingere; qualsiasi struttura destinata a circoscrivere e chiudere uno spazio di terreno scoperto (palizzate di legno, siepi vegetali, cancellate e reti metalliche, recinti in muratura, e ogni altro tipo di delimitazione).”
Come si vede, il dizionario non fa molte distinzioni riguardo a altezze, tipologie, costruttive, materiali ecc. Né la recinzione sembra essere “schiacciata” sui limiti della proprietà fondiaria. Vi possono essere cioè delle recinzioni che non coincidono con i confini di proprietà.
Il legislatore umbro parla indifferentemente di recinzioni (art. 87 co. 5 lett. d) e art. 89 co. 2 della LR 1/2015), di chiudende (art. 118 co. 1 lett. g) LR 1/2015), muri di cinta e cancellate (art. 21 RR 2/2015).
Riguardo alle localizzazioni, il legislatore fa implicitamente una grande tri-partizione: Sistema ambientale, Spazio rurale e resto del territorio.
Nel Sistema Ambientale, all’art. 87, rubricato Aree naturali protette, si dice che, fino all’entrata in vigore del Piano dell’Area naturale protetta e del Piano del parco dei Monti Sibillini, sono vietati: “ [….]
d) la costruzione di recinzioni su zona agricola, salvo quelle accessorie per l’attività agro-silvo-pastorale e per la sicurezza degli impianti tecnologici e degli edifici;“.
Il successivo art. 89, nella Sezione riservata allo Spazio rurale, complica già le cose: “Nelle zone agricole è esclusa ogni forma di recinzione dei terreni o interruzione di strade di uso pubblico se non espressamente previste dalla legislazione di settore o per motivi di sicurezza, nonché a protezione di attrezzature o impianti per animali.
Sembra dunque che nelle Aree Protette siano consentite recinzioni per pratiche agricole, silvestri, pastorali. E che siano consentite recinzioni per la sicurezza degli edifici. Non distinguendo gli usi, io propendo per una lettura estensiva, e cioè tutti gli edifici: abitazioni, stalle, rimesse, ecc.
L’art. 89 della stessa legge sembra invece limitare ai soli impianti per animali la possibilità di recingere eventuali edifici. Il che appare curioso poiché  le Aree protette dovrebbero avere una normativa più stringente.
Rimane altresì poco definita la motivazione della sicurezza, che non essendo meglio specificata, apre una vertigine di possibilità. La sicurezza può infatti estendersi dalla sicurezza delle coltivazioni atto, alla sicurezza degli animali (o dagli animali), alla sicurezza degli operatori, alla sicurezza degli abitanti. Sul punto l’art. 87 era più chiaro.
Infine dobbiamo prendere in considerazione anche l’art. 118 della LR 1/2015, che prevede, senza titolo abilitativo, la realizzazione di “… chiudende e tettoie mobili con strutture aperte di modeste dimensioni per le attività zootecniche, ...”. Non sono fissati limiti di superficie per tali chiudende, né aspetti costruttivi o materici. Il legislatore umbro non offre altresì, nemmeno nel testo unico per l’agricoltura (LR 12/2015), delle distinzioni tra recinzioni e chiudende. La definizione del lemma che fornisce la Treccani serve solo ad aumentare l’ambiguità. Infatti  la definisce come: “Riparo a orti o a campi coltivati, fatto di siepi o di pruni.” Mentre il legislatore umbro sembra farla afferire alle attività zootecniche. Altri dizionari, per estensione, la considerano invece come una recinzione di qualsiasi natura. Non è ben chiaro infine se le modeste dimensioni citate siano riferite alle strutture aperte o alle chiudende.

Passiamo poi al R.R. 2/2015, che presenta anch’esso criticità di lettura. Infatti, secondo l’art. 21 co. 3 sono opere pertinenziali eseguibili senza titolo abilitativo quelle che: “[…] non riguardino gli edifici di interesse storico – artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 420 del 19 marzo 2007 (Disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art. 45, comma 1, lett. b) legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 con il Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell’edilizia tradizionale),” e quindi anche: [….] n) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate che non fronteggiano strade o spazi pubblici o che non interessino superfici superiore a metri quadrati 3.000;
Ne consegue per esclusione che in caso di edifici di interesse storico-artistico o classificati come Edilizia Tradizionale Integra ex DGR 420/2007 le recinzioni hanno bisogno di un titolo abilitativo, o meglio di una SCIA.
Mentre ci sono pochi dubbi sugli edifici classificati ex DGR 420/2007, un primo punto riguarda gli edifici di interesse storico-artistico. La norma non precisa meglio, quindi io propendo per gli edifici tutelati ex art. 136 DLgs. 42/2004.
L’articolo del Regolamento non richiama la LR 1/2015 e quindi teoricamente le recinzioni fino a 3000 mq sono possibili anche in zona agricola, contraddicendo l’art. 89 della stessa legge: “… Nelle zone agricole è esclusa ogni forma di recinzione dei terreni ….

Come si vede, la materia, benché minima nel tema, era invece fonte di qualche difficoltà in fase di gestione ordinaria tra uffici comunali e tecnici. Bene ha fatto dunque il dirigente Angelo Pistelli a intervenire sulla materia con un chiarimento nella primavera del 2015, che riporto qui sotto. Il chiarimento è certamente servito a rassenerare i rapporti, anche se sarebbe auspicabile tuttavia riscrivere la norma in maniera più piana, forse anche riarticolandola per oggetto piuttosto che per titolo abilitativo.

Recinzioni

Norme e partecipazione alle norme

Nonostante la Convenzione Europea del Paesaggio fondi la nozione di paesaggio sul coinvolgimento della popolazione locale, mi sembra che le forme di questo coinvolgimento si fermino spesso alla costruzione del quadro conoscitivo o, ancora peggio, a una sorta di “ratifica” di decisioni prese dagli esperti. Ciò accade soprattutto per quanto riguarda la normativa prodotta in sede di piani regolatori. La normativa è molto importante, negli strumenti di rango urbanistico o territoriale. Molto più importante degli schemi grafici che spesso si vedono allegati alle NTA (Norme Tecniche di Attuazione). Ma mentre sugli apparati grafici (carte, foto, schemi, concept, …), la collettività è facilmente chiamata a partecipare, sulle norme il discorso si fa più difficile. Questo fatto è facilmente verificabile con il conteggio delle osservazioni al PRG, che normalmente pervengono durante il periodo di pubblicità, se solo ci si mette a distinguere tra quante attengono al disegno di piano e quante attengono alla normativa.

Occorre dunque essere più onesti (intellettualmente onesti) e far partecipare la collettività locale alla costruzione delle norme e alla loro incisività. Occorre far capire alla collettività come funziona la normativa, come è articolata, qual è la sua reale incisività (perentoria, indicatoria, aperta, tassativa, ecc.) e il meccanismo amministrativo in cui questa norma è inserita (chi la userà, chi la verificherà, chi la potrà mettere in dubbio, quali sarebbero le conseguenze di una violazione, ecc.). Ciò significa uno sforzo di comunicazione non ordinario da parte dei saperi esperti a favore della collettività generica.

Solo partecipando attivamente alla costruzione delle regole la collettività può comprendere come l’attribuzione di valori debba essere una fase molto molto attenta e come questi valori possano essere poi gestiti nel tempo.

Il giudizio complessivo sulla qualità dell’architettura e del paesaggio può essere dato solo da una collettività “educata”.

In assenza di questa partecipazione attiva, tutto si riduce appunto a una “ratifica” (più o meno consapevole), di riflessioni e giudizi fatti da esperti, estranei al territorio e che soprattutto, spesso, non ne condividono i valori.

Fatte le debite proporzioni, il meccanismo si ripete anche nelle Commissioni Edilizie (in Umbria: Commissioni Comunale per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio). Il parere, che deve limitarsi solo agli aspetti compositivi, è dato da esperti, sulla scorta di personali criteri, che a volte non coincidono con i valori che la collettività locale  sostiene. Ancor meno, ovviamente, detto parere può concorrere alla creazione di un nuovo paesaggio.

Norma e Pianificazione I

Cerco di svolgere alcune riflessioni, senza alcuna pretesa di scientificità o esaustività sul rapporto tra la normativa e la trasformazione del territorio. Lo faccio non essendo un giurista, anche se, per lavoro, mi trovo spesso affiancato da ottimi giuristi, che mi perdoneranno qualche imprecisione terminologica. Questa che segue è una prima riflessione, che spero di poter ampliare prossimamente.
Parto dalla convinzione che ci sia l’esigenza di una norma giuridica per la tutela del territorio. Giuridica nel senso accurato del termine.
Sembra una banalità, ma non lo è. Se lo fosse, infatti, nessuno dei miei colleghi potrebbe dire (come invece ho sentito più volte): “Per risolvere i problemi del territorio, basterebbe una norma con un solo articolo: Sono abolite tutte le leggi urbanistiche e edilizie!”. Purtroppo questa esagerazione e questa volontà di semplificazione piuttosto brutale non contribuisce in alcun modo a migliorare il nostro lavoro e la tutela del territorio. Le norme sono necessarie. In un mondo complesso, sono necessarie molte norme. Bisogna accettare convintamente questo concetto, altrimenti non si va da nessuna parte.

La norma insegue la vita.

Altro punto da tenere a mente. La norma arriva sempre dopo che la vita, nei suoi risvolti economici, sociali, ecc. ha posto in evidenza un problema, un fatto. Un fatto da regolare. Di conseguenza, la norma da sola non risolve tutti i conflitti. Se non altro per motivi di consecutio.
La norma è inserita in un meccanismo, in un sistema, per la regolazione della vita. In questo sistema vi è anche un organo che interpreta la norma, che la applica (interpretandola). La norma è agita dai cittadini: serve a fare (meglio) delle cose, che in regime di anarchia sarebbe difficile fare. Nell’ambito delle trasformazioni del territorio, la norma serve a dire al cittadino, attraverso il proprio tecnico,  quello che può fare o non fare.
Il meccanismo prevede infatti che il cittadino si affidi a un tecnico, il quale predispone una bella serie di elaborati, cercando la massima conformità alle norme vigenti. I grafici vengono poi depositati in Comune (o presso un altro ente), il quale si prende la briga di verificare detta conformità rispetto alle normative vigenti. Nel nostro mondo, oggi, funziona così.
Questa verifica di conformità comporta delle responsabilità e delle conseguenze. Se infatti la costruzione non è conforme e un qualche cittadino volesse segnalare la vicenda all’Autorità Giudiziaria, il funzionario pubblico, il tecnico, il committente e il costruttore passerebbero un brutto quarto d’ora. Questa verifica è dunque molto importante. Il punto è che i funzionari pubblici non sono molto pagati per questa responsabilità: un istruttore tecnico prende circa 1200 euro al mese. I responsabili di Area tecnica possono arrivare a 3000/4000 euro al mese, firmando centinania e centinaia di provvedimenti simili ogni anno. I dirigenti dei Comuni prendono ancora di più, a fronte di maggiori responsabilità, ovviamente. Un evenutale contenzioso davanti al TAR o in sede civile fa svanire d’incanto queste cifre, sia per un fatto economico (di spese), sia per un fatto di stress psicologico che di risvolti sulla carriera.
A fronte di questi fatti, alcun reponsabile o dirigente ha voglia di interpretare la norma in maniera estensiva. Che il cittadino edifichi 10 mq in più o in meno non è importante per lui: egli non guadagnerà di più, non farà più ferie, ecc. In breve, non avrà alcun beneficio da questa sua accondiscendenza verso il cittadino. Di contro, invece, avrà sicuramente solo rischi: terzi che si sentono lesi nei loro diritti, movimenti di opinione, comitati, consiglieri d’opposizione e via di questo passo.
Bisogna essere onesti: chi di noi si prenderebbe questi rischi con leggerezza? Chi di noi è disposto, nel proprio lavoro, a interpretare le proprie norme nella maniera più estensiva possibile a favore dell’altra parte (cliente, collega, concorrente)? Nessuno, ovviamente.
Davanti a questa assenza di volontari generosi ed altruisti, di cui occorre prendere atto, bisogna avere la tutela di una norma giuridica chiara, ben costruita. E se i profili sono tanti, se le parti in gioco (i centri decisionali) sono tante, bisogna avere molte norme.

Come debbono essere queste norme ben costruite? Cerchiamo di fissare qualche punto.
Ciò che non è vietato, è permesso. Lo dico alla Wittgenstein: Ciò che non è vietato, DEVE essere permesso.
Il perché è molto semplice: se non fosse così, il mondo si bloccherebbe nei prossimi 10 minuti. Non potrei sapere, infatti, se la mia condotta è antigiuridica o meno. Non saprei se mi è consentito sorpassare a destra o se sia vietato salutare un passante con un Buongiorno anche dopo le 12.

La norma deve essere di un tipo adeguato allo scopo per cui è stata pensata. Le norme urbanistiche (le NTA di un PRG, per esempio) servono a regolare le trasformazioni del territorio. Servono al tecnico privato e al tecnico comunale per verificare la conformità di un progetto agli obiettivi posti. Questo è la parte principale delle norme. Per fare questo lavoro devono essere precise, analitiche, tecniche, perentorie. La parte di indirizzo non ha più molto senso, ormai, posto che il PRG e le stesse norme sono state redatte, si spera in armonia con le linee di indirizzo. Queste linee di indirizzo (indicazioni, suggerimenti, raccomandazioni, ecc.), possono servire solo nel caso si debba interpretare la norma, e cioè nei casi di contenzioso.
Le norme devono essere scritte atomizzando quanto più possibile le frasi, non avendo paura di ripetere le parole (non è un tema). Quindi frasi corte, possibilmente senza troppi congiuntivi, virgole, subordinate. La normativa deve essere definitore: devono cioè distinguere precisamente l’oggetto o il comportamento da tenere (o non tenere).  Molta parte delle disposizioni normative sono frasi che potrebbero invece stare benissimo in relazioni illustrative. Molte di quelle norme sono falsamente definitorie, in realtà sono descrittive: descrittive dello stato dei luoghi, delle ragioni, degli obiettivi, dei criteri. Saranno utili forse al giudice, molto meno al funzionario comunale.
Le NTA di un PRG o di un Regolamento Edilizio non debbono avere, a mio avviso, valore didattico o ermeneutico. Non dico che questi aspetti non siano necessari: dico che questi aspetti possono essere meglio trattati e argomentati in una Relazione generale, piuttosto che in un apparato normativo. Distinguerei nettamente, insomma, le varie funzioni che ci sono in un’operazione di pianificazione e lascerei alle norme il compito molto asciutto di definire gli oggetti di cui trattano, rinviando ad altre sedi le descrizioni, gli obiettivi, ecc.
Se si conviene con i punti precedenti, occorre convenire anche che molta della normativa prodotta per regolare le trasformazioni del territorio è da buttare. Parlo sia della normativa urbanistica che edilizia: dal PRG al regolamento edilizio.
Faccio qualche esempio reale. Non per criticare colleghi che conosco, che stimo, ma per rendere chiaro come il loro lavoro di elaborazione culturale sia qui del tutto fuori tema. I loro pensieri meriterebbero forse una sede più degna, (dei libri, dei convegni). Qui le loro riflessioni perdono ogni efficacia.
“[….] Il carattere degli interventi sul patrimonio edilizio esistente dovrà tendere a salvaguardare tutti gli elementi d’insieme e di dettaglio degli edifici,  mirando più che ad una radicale ristrutturazione, ad un recupero conservativo dei manufatti. Gli interventi dovranno, per quanto possibile, inserirsi mantenendo inalterati i caratteri tipologici, formali e costruttivi degli edifici. L’individuazione del sistema statico originario, dovrà essere assunto quale sistema guida  cui riferire le operazioni di consolidamento, con tecnologie in sintonia con le tecniche costruttive antiche.
In linea generale gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono assoggettati ai criteri e direttive di cui alla D.G.R. 1066/99 – Regolamento speciale degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone di particolare interesse storico, artistico e naturalistico ambientale come modificata dalla D.G.R. 984/2001.
Le modalità di intervento non dovranno prescindere dalla valutazione critica delle caratteristiche peculiari del singolo manufatto edilizio o dell’organismo a cui è relazionato, sulla base delle quali si dovranno calibrare gli interventi di recupero. A sostanziare tali indirizzi valgono le seguenti indicazioni di carattere generale.”
“[….] La realizzazione di nuove aperture sarà consentita a condizione che venga assicurata l’unitaria armonia dei prospetti.  Le caratteristiche delle nuove aperture o la modifica delle esistenti, quanto a dimensioni, soluzioni di dettaglio, materiali impiegati ed infissi dovranno fare riferimento alle tipologie locali.  E’ ammesso il riordino delle aperture esistenti se queste ultime sono il frutto di rimaneggiamenti impropri di epoca recente, in questo caso sarà importante tenere nel debito conto gli allineamenti orizzontali e verticali.  In caso di chiusura di finestre esistenti soprattutto se si presentano già riquadrate con elementi in pietra o mattone, questi dovranno essere lasciati in sito: il paramento di chiusura dovrà essere uguale a quello esistente, ma leggermente arretrato.  Nel caso di architravi a vista, questi dovranno essere in legno o in monoliti lapidei. Sono ammesse architravature con piattabande e archi in pietra o mattoni a pasta chiara purché non sporgenti. le soglie di porte e finestre saranno realizzate in pietra locale lavorata secondo le tecniche tradizionali, escludendo la lucidatura superficiale.”
Gli avverbi, le locuzioni come “di norma”, “generalmente”, consentono implicitamente alla parte privata di sfruttare al massimo grado le possibilità (maggiori altezze, superfici, minori adempimenti burocratici, ecc.), lasciate dalla normativa. Ma come già anticipato mettono in difficoltà il valutatore (Comune, provincia, ecc.). “Il carattere degli interventi”, “per quanto possibile”, “l’unitaria armonia dei prospetti”, sono frasi che in definitiva tendono a far aumentare il contenzioso.

Ancora sulla semplificazione *

 

Grazie all’assessore Bartolini che mi ha invitato a fare un intervento in questa giornata così intensa. Come da invito ricevuto, resterò nei 15 minuti assegnatimi. L’intervento è più lungo e articolato, ma mi riprometto di inviare all’assessore l’intervento in forma scritta. Cerco di sintetizzarlo in punti chiave, magari rendendoli più vivaci. Chiedo scusa, infine, se l’intervento è un po’ centrato su materie che conosco meglio. Quando pensiamo alla semplificazione pensiamo normalmente alla semplificazione normativa.  Tuttavia potrebbe essere non sufficiente o non adeguata. Proietto questa unica slide che mi serve a svolgere meglio il ragionamento.

Inizio attività R02

E’ un procedimento nel quale il mio studio è impegnato da un po’ di tempo. E’ solo un esempio: si tratta di una riqualificazione di un grande allevamento dismesso. Ecco, possiamo vedere, sentire, toccare quasi, il procedimento come un insieme di archi e nodi (l’immagine scelta per la locandina, come vedete, fa da contrappunto alla mia. E’ stato un caso, ma è significativo). O lo possiamo vedere, in maniera forse più poetica, come un fiume con i suoi affluenti. In effetti il mio obiettivo è arrivare il più velocemente possibile al mare, non importa come. La semplificazione può allora farsi riducendo: uno, i nodi procedimenti (gli eventi, gli organismi); due, riducendo la lunghezza degli archi; tre, riducendo entrambi. La semplificazione è cosa leggermente diversa dallo snellimento. Possiamo avere dei procedimenti complessi ma veloci e dei procedimenti semplici ma lunghi. Il procedimento semplice, ma lungo può essere visto come un lungo meandro di un fiume: è semplice, ma è lento. 

a) Ridurre i nodi procedimentali.

* Significa passare dalla co-pianificazione alla co-gestione. Mentre la co-pianificazione è entrata nel nostro vocabolario amministrativo, la co-gestione no. Cogestione significa mettersi tutti davanti al tavolo, nella stessa finestra temporale. E’ quello che avrebbe dovuto fare la Conferenza di Servizi.

Ciò significa probabilmente mettere mano all’architettura del sistema: passare alla gestione convenzionata di alcune funzioni del Comune, almeno all’Unione dei Comuni, se non alla Fusione dei Comuni. Credo che questo scenario sia inevitabile e quindi non posso che essere d’accordo con l’amico Alessandro Bracchini che ha già evidenziato l’importanza di questo tema: ridurre i centri decisionali.

* Per poter togliere qualche nodo, avendo comunque la garanzia della bontà e della legalità del prodotto finale, bisogna passare dalla valutazione dell’ufficio all’autovalutazione del privato e poi al controllo a campione (in itinere e ex post).  Anche su questo punto ha detto più che bene l’arch. Bracchini: spostare l’azione amministrativa al controllo ex post. Per fare questo occorre un quadro legislativo chiaro e certo.

b) Ridurre i tempi di ogni arco.

*  Spesso si è semplificato solo per questa via: comprimendo i tempi di istruttoria. Ma sotto un certo tempo questi non possono andare. Se i nodi rimangono tanti, il tempo si allunga necessariamente. Si può fare di meglio sui singoli tempi di istruttoria? Non lo so: mi sembra che siamo a un buon punto. Sotto qualche giorno di istruttoria non si può scendere. Un piccolo miglioramento di questo elemento costerebbe un grande sforzo.

* Anche in questo caso passare dalla co-pianificazione alla co-gestione può essere determinante. Anche in questo caso la cogestione aiuta, poiché la valutazione avviene in una unica sede e i tempi possono essere inquadrati in quella finestra temporale.

* Sia per i privati che per gli uffici pubblici occorre avere un quadro legislativo chiaro semplice, agevole. Già una tecnica redazionale delle norme potrebbe aiutare. Più chiarezza: niente sinonimi, periodi corti, possibilmente nessuna subordinata, niente ovvero, senonché o altri avverbi. Se le frasi sono corte, atomizzate, con delle ripetizioni dei sostantivi (anche se la cosa può magari non piacere ai cultori del diritto o della lingua), a noi tecnici non dispiace.

* Per ridurre i tempi di ogni arco bisogna ridurre il front-office. In effetti la slide che vi ho mostrato non è completa, poiché manca tutta la parte che sta a monte della nascita del singolo affluente. Tutto il tempo impiegato dal privato per arrivare a confezionare e a presentare i documenti giusti corretti esaustivi, noi possiamo anche fare i furbi e non considerarli nel nostro tempo del procedimento. Ma sono costi che noi sosteniamo comunque come cittadini, come collettività. E’ inutile evitare il problema. Nel tempo del procedimento occorre mettere anche un tempo di front-office che sta prima della segnatura di protocollo. Direi anche che il tempo di front-office è oggi un indicatore di quanto l’azione amministrativa non sia semplice.

In questa seconda sezione dell’intervento voglio evidenziare alcune criticità attuali.

1. La Conferenza di servizi.  Poiché la Conferenza di Servizi appare come lo strumento principe della semplificazione, occorre vederlo da vicino. Nonostante la Regione continui ad inviare note ai Comuni in cui si raccomanda di venire in Conferenza con un solo rappresentante dell’Ente, anche la Regione arriva spesso  con più soggetti in conferenza, e spesso con opinioni non preventivamente armonizzate. Spesso qualcuno arriva in Conferenza con il parere già scritto, e allora mi chiedo se non era più semplice e snello inviarlo via mail. Tra l’altro non è chiaro se il soggetto debba essere DELEGATO o LEGITTIMATO (vengono usate spesso e alternativamente le due formule), e se le due espressioni abbiano lo stesso significato giuridico. La L. 241/90 preferisce il legittimato. Il problema si pone in Conferenze di servizi in generale, ma soprattutto in conferenze dove è prevista una variante al PRG. Non so, confesso la mia ignoranza sul punto, su chi debba o possa legittimare il soggetto che viene in conferenza. L’istituto della delega mi è un po’ più noto, invece, e si basa sul presupposto che chi delega abbia almeno l’autorità per farlo e la competenza. Nel caso di PRG, l’unico soggetto competente è il Consiglio Comunale. Quindi mi pare che solo il Consiglio Comunale potrebbe delegare il soggetto a venire in conferenza. Se si deve trattare poi di una delega specifica e limitata solo al caso in esame (e non magari di una delega “al buio”, per tutto l’anno), si pone un problema di tempi. Infatti le conferenze vengono convocate con 20 giorni (e sempre meno) di anticipo. Ma se l’unico soggetto che può delegare una decisione sulla variazione del PRG è il Consiglio Comunale, occorre avere il tempo fisico di convocare lo stesso consiglio, che deve essere consapevole dell’oggetto sul quale è chiamato a pronunciarsi e di lasciare il tempo che la deliberazione acquisti efficacia. E prima ancora occorre spesso convocare una Commissione Consiliare.  Spesso i tempi previsti non consentono questi passaggi. Credo che la delega del Sindaco, in casi di variante al PRG, non sia efficace. Ma su questi punti chiedo il vostro conforto. Altro aspetto, sebbene più sfumato, appare quello della indizione della conferenza. Pochi la fanno, non si capisce se è necessario o meno, se la mancata indizione possa essere un vizio forte della conferenza. Se non ce n’è bisogno, si potrebbe togliere. La Conferenza di servizi telematica e istruttorie su documenti digitali. In questo caso occorre fare i conti con la realtà tecnologica di molti comuni e con la difficoltà di fare istruttorie su schermi da 17”. E’ impossibile. Per arrivare a digitalizzare queste cose occorrono strumenti più potenti (linee più veloci, connessioni stabili, schermi televisivi). Altrimenti è impossibile garantire una qualità ordinaria di istruttoria.

2. Pareri “impasse” (parere favorevole purché rispetti la norma). Sono impegnato in vari procedimenti urbanistici complessi (PRG in primis). Pervengono, in Conferenze di Servizi, molti pareri del tipo: “Parere positivo purché il PRG sia conforme al PS2” oppure “Parere favorevole purché il Piano si attenga alle disposizioni del Piano X, della Legge Y, del Regolamento Z”. E questo da parte della Regione, della Provincia, dell’ATI.  Per non parlare degli ultimi pareri della sezione idraulica della Provincia su Piani Attuativi: “Parere favorevole con queste prescrizioni. L’istante è consapevole di convivere con situazioni di rischio   …  La Provincia è quindi esonerata da ogni responsabilità in caso di evento calamitoso … L’attuatore dovrà predisporre un Piano di Emergenza Locale …”, ecc. Non riesco a comprendere il ruolo e l’efficacia di detti pareri e anche qui chiedo il vostro conforto. 

3. Commissione Edilizia. Nell’art. 4 del Testo Unico nazionale, la Commissione è una facoltà lasciata ai Comuni. In Umbria è invece necessaria. Ora, per quanti sforzi e acrobazie amministrative si possano fare, è evidente che il passaggio in Commissione aumenta (di almeno 1 nodo) la complessità del procedimento. Abbiamo dunque una Commissione  che deve obbligatoriamente esprimere parere su alcuni progetti. Ma detto parere è solo consultivo per chi firma il provvedimento finale. A me pare una cosa poco equa. E’ facile consigliare con facilità un diniego perché non piace la gronda o il colore se poi a firmare e andare davanti al giudice è un altro. La Commissione cerca poi di assolvere due funzioni diverse: una di controllo dell’edificazione (anche se teoricamente, sotto il profilo estetico), e una didattica, attraverso la pubblicazione di linee guida. La seconda viene quasi mai attuata. Sulla prima occorre essere onesti. Si dice infatti che il nostro territorio è stato “stuprato” negli ultimi 70 anni. Forse è vero. E’ invece assolutamente vero che la Commissione c’è sempre stata in questi 70 anni. Francamente non credo che la Commissione edilizia abbia evitato chissà quali scempi nel territorio.Le commissioni si trovano a valutare progetti di architetti molto importanti (Mario Botta, ecc.) a livello nazionale e poi a livello locale. Con quali titoli di merito i commissari possono valutare colleghi molto più famosi e competenti? Così come è non funziona. La Commissione telematica asincrona è oggi improponibile. Si tradurrebbe oggi in un giro vorticoso di mail.

Chiudo il mio intervento con una piccola sezione di proposte operative. 

1. Mi chiedo se non sia possibile riunire la valutazione del PRG a 360 gradi tramite una sola conferenza (VAS e urbanistica). Potrebbe essere la conferenza istituzionale, per esempio Non si possono distinguere i due procedimenti senza che uno arrivi a  valle dell’altro e debba “obtorto collo” subire le prescrizioni dell’altro. Le prescrizioni della VAS possono infatti modificare il PRG così come licenziato dal Consiglio Comunale, che potrebbe a questo punto (a mio avviso giustamente), rivedere le proprie scelte. E ciò comporterebbe un’altra fase di pubblicità del piano, in un gioco che non finisce mai. Poiché ritengo che la VAS assumerà sempre più importanza e credo che sarà impossibile riportarla in posizione ancillare rispetto all’urbanistica, mi chiedo appunto se la ponderazione degli interessi avvenga in seno alla stessa conferenza.

3. Open data. L’accesso all’informazione e al dato spesso costa più (in termini di tempo, del progetto). I file della Regione, della Provincia, dell’ARPA,  vanno pubblicati in forma aperta senza restrizione. Non vedo la difficoltà e il rischio di questa operazione di trasparenza e accessibilità. I file formato shape del PTCP, del PUT, del PAI, della CTR, del PPR dovrebbero essere immediatamente disponibili sul sito.

3. Non so che fine faranno le Province. Se restano, mi chiedo se ad esse non possa essere affidato non il piano di area vasta (ormai ho abbandonato l’idea), ma almeno la conoscenza di area vasta. Che significa? Significa che la Provincia potrebbe costruire il Quadro Conoscitivo dei Comuni, così come richiesto dalla legge, sia per la materia urbanistica che per la VAS.  Al Comune resterebbe solo il progetto su cui concentrare le proprie forze.  Oggi per un piccolo Comune è diventato quasi impossibile pensare di fare un PRG: costa troppo poiché sono troppe le figure professionali da chiamare per decifrare una montagna di documenti. Ne cito alcuni, tutti necessari in sede urbanistica o in sede di VAS: PPR, PUST, PRRA, PQA, PTCP, PAI, PTA, PRT, Relazione sullo stato dell’ambiente, DST, PSR, ecc. Si tratta di una mole di documenti da mettere a sistema e da trarre a sintesi e da disarticolare per Comune: uno sforzo notevole che i Comuni più piccoli oggi non possono più sopportare.Questa idea avrebbe due effetti collaterali: primo, metterebbe tutti i Comuni quasi sulla stessa base di partenza per valutare la bontà del progetto. Secondo: potrebbe consentire alla Regione di far lavorare qualche professionista in più, costruendo un quadro conoscitivo analitico. 

4. Commissione edilizia. Sfoltire ancora gli interventi soggetti alla Commissione. Aprire la Commissione alla cittadinanza. Rendere i Commissari responsabili del parere in solido con il dirigente. Pubblicare i verbali sul sito. Commissione edilizia di più Comuni o di Unità di paesaggio così come individuati dal PPR. Commissari ben titolati e ben pagati per il servizio qualificato che offrono.

5. Ridurre, per quanto possibile, il lavoro che c’è nel contenzioso di piccole cose. Che uno abbia realizzato una recinzione in area PINA (Particolare Interesse Naturalistico Ambientale) o abbia realizzato l’abuso di Punta Perotti, il lavoro amministrativo per gli uffici è sempre quello (ordinanze, verbali, sopralluoghi, ecc.). Una enormità di tempo di persone di mezzi spesso per demolire un pollaio di lamiera. Bisognerebbe poter chiudere il procedimento in maniera più snella per illegittimità più lievi.

5. I tecnici privati fanno spesso un gran lavoro, nel presentare una pratica edilizia o urbanistica. Lavoro analitico di raccolta e di offerta di dati preziosi che spesso va perso. Ecco, forse si potrebbe standardizzare i documenti tra tecnici e amministrazione, in modo che la compilazione dei dati vada a popolare il database del Comune, concordando sulla formalizzazione dei dati. Magari questo standard potrebbe essere un’applicazione che gira sul browser. La relazione tecnica deve essere composta da campi in cui ci siano descrizioni e dati. I dati serviranno poi a popolare il database del Comune, magari su una piattaforma internet, con un unico formato.

* Traccia dell’intervento fatto al Convegno Quale semplificazione? Verso il Piano per la semplificazione 2016-2018 tenutosi a Villa Umbra il 02 ottobre 2015

Idee per una casa semplice nella periferia di Bastia Umbra

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Il PRG Parte Strutturale del Comune di Laputa (IG)

Obiettivi del PRG Parte Strutturale di Laputa
  1. Limitare il consumo e l’impermeabilizzazione di suolo mediante politiche che riducano l’urban sprawl 
  2. Delocalizzare attività rumorose o moleste dai centri abitati
  3. Limitare il consumo di suolo mediante l’incentivazione di forme ecosostenibili di riconversione urbana
  4. Consentire a tutti gli edifici il “diritto al sole”
  5. Protezione dal rischio di esondazione
  6. Ricreare nei nuovi insediamenti l’effetto città
  7. Protezione dal rischio di frane
  8. Ridurre la produzione di acque reflue
  9. Ridurre il consumo di acqua potabile tramite erogatori differenziati
  10. Incentivare piste ciclopedonali
  11. Incentivare la raccolta differenziata
  12. Incentivare il verde urbano e territoriale anche in funzione di compensazione della CO2
  13. Incentivare la mobilità dolce
  14. Evitare insediamenti in ambiti paesaggisticamente rilevanti
  15. Evitare l’insediamento di attività rumorose o moleste
  16. Incentivare forme di produzione di energia da fonti rinnovabili
  17. Favorire la riqualificazione dei centri storici
  18. Implementare la Struttura Urbana Minima nei centri consolidati
  19. Incentivare la creazione di percorsi alternativi
  20. Creare piattaforme di interscambio modale
  21. Tutelare il paesaggio storico e identitario
  22. Attuare il Piano di Risanamento Acustico
  23. Evitare nuove fonti luminose
  24. Creare zone ad alta sicurezza urbana
  25. Realizzare nuove scuole con ampie dotazioni di verde permeabile
  26. Incentivare la creazione di Corridoi Ecologici
  27. Incentivare la creazione di nuova occupazione
  28. Favorire i mercati a Km 0
  29. Mantenere forme storiche di coltivazione dei fondi
  30. Favorire il ritorno della residenziali nei centri storici
  31. Attuare il PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche)
  32. Favorire l’economia digitale
  33. Evitare per quanto possibile, la collocazione di antenne e ripetitori
  34. Attuare un Piano di Monitoraggio in tempo reale

Primi elementi per una lettura ampliata della città

Come leggere la città? Come deve leggere la città un architetto? Parlo di una lettura “poetica”, ovviamente: di una lettura che è volta a un progetto. Le letture classiche prevedono le analisi:
* storiche di sviluppo urbanistico
* del traffico
* dei parcheggi pubblici
* dei parcheggi privati
* del verde pubblico
* del verde privato

A queste bisognerebbe affiancare, a mio avviso, quelle che seguono (anche sotto forma di catalogo):
* dei materiali che compongono la città e la parte di città. Le pavimentazioni, i materiali da costruzione, i colori, ci dicono molto sulla città.
* attacco a terra, attacco al cielo. Gli edifici hanno sempre un punto (o meglio: un luogo) di contatto con il terreno e un luogo di di contatto con il cielo. Il primo è ovviamente un luogo fisico, mentre il secondo è solo concettuale. Tuttavia in Italia il cielo è così netto che non è difficile dire che ci sia un contatto fisico tra l’edificio e l’orizzonte. Ogni città ha dei modi particolari e ricorrenti di risolvere questi due luoghi.
* dei segnali della città (insegne, cartelli, cestini, pensiline di attesa, delle panchine, ecc.). Non sono capace di apprezzare appieno il cosiddetto “arredo urbano”. E’ comunque innegabile che la cura con cui una città viene curata in questi dettagli dice molto del carattere degli abitanti.
* dei ritmi di pieni e vuoti in alzato. Ritengo che sia uno dei temi più importanti nella lettura della città, soprattutto quella italiana, quella umbra. Questi ritmi variano durante le epoche e secondo i punti cardinali. La geometria varia in relazione alla visibilità dell’edificio. Il ritmo contiene ovviamente la dimensione degli elementi.
* dei ritmi di pieni e vuoti in pianta. Anche in questo caso, la densità di vie piazze cortili parchi giardini orti consente di comprendere qual è il rapporto che gli abitanti hanno voluto introdurre e mantenere con il luogo. Il rapporto tra il pieno crea una tensione. Anche qui le dimensioni fanno la differenza. Piazza degli Innocenti a Firenze è ancora una piazza: la Piazza Rossa di Mosca non è una piazza.
* degli usi (mixité degli usi). Questa lettura è un po’ più tecnica delle altre, ma consente di vedere quali sono gli usi che hanno consentito alla città di reggere, finora.
* usi attivi in fasce orarie. Anche questa è una lettura tecnica, e serve a essere collegata ad altre letture. In certi orari la città contemporanea è completamente “spenta”. Si faccia un giro nelle nostre zone industriali il sabato e la domenica e si capiranno tante cose. Altri luoghi della città subiscono lo stesso destino, oggi anche all’interno della città storica.
* degli orari della città. E’ una lettura complementare a quella appena qui sopra. Si tratta di vedere quali “settori” si accendono in certe fasce orarie.
* delle isocrone. Quanto tempo occorre per raggiungere il centro? A piedi? In bici? In auto? Ecco allora che la città si deforma sulle isocrone.
* dei monumenti. Trovo che i monumenti, le lapidi, le epigrafi, ecc. benché viste nella distrazione e poco apprezzate dalla gioventù, divengano, con l’età, molto importanti. E poiché la nostra società è composta anche dagli anziani, dai nostri nonni, non possiamo evitare che queste cose esistano. Molte città, nel moderno, hanno cominciato un lento ma inesorabile processo di allontanamento di questi elementi per far posto a cose più “politically correct” come alberi di ulivo, affogando le iscrizioni in un intonaco sovrasquadro, e così via.
* della possibilità di visuali libere sul paesaggio. Alcune città hanno un rapporto visuale particolare con il proprio paesaggio. Penso alla terrazza di Piazza dei Consoli di Gubbio, o la piazza-via dell’Arringo di Spoleto, le piazze aperte di Ferrara, i vicoli con gli scorci di Spello, Montefalco. O le città di mare. Ogni città è insomma immersa nel proprio paesaggio e a volte ne sceglie (almeno così mi piace pensare) i brani migliori.
* del silenzio. Alcune città sono più silenziose di altre, al di là della dimensione effettiva. Alcune parti sono più silenziose di altre. Ci sono posti in cui in Italia si può prendere il caffè all’aperto e sentire una voce umana dall’altra parte della piazza. Ci sono posti in cui è ancora possibile sentire il rumore dei tacchi che si immagina di una bella donna che ora sbucherà da quel portico. Ci sarebbe poi da parlare sulla lingua del posto e sul “brusìo”.
* presenza di spazi misti (pubblico- privato). Gilles Clement ha parlato del Terzo Paesaggio per il verde. Esiste una qualità simile per gli spazi urbani: penso alla Pianta di Roma di Giovan Battista Nolli. I piani terra sono aperti ai cittadini e a volte non è facile dire di chi è la proprietà di quegli spazi: sono privati? Pubblici? Sono spazi che hanno una certa porosità rispetto alla proprietà. E anche nella città storico questa porosità rimane: gli androni dei grandi palazzi nobiliari, le scalinate, i portici delle chiese. Sono spazi non recintati, in cui è tollerata una certa promiscuità.
* accessibilità (barriere architettoniche). Le barriere architettoniche sono costituite da tutti quegli elementi che impediscono la fruizione della città alle persone disabili, malate, ai bambini, agli anziani. Si tratta di barriere che non sono solo architettoniche, ovviamente. Ma queste sono quelle più evidenti.
* possibilità di usi alternativi di parti di città. La piazza italiana ha questo successo universale anche perché consente una pluralità di usi. Si va dal gioco alle adunanze politiche, agli spettacoli teatrali, circensi, alle fiere di animali ai mercati delle merci, dalle esecuzioni capitali all’esibizione di sé, dal luogo elettivo della socialità alle parate militari, alle processioni, al radunarsi nel emergenze. La nostra ansia di specializzare ha forse appiattito anche queste possibilità.
* sicurezza urbana (presenza di luoghi difficili, presenza di luoghi sicuri). Oggi è diventato un elemento molto importante, purtroppo. L’occhio del vicino, che credevamo troppo invadente, è stato sostituito dall’occhio delle telecamere. E’ diventato elemento così importante che oggi arriva a condizionare anche la progettazione architettonica degli edifici. Bisogna dunque essere capaci di leggere la città anche sotto questo profilo.
* del tipo di illuminazione. Con il tempo allungato della città contemporanea, l’illuminazione ha assunto un ruolo sempre più prevalente. Non tutti gli interventi di illuminazione dei palazzi e dei monumenti sono a mio avviso azzeccati, risolvendo in luce ciò che era stato pensato in ombra, togliendo massa lì dove era prevista. Ma la “maraviglia” della luce sovrasta anche questo tipo di errori. La luce notturna si lega ovviamente al tema della sicurezza urbana.
* leggibilità della città alla Lynch (confini, limiti, punti di riferimento, ecc.). La città si percepisce (e si ri-costruisce mentalmente) per parti significative. Queste parti sono state evidenziate da Kevin Lynch nei suoi libri da molto tempo, anche se onestamente si vedono poche analisi di questo tipo, sia all’Università che nella professione.
* del rapporto tra la città murata e i borghi circostanti. La città consolidata ha sempre dei borghi che si sono ormai assestati a ridosso della città più antica. E poi ci sono le frazioni, un po’ disperse, un po’ più lontane. Ogni città ha un modo di “sentire” le frazioni.
* della sezione stradale. Credo che uno dei metodi migliori per leggere l’urbanistica contemporanea e quella del passato risieda nel fare delle sezioni stradali. Il rapporto tra strada e edificio è infatti costituivo e denotativo.
* i cimiteri. Abbiamo espulso i cimiteri dalla città dopo il 1804. Ma anche da lontano essi sono un elemento fondamentale della città. Il loro rapporto con la città “vissuta” è sintomatico. Anche la loro architettura rivela molte cose. Nei cimiteri odierni si sfogano oggi tutte le frustrazioni dei progettisti (geometri, ingegneri, architetti), che non riescono a trovare soddisfazione nel tessuto vivo.
* infine: le criticità, i passi falsi, gli errori. Ogni città ha subito degli attacchi. Ci sono interventi architettonici e urbanistici che non sono proprio riusciti. Di questi bisogna sapere leggere la genesi e saper individuare le azioni necessarie a correggere gli errori (se possibile), o a curare il malato (la città) anche con operazioni dolorose: demolizione. Bisogna però essere onesti e non cedere alla vulgata, al mainstream. Saper distinguere la buona dalla cattiva architettura è esercizio difficilissimo e richiede degli occhi allenati e delle motivazioni sensate e comunicabili. Il rischio è di basarsi su un’opinione molto popolare o su un dogma accademico e formulare giudizi molto affrettati. Questa delle criticità obbliga anche a una mappatura dei valori architettonici in gioco.

Tutte queste analisi non portano necessariamente a un progetto fortemente contestuale, che si adagia e che conferma l’identità del luogo. Se l’identità è la stratificazione di ciò che siamo stati, l’arte ha il pregio e il discrimine di ampliare sempre la nostra identità: dopo una buona opera d’arte non siamo più gli stessi. Ecco, se il progetto d’architettura condivide qualcosa con l’opera d’arte, esso può benissimo ampliare la nostra sensibilità e la nostra identità.

MANNAGGIA …

Sul territorio agricolo*

Una riflessione seria sul territorio agricolo si impone.

Sul territorio agricolo e soprattutto sui suoi manufatti. Su un sistema, direi quasi, costituito da territorio, manufatti ed infrastrutture. Un sistema costituito quindi da campi, boschi, corsi d’acqua, strade, ponti, case, fienili, stalle.

Non si può non pensare, come condizione ideale, al quadro di Piero della Francesca con il Duca di Urbino, che si staglia su un paesaggio estremamente curato. O alle vedute del Perugino, del Raffaello, di Leonardo.

Purtroppo, alla base di una pianificazione che riguarda da vicino anche l’agricoltura, quale può essere anche la legge urbanistica regionale, sembra che manchi uno studio economico e sociale approfondito. Appare opportuno fare un’analisi, seppure solo abbozzata, della produzione agricola attuale. Esistono vari tipi di aziende.

La prima è la grandissima azienda. Il proprietario vive in un ampio casolare ristrutturato. Organizza il lavoro della sua azienda con qualche familiare. Ha molto spesso più di un podere. Ha quasi tutte le macchine che gli occorrono: trattori, seminatrici, trebbiatrici, irrigatori, mungitrici, ecc. Spesso i poderi sono in affitto a famiglie che curano l’orto o lavorano per lo stesso proprietario. Il patrimonio immobiliare (case, annessi, stalle) è del tutto funzionante. La potenza impiegata per ettaro è molto alta.

La seconda azienda è quella media, residuo della famiglia ancestrale. Il contadino cerca in questo caso di organizzare la sua produzione in modo da avere non tutta la tecnologia sufficiente. Il reddito è medio-basso. Troviamo il grano, l’orzo, l’avena, animali da cortile. L’indice di motorizzazione è basso. I fabbricati sono quasi tutti utilizzati.

Vi sono poi i terzisti. Possessori di trattori o di mezzi specializzati per determinate operazioni. Spesso vivono in campagna in aziende medio piccole. Hanno a disposizione fabbricati di notevoli dimensioni per rimettere le macchine agricole.

Vi sono poi le aziende agricole di nicchia. Aziende che si basano su pochi prodotti, di elevata qualità (olio, vino, farro, salumi, ecc). Spesso sono anche in luoghi pregevoli ed integrano il reddito con attività agrituristiche o similari.

Vi sono infine aziende zootecniche (bovini, suini). Da un punto di vista dei fabbricati questa azienda rappresenta un vero nodo da sciogliere. Spesso, infatti, la volumetria in dismissione è elevata.

Vi sono infine gli alberghi e ristoranti di lusso in campagna mascherati da agriturismo. Hanno spesso nomi fascinosi (relais, tenuta, ecc.), ma sono avulsi da qualsiasi rapporto produttivo con la campagna circostante.

Questo è a grandi linee, il mondo agricolo oggi.

Finché l’azienda agricola è vitale, sembrano non esservi problemi (torneremo comunque su questo punto quando parleremo della residenza). Il problema si pone quando ci si ritrova con degli immobili abbandonati. Ora, a parte il gusto per la rovina in sé, che appartiene ad una cultura estetizzante, un immobile abbandonato segnala un mutamento sociale forte ed improvviso.

La scelta politica da fare è quella che riguarda gli annessi in stato d’abbandono ci chiedono di fare. Una buona parte della sinistra più radicale (lo dico senza polemica), chiede di “congelare” il paesaggio così come si trova. Perseguendo questa linea si ritrova nella condizione di avere un atteggiamento reazionario di fronte al mondo contadino. E’ infatti in virtù di un pensiero edonistico e superficialmente ecologico, cioè per nulla progressivo, che si chiede una cosa simile.

Perché abbiamo molti immobili in dismissione? Se non si parte da questa domanda, a mio avviso, non riescono a calibrare le giuste contromisure.

I modi della produzione contadina non sono infatti più quelle di 50 anni, ma nemmeno quelle di 30 anni fa.

La tipizzazione che ho tracciato poco prima ne potrebbe essere la parte più visibile. Per sostenersi economicamente (contributi integrativi statali a parte), l’azienda agraria deve oggi trovare nicchie di mercato (alta qualità, DOC, DOCG, biologico, agriturismo) o specializzarsi in un settore (zootecnico o agricolo non fa qui la differenza), dimensionando la produzione in maniera adeguata. Semplifico ancora il discorso: sotto una certa soglia, data dalla dimensione aziendale e dalla tecnologizzazione, un’azienda agricola rischia di non decollare mai. Le aziende che non rientrano in questo schema sono destinate a deperire.

A questo si aggiunge un’altra dinamica tutta sociale: quella degli addetti all’agricoltura. Anche qui l’indice uomo/produzione lorda vendibile (il PIL dell’azienda agraria), vede il primo termine sempre in diminuzione. Questo vuol dire che i figli del contadino che fino ad ora era riuscito a sopravvivere in campagna, non coltiveranno la terra e si spartiranno l’azienda paterna. Ad un figlio andrà la casa, all’altro la terra con il fienile, ad esempio. Ne deriva una frammentazione che incide sulla dimensione dell’azienda media.

Approdando alla L.R. 11/2005, l’aspetto più iniquo appare proprio il “taglio” che si dà al recupero degli annessi agricoli. Infatti, chi ha la fortuna di avere un fabbricato residenziale e degli annessi può recuperare fino a 200 mq. degli stessi, anche con cambio d’uso.

Chi non ha la fortuna di avere un casolare e annessi, ma si ritrova, per vicende legate alla polverizzazione della proprietà contadina, ad avere solo gli annessi, è costretto a vederli degradarsi in rovine, o a mantenerli come solo annessi agricoli, magari del tutto incongrui con un’attività agricola che non c’è più.

Accenno infine al problema dell’abitazione, anche in seno ad un’azienda agricola vitale. L’indice attuale (2 mq/Ha.), è forse interessante per grandi proprietà dell’eugubino, dello spoletino, del sistema Norcia Cascia. Di nessun interesse per la maggior parte delle piccole proprietà umbre. Anche nel caso della nuova residenza, sono state favorite le grandi proprietà fondiarie.

Anche qui c’è bisogno di maggior coerenza. Se dobbiamo pensare all’agricoltura come ad una funzione da mantenere, ne consegue che dovremmo anche riflettere sulla possibilità di insediare la nuova fattoria (più piccola, più dinamica, integrata a valle verso il commercio ed il turismo). Una volta deciso che il nuovo intervento sia a costo zero per la collettività e che cioè il nuovo residente provveda egli stesso alle opere di urbanizzazione, e che l’intervento non sia micidiale sotto il profilo paesaggistico, ritengo che una riflessione pacata sull’argomento potrebbe farsi.

D’altra parte non si può essere innamorati del Web, del modello reticolare, della città diffusa, e poi impedire fenomeni come questi. Se la città rinnega la sua forma e si disperde non può che disperdersi in campagna.

Il secondo aspetto incoerente è la delimitazione delle aree agricole di pregio, almeno per quanto riguarda la piana assisana, in prossimità della SS75.

Bisogna avere la coerenza e la forza di dire che la SS75, segnando la valle umbra da Collestrada a Foligno e tra poco fino a Spoleto, ne determina una vocazione economica. La stessa cosa succede per la E45, anche se in misura meno evidente.

Parto da due considerazioni, due fattori.

  1. Il coefficiente di motorizzazione (auto/uomo, mezzo/uomo) è destinato ad aumentare.

  2. Il rapporto chilometri percorsi/uomo, è destinato ad aumentare.

Quella strada fa sì che il territorio contiguo sia destinato a diventare una sorta di galleria commerciale, dove ai lati abbiamo i migliori esempi di edifici industriali disegnati però con grande cura. Ne cito alcuni ad esempio andando da Collestrada verso Foligno: CONBIPEL, Divani & Divani, CONCETTI, LOFT, ISA, I nuovi insediamenti del PIP, Guzzini Illuminazione, GRANCASA, Margaritelli, ecc. Sono edifici produttivi-espositivi-commerciali: una nuova tipologia.

Bisogna avere il coraggio di dire, allora, che per una fascia di che so, 100 m. di qua e di là della strada, il territorio almeno non può dirsi agricolo di pregio.

Pensare al territorio agricolo come ad una Zona ben delimitata, destinata monotematicamente a certi usi, è un nostro limite, e non una conquista. Le Zone Territoriali Omogenee sono un frutto avvelenato dell’urbanistica moderna. La storia del territorio ci insegna che esso è mutato nel tempo: si è passati dalle paludi ai campi, alle alberate, alle viti; si è passati dai boschi ai pascoli; dal maggese alla rotazione. Noi siamo innamorati di questo paesaggio, ma non perché sia il migliore possibile, solo perché abbiamo una sorta di miopia storica.

Perché questa confusione di idee sul territorio? Perché si scontrano due grandi correnti di pensiero: l’una vede nel “cuore Verde d’Italia” la propria identità, ma anche il proprio futuro economico; l’altra vede nel naturale evolversi dei mercati il percorso da seguire. La prima tende quindi per una sorta di cristallizzazione del territorio. Essa vede nel paesaggio un luogo (anche concettuale) intangibile. Parla spesso del paesaggio come bene non rinnovabile, appropriandosi (male) di una terminologia tutta economica.

La seconda vede nel territorio il luogo della propria identità, ma anche della propria azione. Le città, ma anche i territori vivono in virtù di un’economia, di un sistema economico, che tuttavia assume diversi pesi. Vi sono città marinare, di frontiera, militari, di fiera, ecc. Lo stesso avviene per interi territori.

Poiché la vocazione economica predominante del territorio umbro sembra essere quella turistica, e la prima corrente di pensiero avvalora di fatto questa tesi, bisogna vedere che cosa possiamo e dobbiamo sacrificare per mantenere e rafforzare questa vocazione. Capire, in definitiva, quanto questa vocazione sia rigida. Quanto permetta ad altre economie di fiorire.

Poiché parliamo di immobili, vorrei focalizzare la mia attenzione su questi, e in particolare le case della piana assisana.

E’ innegabile che vi siano in questa campagna dei casolari di notevole pregio. Immobili caratteristici, per forma, per materiali, per funzione, per tipologia distributiva. Sono degli immobili nati in un determinato periodo storico (e quindi sociale), destinati a varie funzioni: abitazioni, stalle, fienili, rimesse attrezzi e, in ultimo, essiccatoi. La residenza e la produzione agricola avevano bisogno di quei manufatti, così come dei pozzi, dei fossi di scolo, delle strade, dei filari di gelso. La relativa scarsità produttiva veniva compensata da grandi superfici, o da un più alto numero di animali. La quantità veniva compensata dalla se non qualità del prodotto, dalla sua genuinità.

Facciamo una piccola analisi della casa colonica umbra, e dunque anche bastiola, fino alla fine degli anni cinquanta. E’ generalmente costruita con materiali locali (pietra arenaria, calcare bianco e rosa), legno, laterizio. E’ impostata su due piani: al piano terra vi sono i locali funzionali all’agricoltura (fondi, magazzini, cantine, stalle), e sopra vi è la residenza vera e propria. Il piano superiore è diviso in maniera molto semplice: vi è spesso un grande locale con il camino che funge da cucina e soggiorno (termine del tutto inadeguato in questo caso). Lo stesso locale consente l’accesso alle varie camere e ad un eventuale magazzino. Ovviamente non vi sono locali igienici. Al piano superiore si accede attraverso scale esterne, aggiunte al perfetto parallelepipedo della casa in sé. La scala, l’accesso, nonché il lato più lungo dell’edificio sono disposti a sud, o comunque secondo una direzione che consenta di evitare i venti più freddi. L’impaginato delle finestre è molto semplice: delle bucature nette sovrastate da un architrave di legno o di arenaria. Spesso le dimensioni delle finestre sono identiche. Altrettanto spesso, però, le dimensioni e il numero delle bucature verso nord diminuiscono. La copertura è a capanna o a padiglione, con una modesta gronda. La gronda è modesta per evitare complicazioni costruttive: infatti il sistema funziona con dei semplici zampini di legno che non possono aggettare più di tanto rispetto al filo di facciata. Ovviamente non vi sono terrazzi a sbalzo (invenzione tutta urbana), vista la loro totale inutilità in campagna.

La pietra che vediamo ora in piena luce era stata pensata per essere protetta dall’intonaco. Le pietre cantonali sono spesso “graffiate” per consentire un migliore attacco dell’intonaco. La cosa è comprensibile, poi, pensando a quante ore di lavoro occorrevano per costruire anche una modesta casa in pietra fino a 50-60 anni fa. Le case erano fatte per durare generazioni e quindi la pietra doveva essere protetta da un buon intonaco di calce. I casolari più fortunati, costruiti in mattoni, potevano permettersi anche delle parti in faccia a vista, così come alcune case padronali con parti in pietra a faccia a vista. In generale tutto ciò che è stato pensato in faccia a vista presenta delle superfici levigate, per favorire lo scolo dell’acqua, e dei giunti finissimi, per lo stesso motivo. Il che significa lavorare la pietra fino a renderla perfettamente complanare. Se dunque avessimo visto casolari in pietra non intonacati, avremmo dovuto dedurne che quella famiglia non era in buone condizioni economiche, e che l’indigenza gli aveva precluso l’intonaco.

I portici sono rarissimi e nella casa colonica perugina sono ricavati all’interno del parallelepipedo, mai all’esterno. Spesso gli ingressi della parete sud sono protetti da leggerissimi pergolati coperti da piante rampicanti (glicine, vite, lillà).

I fienili sono costruiti per rimettere il fieno, ma sono invenzioni piuttosto recenti, e cioè da quando è stato possibile pressare il fieno. Prima di tale pratica il fieno veniva ammucchiato intorno ad un palo e pressato naturalmente e coperto poi da uno strato di paglia o di fieno da sacrificare. Tali fienili sono di solito tettoie molto capienti, molto alte e poco o affatto chiuse sui lati. Le costruzioni piuttosto modeste che ancora vediamo nelle campagne, costituite da una tipologia riconducibile alla capanna, con le pareti traforate, erano luoghi in cui si potevano mettere ad essiccare derrate o particolari alimenti o produzioni (la capanna della “pula”), che necessitavano di un luogo coperto e ventilato. Le pareti che troviamo in alcuni esempi, costituiti da laterizi piuttosto fini (pianelle) a corsi alternati, sono dovute, più che a motivi estetici, a motivi costruttivi.

Discorso a parte va fatto poi per gli essiccatoi per il tabacco, dedicati ad una sola funzione. Anche questi edifici sono piuttosto recenti nel paesaggio agrario umbro. Sono edifici dalla configurazione piuttosto particolare, riconoscibili soprattutto per l’altezza predominante rispetto alle altre dimensioni e per gli sfiati messi in copertura.

Mi pare che realtà storica dei fatti, pure se descritta grossolanamente, sia questa. La società era quella: i modi di produrre erano quelli. Quei fabbricati e quei manufatti avevano un senso, allora. Ma ora?

La dimensione media dell’azienda agraria è diminuita, il modo di produrre è cambiato, il numero dei componenti la famiglia è cambiato, il loro lavoro è cambiato. Le domande sono allora queste: che senso, che valore dare a questi manufatti? E come gestire questo valore?

Dobbiamo mantenere questi manufatti? Che tipo di trasformazioni possiamo tollerare su questi edifici? E come collegare tutto questo alla nuova realtà economica?

Vi sono al riguardo diverse opinioni. C’è chi vorrebbe mantenere questi edifici così come si presentano ora, nella loro integrità formale e materiale. Il nucleo fondante del ragionamento (se colgo nel giusto), è che questi edifici rappresentano un valore di tipo paesaggistico e che quindi vanno mantenuti perché parte di un sistema, costituito da agricoltura, edifici, strade, ecc. Le trasformazioni possibili sono pochissime o nulle. Un’ulteriore raffinamento del pensiero, sempre all’interno di questa categoria, consentirebbe delle trasformazioni ma solo all’interno, salvaguardando comunque l’aspetto esterno.

Un’opinione del tutto differente è sostenuta da chi vorrebbe demolire tutti gli annessi non più funzionali all’attività agricola, recuperare la volumetria e trasformare tutti i casolari in agriturismi ( oggi si legga: alberghi di lusso in campagna), o in country-house.

Mi sia permesso dissentire dalle due opinioni principali sopra enucleate e, al tempo stesso, tentare una strada nuova.

La critica alla prima opinione è questa: che se questi beni rappresentano un valore, questo valore si traduce, per qualcuno, in ricchezza. Questi casolari mantenuti attirerebbero più turisti che a loro volta introdurrebbero, nella zona, una certa ricchezza aggiuntiva. Ora, il lato debole è proprio questo: che tale ricchezza si ridistribuisce tra tutti salvo che tra i proprietari di questi fabbricati. Si istituisce cioè una condizione sperequativa, dove chi produce ricchezza non è affatto ricompensato. Se si tiene conto poi che mantenere i fabbricati rurali nelle condizioni in cui si presentano ora significa sostenere dei costi (di ristrutturazione e di gestione), si comprende come tale idea sia per la maggior parte rifiutata dalla maggior parte dei committenti. Vivere in una casa colonica di 100 anni fa senza apportare modifiche è difficile, se non improponibile. La cosa non deve stupire: è come se obbligassimo gli stessi proprietari a coltivare la lavanda perché a noi piace, da maggio in poi, vedere questi campi odorosi e colorati di viola. Agli occhi di qualsiasi proprietario terriero ciò apparirebbe come un’imposizione, un sopruso. E lo sarebbe. Nessuno ha più l’autorità necessaria per imporre una simile idea.

Ora, chi ritiene possibile un alto grado di trasformazione fisica e materica sui fabbricati rurali, ma solo all’interno, tenta di salvare “capra e cavoli”. L’operazione, prima di tutto, non è semplice come sembra. Infatti qualsiasi trasformazione interna di un fabbricato si ripercuote necessariamente anche all’esterno, e a meno che la modifica non sia che l’introduzione di un servizio igienico “cieco”, l’aspetto esterno del fabbricato dovrà per forza essere modificato. Ancora, le frequenti scale esterne dei fabbricati rurali sono incompatibili con la residenza così come la intendiamo ora, specialmente se il fabbricato è di un’unica famiglia, come succede sempre. Ne deriverebbe che la scala esterna dovrebbe essere mantenuta, ma sarebbe falsa, perché inutilizzata.

Nell’uno e nell’altro caso si ha una visione romantica e pittoresca del fabbricato rurale. Purtroppo siamo tutti colpiti dalla “Sindrome del Mulino Bianco”, per cui si va a visitare il Mulino Bianco della Barilla e dimentica l’abbazia di San Galgano a due passi dal primo. Sia consentito infine sostenere che da un punto di vista di storia dell’architettura, che per un architetto, alcune modifiche interne dei fabbricati sono “oscene” quanto e più di alcune modifiche esterne. Tra scale in cemento armato e solai piani a 2.70 m c’è da restare inorriditi in molte case coloniche apparentemente integre. La possibilità di consentire queste trasformazioni interne sembra più una soluzione di ripiego, che un’idea forte dunque. Tra l’altro è anche difficilmente implementabile. Quali operazioni sono consentite? E su quali fabbricati? Qual è l’autorità competente a giudicare la bontà o meno di simili interventi? Ancora, da un punto di vista filologico, le case coloniche andrebbero intonacate e non messe a nudo.

Ma basta fare un giro (o guardare le planimetrie delle concessioni edilizie), per rendersi conto che cosa è stato permesso nei casolari tipici. Il piano terra è stato trasformato da rustico a residenziale, disimpegnato da uno schema distributivo molto semplice: ingresso, soggiorno, pranzo, camere, bagno. Il tutto servito da disimpegni o piccoli corridoi. Se la proprietà è unica (nei casi di famiglie benestanti), vi è una scala ad U (spesso a chiocciola) che porta di sopra, dove trova sistemazione la zona notte. Se le proprietà sono distinte, o se si è consentito il B&B o l’agriturismo, la scala esterna raggiunge la tipica loggia, che nel frattempo si è trasformata in ballatoio, per dare accesso a più miniappartamenti. Le finiture interne si discostano poco dalle finiture ed arredi che abbiamo orami dappertutto: finto cotto, gres porcellanato, soffitti piani intonacati, armadi, cucine con elementi pensili, lampadari esagerati, ecc.

La ricognizione di tutti i fabbricati rurali del territorio è certamente operazione utile e lodevole. Tuttavia non è di alcuna utilità se non si hanno le idee chiare: se non si sa cosa fare di queste informazioni e di questo patrimonio. Non è pensabile, infatti, a fronte di tale rilievo, ipotizzare gli interventi consentiti o meno su ciascun edificio.

L’opinione di chi vorrebbe demolire tutto per recuperare il volume ai fini agrituristici o per ristoranti ha una sua logica. La logica è quella del profitto, per cui chi sostiene i costi e crea nuovo valore si vede direttamente ricompensato. Benché biasimevole dall’esterno, la cosa è comprensibile. Ritengo che bisognerebbe avere il coraggio e l’onestà intellettuale di dire che in una situazione analoga, anche noi faremmo lo stesso, a meno di non trovarci in condizioni economiche più che floride. Poniamo il caso che in condizioni economiche agiate, siamo riusciti ad acquistare un casolare e 5 ha. di terreno vicino ad Assisi, dopo una vita di risparmi. Siamo sinceri: chi di noi si metterebbe a coltivare il tabacco e ad essiccarlo nell’essiccatoio? Chi, leggi sanitarie a parte, metterebbe le mucche al piano terra? Chi, per andare dal piano terra al primo piano, uscirebbe a prendere le scale esterne? Nessuno.

Chi compra o ristruttura un fabbricato rurale tenta di ricavarne la maggior ricchezza possibile, a meno che non sia, torno a dire, così ricco da acquistare un casolare per solo diletto.

Una possibile soluzione passa per un concetto cardine dell’azione amministrativa e direi anche della cultura sociale di un paese: l’interesse pubblico. Questo è il discrimine che consente anche decisioni forti, ma mai illegittime e raramente impopolari, se ben calibrate.

Indico due strade diverse solo perché si differenziano nell’avere o meno necessità di un organo che decida sugli interventi proposti.

Innanzi tutto l’amministrazione dovrebbe fare un atto ricognitivo dei casolari e manufatti agricoli nella zona. Compiere un rilievo ed una schedatura analitica, anche dell’interno.

A seguito di questa schedatura, andrebbero classificati in tre categorie:

  1. indisponibili a qualsiasi modifica (sola manutenzione)

  2. disponibili a modifiche (esterne ed interne)

  3. disponibili alla demolizione

La prima categoria, ridotta a pochissimi esemplari, deve consistere in una “museificazione” (conservazione spinta). Sono quegli edifici di cui viene riconosciuto l’alto valore: gli esempi migliori per forma, materia, tipologia distributiva. Per i proprietari di questa categoria deve essere previsto un indennizzo particolare (incentivi fiscali, modalità perequative, indennizzo tout-court). Faccio alcuni esempi:

  1. vi è l’obbligo di preservare quegli edifici secondo quello stato di conservazione (da decidere). Non sono consentiti usi se non quelli attinenti all’agricoltura in senso stretto. Se è possibile la residenza, bene, altrimenti la volumetria del fabbricato residenziale non è conteggiata, ed al titolare è concesso edificare una nuova residenza con la metà della cubatura salvaguardata. Tale nuova edificazione può essere concessa in loco o nell’ambito del territorio comunale.

  2. Vi è l’obbligo di preservare quegli edifici secondo un certo stato. Sono consentiti usi anche non attinenti strettamente all’agricoltura, che permettano un ritorno economico. Ai titolari va riconosciuto un indennizzo economico sotto forma di detassazione.

Gli edifici rientranti nelle categorie 2 e 3 non pongono, ai fini di questo scritto, particolari problemi. Sottostanno alla disciplina attualmente vigente per gli edifici in zona agricola. Sono consentiti gli usi agricoli e agrituristici in senso ampio.

* Si tratta di una riflessione fatta nel 2005, a seguito di una mia estemporanea presenza in una Commissione Edilizia, e argomento di discussione con il Prof. Nigro anni dopo.