Una piccola nota sulla necessità della pianificazione e sulla necessità dell’adattamento

E’ evidente che non possiamo immaginare un mondo senza alcuna pianificazione o programmazione (per ora lasciamo indefiniti i due termini).
E’ altrettanto evidente, dall’altra parte, che nell’urbanistica questa necessità della pianificazione si scontra effettivamente con la lentezza della formazione del piano, e con la rigidità della stessa pianificazione di rispondere in qualche modo a eventi improvvisi e imprevisti.
Occorre dunque e necessariamente trovare un punto d’equilibrio tra questi due fenomeni e prassi.
Non è questa la sede per fare un’analisi critica e approfondita del perché il PRG sia così lento, appunto, nel suo farsi. Qui voglio solo prendere anodinamente e oggettivamente atto che per la formazione di un PRGS occorrono di media più di 5 anni. Tempi che sono oggi diventati lunghi, poiché nessun imprenditore di una certa importanza può programmare la sua attività aspettando (con elevati rischi di incertezza), la formazione di uno strumento urbanistico per così tanto tempo.
E’ evidente altresì che alcuni meccanismi localizzativi soprattutto produttivi sono quasi impossibili da prevedere. Sono forse possibili da limitare o da escludere, ma non da prevedere. Possiamo insomma dire che nel bosco la nuova Ikea non la consentiremo, ma non possiamo dire dove Ikea ha previsto di insediarsi, nel resto del territorio.
Il tema è quello della localizzazione di attività produttive (oggi soprattutto logistica), ma anche tutto quello che è il vario mondo produttivo e del commercio su grandi superfici. Questa localizzazione avviene, per ovvie ragioni e senza che ci si debba scandalizzare per questo, poiché attiene a un principio universale, in prossimità di grandi vie di comunicazione: autostrade o simili, ferrovie, aeroporti. Gli stessi strumenti di programmazione territoriale, almeno in Umbria, indicano che la localizzazione di queste attività debba avvenire in prossimità di strade e di svincoli.
Ma lo stesso dicasi per ospedali o per centri universitari, per esempio.
E’ dunque molto probabile che se una grande azienda ha nella sua programmazione l’apertura di una nuova attività, cercherà di localizzarla in queste aree. Possibilmente libere.
Il tema che fa qui la differenza è la dimensione. I tagli medi delle nostre zone industriali, forse frutto anche di una stagione passata, si attestano sui 3.000 mq (sarebbe interessante per esempio che la Regione sostenesse una ricerca su questo, magari coinvolgendo l’Università), dove è possibile costruire circa la metà e quindi avere un fabbricato di 1500 mq. Si tratta di una dimensione che guarda ad una platea di artigiani piuttosto che alle imprese, alla GDO, all’Università o alla Sanità.
Oggi il taglio minimo per un’impresa significativa, che abbia in mente di lasciarsi un minimo di sviluppo per il futuro a medio termine, che non copra più della metà della sua superficie, che corredi il suo impianto degli standard necessari, ha bisogno di almeno 20.000 mq.
Ma pianificare grandi aree industriali, dove poter appunto insediare queste attività, presuppone un modello autoritativo e dirigistico che l’amministrazione pubblica non si può più permettere, perché significa espropriare i legittimi proprietari per consentire, in un futuro, l’atterraggio di qualche grande azienda. Il modello del PIP non funziona più per insediare le aziende, men che mai le grandi aziende. Dunque il legislatore ha pensato di lasciare giustamente l’iniziativa all’impresa e di lasciare agli enti pubblici il verificare la fattibilità dell’insediamento.
Le operazioni di rigenerazione urbana: facile a dirsi. Hanno il tema critico del costo degli interventi. Infatti i brownfield hanno stratificato valore (e quindi costi), sulla stessa area. Banalmente: più passaggi di proprietà vi sono stati e più è aumentato il valore, poiché a ogni passaggio il venditore ha voluto catturare la sua quota di valore.
Il modello autoritativo pubblico è qui ancora più impensabile (occorrono più soldi per espropriare). Spesso occorrono soldi anche per bonificare le aree, che portano il loro costo a valori insostenibili, al momento.

Analogamente, il modello autoritativo della L. 167/1962 o della L. 865/1971 (Legge sull’edilizia residenziale pubblica), non funziona più per l’insediamento delle case “popolari”. E dunque anche qui il legislatore ha dovuto pensare ad altre forme: rigenerazione urbana con premialità, social housing da computare come standard urbanistico, e così via.
Il fenomeno della residenza è apparentemente più facile da prevedere o da controllare. Il ceto più abbiente cerca di realizzare la propria casa isolata in collina o in aperta campagna. E’ da sempre così, non nascondiamoci, e chi riesce ad avere la disponibilità economica sufficiente sogna questo modello. E qui l’amministrazione pubblica deve solo controllare e moderare il fenomeno (eradicarlo sarà impossibile per molti anni ancora).
Sulla necessità dell’abitazione di base, l’amministrazione può avere un ruolo più importante nel momento della scelta localizzativa, lasciando poi comunque all’iniziativa privata il successo dell’operazione di previsione.

Per i grandi servizi pubblici o infrastrutture abbiamo necessità di interventi puntuali e mirati del pubblico (Fondi Comunitari, PNRR, ecc.), in variante spesso al PRG e a molti altri strumenti di pianificazione territoriale. Gli interventi pubblici puntuali sono generalmente attrattori di altre attività e sono generatori di traffico. L’intervento pubblico funziona insomma da catalizzatore, e nell’intorno il valore delle aree è destinato a variare.

Al momento dunque e in maniera sintetica, al momento abbiamo solo tre strade per realizzare le cose: a) l’iniziativa pubblica; b) l’iniziativa privata con il controllo pubblico; c) l’iniziativa mista, la Partnership Pubblico Privato (nelle sue varie forme: Project Financing, Leasing, Disponibilità, Concessione, ecc.).

Tutte queste forme hanno problemi di timing, o meglio: le curve tra il momento della programmazione (pianificazione, previsione), e il momento della reale attuazione sono ormai, nella maggior parte dei casi, disaccoppiate. Possiamo dire che faremo lì quella certa cosa, ma non sappiamo quando. Oppure facciamo qui ora questa cosa, ma non l’avevamo mai prevista.

Come conciliare dunque l’esigenza della programmazione con la velocità delle dinamiche insediative di oggi? Provo a mettere sul tavolo qualche argomentazione.
La prima è ridurre al minimo i tempi della formazione del Piano. Se si vuole continuare a credere nella utilità della pianificazione occorre ridurre drasticamente il tempo di approvazione dello strumento. Tra lo studio e l’approvazione formale occorrono circa 10 anni per arrivare all’efficacia completa di un PRG: non più sostenibile.
La seconda è rivedere la necessità dei limiti amministrativi del Piano. Spesso gli insediamenti in variante al PRG hanno ricadute che travalicano i confini comunali. La Regione o la Provincia (se potrà finalmente avere un destino), faccia il Quadro Strutturale per tutti i Comuni dell’Umbria. Questo Quadro Strutturale (non solo conoscitivo), deve essere possibilmente concordato anche con il Ministero della Cultura. Se si vuole, il PPR potrebbe essere una buonissima base di partenza per questo Quadro. Ai fini della formazione di questo Quadro, i Comuni potrebbero concorrere con un Documento Consiliare di orizzonte strategico. Gli interventi che sono in variante al Quadro Strutturale siano subito incardinati in una cabina di regia regionale. In conferenza di servizi il Comune sarà comunque e ovviamente chiamato e potrà dire la sua.
La terza è rivedere l’ambito d’applicazione del Piano (il dominio della sua funzione). Se la Regione produce il Quadro Strutturale (evitando così lo stesso sforzo o quasi a tutti i Comuni, soprattutto a quelli più piccoli), al Comune non resta che concentrarsi sulle operazioni locali e sul mettere un focus sulla qualità dei progetti di trasformazione.
La quarta è pensare a un meccanismo di plasticizzazione che consenta legittimamente (ma velocemente), al Piano (qualunque Piano, di qualunque livello), di assorbire e trarre nuova energia dall’evento imprevisto. Pensare a un meccanismo che trasformi, anche linguisticamente, la “variante” in evoluzione, in miglioramento, in modello.

Riflessioni su Bastia Umbra – Terza (e ultima) parte


In questo terzo blocco parlerò di alcuni interventi possibili, come anticipato nel primo testo. Posso solo proporre sinteticamente alcune idee, che hanno bisogno di una ponderazione tecnica e di una critica più analitica. Come solito, sono alcuni spunti, magari più approfonditi dei soliti che vediamo sui social, che vogliono essere un contributo alla discussione. Non sono idee sistematiche. In qualche passaggio potranno apparire pensieri provocatori o controintuitivi. Forse portano più dubbi che risposte: bene così. Non amo le posizioni ideologiche, e non amo nemmeno l’eccesso di sperimentazione e di ricerca, che lascio all’Università, sede elettiva che, come i miei amici sanno, ho frequentato per diversi anni. Il mondo reale ha bisogno di buone idee ambiziose, ma praticabili: il bastone deve essere lanciato abbastanza lontano, ma non in orbita, come sa chi ha un cane con cui giocare. Dunque, ecco vari (s)punti.

Accordo di copianificazione con Assisi e Perugia
Ritengo che innanzi tutto via sia una questione di metodo da porre sul tavolo e cioè l’impossibilità oggi di redigere un PRG senza allargare l’ottica ai Comuni limitrofi. Nel caso di Bastia Umbra (5 km di diametro circa), sembra poi una necessità assoluta. E’ evidente che i Comuni a cui bisogna guardare subito sono Assisi e Perugia.
Con Assisi dobbiamo dialogare per integrare le due rispettive zone industriali a sud della SS75, che di fatto possono costituire un unico distretto. Ma questo non per renderle ancora più monotematiche, ma anzi per farle diventare un terzo polo cittadino della città che ormai E’ lineare: Assisi-Bastia. Ritengo infatti che le zone cosiddette industriali possano rappresentare la vera città dei prossimi decenni. Le produzioni che vi si fanno sono pochissimo inquinanti oggi, e sono completamente integrabili con la residenza. Sono zone generalmente ben infrastrutturate (strade, sottoservizi, ecc.), dove la rigenerazione sconta un basso valore sedimentato sul fondo (demolire un prefabbricato di un piano non è un onere insostenibile), e dove dunque sarebbe facile ricostruire con un incremento di valore. Sono già brown-field e quindi non si consuma altro suolo. Sto parlando, come detto, ovviamente di produzioni compatibili con la residenza: è evidente che le ARIR (Aziende a Rischio di Incidente Rilevante) o insalubri dovranno essere collocate in aree idonee. Sono aree molto “plastiche” sia sotto il profilo fisico che dell’uso, e possono essere trasformate in aree verdi, in residenza, in servizi: in città.
Queste aree potrebbero essere benissimo le aree di atterraggio di molte quantità edificatore in decollo, con una fattibilità economica facilmente verificabile.
Volendo ancora continuare nell’uso più produttivo è certo auspicabile che le aziende che insistono nel nostro territorio cerchino di formare un ciclo chiuso per essere il più ecologico possibile. Tuttavia le logiche del mercato non sempre ricalcano quella dell’economia più pronta. E non sempre ciò che appare il più ecologico lo è (altro motivo per cui non sono un fan della partecipazione, a cui molti arrivano basandosi su notizie parziali o addirittura false). E allora potremmo pensare a un grande centro di scambio modale per portare le merci all’interno dei nostri centri storici (Assisi, Bettona, Torgiano, Brufa), con mezzi più leggeri e meno inquinanti.
Con Assisi dobbiamo parlare della viabilità e del cosiddetto Parco Agricolo. E soprattutto dobbiamo parlare dell’aeroporto.
Sulla viabilità c’è un tema d’attualità che è quello del sovrappasso della ferrovia in prossimità di Ospedalicchio, verso l’aeroporto, verificato che il sottopasso pone immensi problemi realizzativi. Tra l’altro il sovrappasso consentirebbe una libera e magnifica vista su Assisi. E poi c’è il tema di un collegamento all’altezza di Mezzomiglio.
Infine il tema dei temi (per me): Via Roma. Chi mi conosce sa che penso da tanti anni a Via Roma come a un asse da densificare ancora, in modo da farla diventare la più bella via dell’Umbria e oltre. Una Via che penso si potrebbe chiamare Strada Aurea, in onore soprattutto a Galeazzo Alessi. Una via costellata di episodi urbani (arte), parcheggi attrezzati, negozi, servizi, di spazi aperti per piccoli concerti.

Con il Giubileo arriveranno ad Assisi forse 20 milioni di turisti: non è pensabile che non ne intercettiamo che una piccolissima parte. Certo siamo già in ritardo: magari per il prossimo Giubileo riusciremo a fare qualcosa di più. Sarebbe molto bello pensare a un percorso pedonale e ciclabile che vada da Assisi a Roma, seguendo il Tevere e passando per Bastia Umbra. E poi non è più solo un turismo religioso: Assisi è diventata e sarà sempre più il palcoscenico di eventi dedicati all’ambiente, alla pace, alla spiritualità in senso lato, ecc. Dobbiamo pensare di intercettare una parte di questo transito e offrirgli dei servizi adeguati.

Tra l’aeroporto e Assisi per esempio è possibile pensare a un percorso (anche a più di uno, a dire il vero), ciclabile, che attraversa Bastia Umbra. E così verso il Tevere a Ponte San Giovanni, passando per Ospedalicchio.

Ma con Assisi e Perugia dobbiamo parlare soprattutto di quella che io etichetto come una “Nuova Porta dell’Umbria”: l’uscita dalla galleria San Gregorio della SS 318, proveniente dalle Marche, apre verso uno scenario di sviluppo che non può essere lasciato inesplorato, a due passi dall’aeroporto. Uscendo da questa ultima galleria si arriva in Umbria da est: una nuova porta, di rango territoriale, che interessa Perugia Assisi Bastia. Certo, è un tema da pianificazione regionale. Nell’attesa, sarebbe meglio cominciare a fare dei ragionamenti. L’aeroporto va potenziato (non dipende solo da Bastia, ovviamente), e va soprattutto capito quali servizi la città di Bastia può offrire a chi arriva all’aeroporto, che per buona parte si dirige verso Assisi e verso Perugia. E’ possibile arrivare con la ferrovia fino all’aeroporto? Possibile un dialogo con Perugia, invece di avere un servizio navetta fino all’Ipercoop di Collestrada.

Una città non può vivere senza la propria economia. Anche in questo caso Bastia sembra soffrire una sorta di “timore” nel rivendicare la propria vocazione commerciale e produttiva. Al di là della qualità del progetto, l’ingresso di Bastia con la Coop e Mc Donald’s, a me pare migliorata rispetto a prima. Si poteva fare meglio? Probabilmente sì. Ma ripeto, al di là di questo progetto, la nuova area funzionerà da catalizzatore per altri interventi di riqualificazione.
Bastia ha una bella zona industriale: occorre integrarla con un’economia di servizi. Per esempio il Centro Fieristico dovrebbe essere molto più a servizio delle aziende vicine.

Rigenerazione grandi aree
Le aree che hanno bisogno di riqualificazione sono rimaste ferme, se si eccettua una parte della zona (ex) Franchi. Piazza del Mercato è ferma e oramai sono da considerarsi come aree di riqualificazione anche l’area produttiva Mignini Petrini (con l’incognita del vincolo della Soprintendenza di cui ho parlato nella seconda parte). Dove e come delocalizzare le Officine Franchi? In quali aree? Con quali finanziamenti? Lasciarle lì e cercare di re-integrale in un nuovo progetto?
Occorre trovare altri fondi e una progettazione di qualità: o attraverso un nome che sia una garanzia inappellabile o attraverso un concorso di architettura, con i soliti sub-problemi dei concorsi (chi lo indice? Chi paga la commissione? Chi decide? Ecc.)
Ma poi cosa dovremmo dire di più su queste aree di rigenerazione? Oramai abbiamo capito tecnicamente cosa può essere fatto. Credo che sovrastimiamo il potere della forma, della composizione architettonica (in questo caso della composizione urbana). Il problema di queste aree non è il disegno urbano: è il mix delle destinazioni d’uso e dunque degli attori in gioco.
L’area di Piazza del Mercato è stata studiata dal 1966 a Bastia Umbra, con la chiamata dei tre “saggi”, e vi partecipò poco dopo anche Leoncilli Massi, appena laureato. Poi una lunga serie di proposte e di architetti, tra cui ricordo (forse dimenticando qualcuno): Adriano Brozzetti, Vanni Orsoni, Luca Scacchetti, Adolfo Natalini, Pietro Carlo Pellegrini.
Il tema è sempre il montaggio dell’operazione, la composizione della squadra che deve attuare, chi investe, come, ecc.
Il tema è sempre trovare una destinazione d’uso (o meglio: un mix di destinazioni d’uso), che diano una sostenibilità economico-finanziaria all’operazione tutta. Non dobbiamo vedere questa sostenibilità come figlia di un dio minore, perché senza questa nessuna operazione di rigenerazione urbana è possibile. Senza questa vi è solo la degenerazione urbana. L’area Franchi è ferma non per un problema di disegno: è ferma per meccanismi economico-finanziari.
Queste operazioni vengono portate avanti (e soprattutto completate: concluse), se il costo di trasformazione dell’area viene ripagato dal valore di trasformazione. Se l’iniziativa è tutta privata, gli usi previsti sono quelli che rendono di più. Se l’iniziativa è mista dobbiamo capire quanto è disposto a investire il pubblico nell’operazione. Lo dico meglio: quanto siamo disposti NOI a tirare fuori come contributo nell’operazione. Il pubblico siamo noi, parafrasando una canzone spot molto d’attualità.
Queste grandi aree di rigenerazione possono essere anche queste zone d’atterraggio di capacità edificatorie (cubature) in decollo. Purtroppo in questi casi il valore del terreno è alto in partenza, e i costi di demolizione e bonifica sono molto significativi. Il coefficiente correttivo tra decollo e atterraggio deve essere alto per compensare i costi.
Oppure possiamo pensare di reinsediare qualche attività produttiva. In fondo ci sono già attività produttive in essere e nessuno sembra lamentarsi più di tanto. Dunque attività produttive compatibili con la residenza sono altamente possibili. E oggi le attività produttive possono ampliarsi fino a comprendere attività un po’ a cavallo tra servizi e produzione “hard”.

Delocalizzazione detrattori ambientali e paesaggistici
In questo caso credo che il PRG dovrebbe lanciare una call piuttosto che fare dall’alto un censimento (con il rischio di sbagliare e di dover correre ai ripari). E questo potrebbe essere un vero esperimento di partecipazione dal basso. Nel censire questi “detrattori”, il Comune corre infatti più di un rischio, che anche la Regione dovrebbe comprendere. Primo: l’attività è ancora formalmente in essere, anche se momentaneamente sospesa o interrotta. La dichiarazione di “detrattore” fa perdere subito valore al bene. Secondo: nel momento in cui ho censito questi edifici, si presuppone che io Ufficio Tecnico del Comune abbia fatto un minimo di sopralluogo (almeno dalla strada pubblica), e da Google Earth. Nel momento in cui ho fatto il sopralluogo, come pubblico ufficiale, dovrei procedere a verificare la legittimità di quei fabbricati ed emanare qualche ordinanza di demolizione nel caso non fossero in regola. In caso di manufatti illegittimi in aree vincolate (vicino al Fiume Chiascio o nell’area vincolata per consentire la vista del colle di Assisi), si aggiunge un procedimento penale per il titolare. Terzo rischio: potrei averne dimenticato qualcuno. Nel caso dovrei aspettare di fare una variante al PRG specifica per questi accidentalmente esclusi. Quarto rischio: poiché la copertura normativa di questa ricognizione sarebbe data solo da una deliberazione del Consiglio Comunale, mi aspetto una serie importante di osservazioni e anche qualche bel ricorso al TAR.
La premialità necessaria per innescare questi decolli ed atterraggi è purtroppo molto superiore al 30% previsto dalla norma regionale come minimo. E’ sufficiente chiedere una simulazione ad un esperto di estimo per capire che occorrono premi più alti (in una ordinarietà di mercato).
Né si può obbligare ad atterrare in alcuni luoghi precisi e non in altri. Meglio lasciare al caso per caso, citando a (s)proposito Ernesto Nathan Rogers.
Creare con il PRG delle aree di atterraggio (poche), espone l’amministrazione a un rischio poiché istituisce un mercato un po’ forzato, un po’ asimmetrico. Da una parte ha censito (o vuole censire), dei detrattori ambientali, che si vedono dunque il loro valore dimezzato e che sono anche “obbligati” ad andarsene. Dall’altra ha individuato le sole aree dove questi detrattori possono atterrare. A questo punto bisognerebbe introdurre correttivi perequativi, ma al momento non saprei quali e con quale efficacia giuridica.
Ritengo che sia più corretto valutare appunto caso per caso dove questi diritti possano atterrare. Il PRG dovrà premunirsi facendo una carta e una norma indicando solamente quali sono le aree assolutamente indisponibili all’edificazione. Bisogna in qualche modo allargare la platea dei fondi accipienti, e non restringerli. E questo dovrebbe in qualche modo incidere sul fenomeno delle cosiddette ZAUNI (Zone Agricole Utilizzabili per Nuovi Insediamenti), che finché rimangono tali non dovrebbero pagare l’IMU, per esempio.
Visto che siamo anche in tema di immobili nel territorio agricolo, voglio fare un approfondimento, speculare a questo, e che riguarda cioè i beni culturali sparsi nello Spazio Rurale.
Questi beni culturali sparsi non possono risolversi di fatto, per chi vi abita, in ulteriori vincoli. O allora questi vincoli, come succede in altri ambiti (paesaggio, agricoltura, ecc.), devono essere indennizzati. Chi abita ancora in questi casolari deve avere il diritto di modificare le aperture (per avere delle più ampie finestre, ad altezza normale), di modificare l’accesso, senza avere accesso dalle scale esterne, deve poter mettere una parabola: insomma tutto quello che la vita civile oggi richiede. O allora, ripeto, si trovi la formula per indennizzare queste limitazioni. Se ne scelga qualcuna notevole, in numero limitato: per dare conto di un tipo costruttivo non serve aver centinaia di fabbricati.
I cosiddetti “seccatoi” del tabacco, impossibili da ristrutturare secondo criteri conservativi (un tema, per certi versi, e fatte salve le proporzioni, analogo ai silos di Mignini Petrini), pongono paradossalmente ancora più ostacoli. Volendo, anche qui, se ne scelgano pochi notevoli, da tutelare. Sui restanti occorre lasciare un ampio margine di libertà al buon progetto d’architettura. Sul paesaggio non inizio nemmeno la discussione perché ha bisogno di un intervento a parte, che forse farò in seguito.

Centro Storico
La battaglia è persa. Non solo nel caso di Bastia Umbra, ovviamente. La battaglia è persa ovunque: i centri storici si desertificano: di residenti, di scuole, di piccole attività economiche. Il centro storico non può essere visto e analizzato come tema a sé: è solo il nervo più scoperto e sensibile di una progettazione urbanistica (e di una volontà politica, di destra come di sinistra), che ha favorito l’insediamento di grandi superfici commerciali in periferia, che ha ha traslato le scuole in periferia, che ha concesso residenze estensive in periferia. Per riprendersi (una reconquista?), i centri storici occorre pensare a una nuova architettura e a delle nuove forme di incentivazione alla residenza: parcheggi coperti gratuiti per i residenti; la possibilità di modificare il proprio appartamento, il re-insediamento di piccole attività di servizi, il ritorno della scuola, ecc.
Se chi abita nel centro storico non può aprire una finestra, non può mettere un ascensore, non può installare una parabola, deve sottostare alla dittatura acustica della movida, non può andare in banca o in posta a piedi, non può fare un minimo di spesa a piedi, non può andare al cinema, non può accompagnare il figlio a scuola, ecc., credo si possa comprendere perché non voglia più restare.
Riabitare il centro non è più solo questione di pietre, ma di un’azione coordinata di politiche che devono agire su vari fronti: tassazione locale, commercio, sociale, ecc.
Per quello che può essere il lato più architettonico, io credo che si debba avere molto più coraggio nell’affrontare il centro storico e pensare anche a delle operazioni di sostituzione, di demolizione di opere di modesta qualità e di ricostruzione di un nuovo edificio. Certo: forse potremo incappare in qualche errore puntuale: quel nuovo fabbricato appena autorizzato è brutto. Ma l’alternativa a questo rischio è un sicuro lungo dissanguamento e abbandono.
Anche nel caso del Centro storico il Comune può fare molto, mettendo tuttavia fondi in bilancio, e quindi nostri soldi. Può dare al momento incentivi economici per densificare il centro sia di residenti, di commercianti e di professionisti. In attesa di una politica sulla rigenerazione architettonica del centro (demolizioni e ricostruzioni), può essere questo un primo passo.
Mi sia consentita una provocazione, per chiudere sul punto: chi si lamenta che il Centro Storico è vuoto, venda la sua casa e giardino a San Lorenzo o il suo appartamento in Viale Gramsci e acquisti una casa in centro: ce ne sono molte in vendita, a buon mercato.

Qualità prestazionale degli interventi
Come ho anticipato nell’altro testo, la qualità dell’architettura non si lascia ingabbiare da indicatori, parametri, norme, ecc. Tuttavia alcuni standard possono aiutare ad elevare un benessere generale. La modifica del Regolamento Edilizio è l’occasione giusta per introdurre alcuni miglioramenti “prosaici”. Vado in ordine sparso. Ritengo che il covid abbia insegnato che le nostre abitazioni intensive hanno bisogno di essere rese più “porose”, ossia essere dotate di spazi aperti (logge, balconi, lastrici solari). Stessa cosa per i tetti verdi.
Obbligo di rastrelliere per bici oltre una certa soglia di intervento e colonnine elettriche (c’è già una legge nazionale, pochissimo applicata).
Nelle nostre case deve essere consentito fare più metri quadri per ospitare una stanza per il tele-lavoro e una stanza comune obbligatoria per i condominii oltre un certo numero di appartamenti. Probabilmente si può pensare a un affievolimento del Contributo di Costruzione per consentire queste superfici.
Sul recupero dell’acqua piovana ho grandi dubbi. In genere questi serbatoi sono vuoti in estate, quando servirebbero per innaffiare. D’inverno dovrebbero servire a smorzare l’onda di picco quando piove troppo e quindi le fognature vanno in crisi. Solo che d’inverno il serbatoio e pieno e il ritardo tra la pioggia e lo scarico in fogna è basso. Per alimentare una linea di adduzione interna per usi civili significa oggi avere un doppio impianto e trattare chimicamente l’acqua prima di metterla a disposizione. Finora non mi sono sembrati una soluzione particolarmente felice.
Una piccolissima digressione sull’urbanistica tattica (tactical urbanism). Io preferirei chiamarla agopuntura urbana, anche se non fa molta differenza: può aiutare a rendere più gradevole la città. Certo, anche qui non facciamoci troppe illusioni: se si chiama “tattica” e non “strategica”, c’è un motivo. Dipingere di rosa l’asfalto di un tratto di strada non lo fa diventare magicamente una piazza o un parco giochi. La qualità vera della città è fatta da elementi di qualità, solidi e affidabili.
Un ragionamento a parte va fatto per gli standard urbanistici. E’ un ragionamento che senza una legislazione regionale conforme lascia pochi spazi di manovra, anche se sufficienti in sede di PRG e in sede di regolamento edilizio, per fare qualche passo in più. Per semplificare, chi fa grandi interventi (lottizzazioni o costruzioni importanti), è obbligato dalla legge a lasciare degli spazi attrezzati come verde pubblico e a realizzare e cedere dei parcheggi pubblici. Quando questi spazi vengono ceduti al Comune, passa al Comune anche la manutenzione e la responsabilità. E’ di tutta evidenza che nel caso di superfici piuttosto piccole e lontane tra esse, il Comune spende molti soldi per la manutenzione negli anni. Allora bisognerebbe modulare in prima istanza la percentuale tra verde e parcheggi (nel quartiere Santa Lucia, per esempio, sarebbe molto più utile avere i parcheggi piuttosto che il verde). In secondo luogo lasciare al privato quanto più possibile queste piccole aree lasciando l’uso pubblico. Questi piccoli lembi di terreno (a volte poche decine di metri quadrati), costringono il Comune a un onere manutentivo esagerato rispetto all’utilità pubblica. Tutto ciò può essere ricalibrato attraverso il calcolo del Contributo di Costruzione (cosiddetta “Bucalossi”). E, visto che siamo in tema di oneri, andrebbe messo nel calcolo degli oneri, per i fabbricati produttivi, il rischio dell’eventuale costo di demolizione e bonifica del terreno. E’ successo infatti che alcune attività produttive falliscono e lasciano sul campo “il ferito” e cioè un fabbricato in stato di abbandono. Oltre a essere un vulnus sul territorio, essi rappresentano un ulteriore costo per chi compra, e quindi tutto ciò rallenta le operazioni di rigenerazione. Chi compra uno di questi fabbricati da demolire deve avere uno sconto sugli oneri, sconto pagato da chi ha costruito per primo.

Il verde, il ruolo dell’agricoltura
Chi pensa all’agricoltura oggi (parlo di pianificatori, tecnici e politici), la pensa con le lenti romantiche di un’agricoltura molto vicina alla natura, molto soft, molto lenta … La vera agricoltura, quella che sfama la maggior parte di noi è ben altra cosa. Trattori di grande potenza, agricoltura di precisione, elevata robotizzazione, trattamenti periodici, ecc. Non c’è nessun Mulino Bianco a fare dei buoni croissant: solo dei grandi molini con dei silos molto alti, che fanno molto rumore, che fanno molta polvere, che richiedono molti camion all’andata e al ritorno. E così via per i pomodori, per esempio e per rimanere ad un prodotto che per molti anni ha informato la vita e l’architettura di Bastia Umbra.
C’è un lato duro delle cose che non vogliamo vedere, ma che permane. Faccio un esempio.
Noi possiamo chiamare anche “mobilità dolce” una pista ciclabile, ma si tratta pur sempre di terreni da espropriare, di una costruzione da realizzare (e da mantenere nel tempo). Per una pista ordinaria da circa 3,50 m di larghezza parliamo di 350 euro/m lineare, più esproprio. Più la manutenzione negli anni. Dico questo perché a me piacciono le piste: costano meno di una strada ma costano. Un km di pista significa togliere dal bilancio 400.000 euro, solo per la realizzazione. Se si mettono tutti i costi di un Quadro Tecnico di un lavoro pubblico arriviamo facilmente a 600.000 euro. Il lato duro delle cose è anche prendere coscienza che i Comuni hanno sempre meno fondi nel loro bilancio. Le risorse che arrivano sono spesso a valle di linee di finanziamento speciali (PNRR), oppure agganciate a un progetto che deve essere cantierabile in tempi brevissimi. E qui il Comune sconta la difficoltà (leggasi: impossibilità di un progetto fatto all’interno), di doversi affidare all’esterno, con tempi ristrettissimi e con soldi (di parte corrente), che spesso non ha.
Noi possiamo anche dire “agricoltura urbana”. Ma non è quest’agricoltura che ci può sfamare. La maggior parte del grano che i grandi molini lavorano da queste parti vengono dall’Ucraina: è inutile pensare che la produzione locale soddisfi la domanda. Può essere agricoltura ortiva, decentralizzata, didattica, ludica, sociale, ma non intensiva. Agricoltura ornamentale o poco più. (A me piace l’ornamento: dico solo di non farci abbindolare da bellissimi render di grandi studi d’architettura: il grano in mezzo ai nuovi palazzi dell’Area Franchi non serve a nulla. Né a migliorare l’architettura né a portare il grano a Petrini a km zero.)
Il Parco Agricolo è un’invenzione lessicale bellissima, ma cosa ha prodotto oltre alla negazione della saldatura tra Santa Maria degli Angeli e Bastia? Il Parco Agricolo del Sistema Centrale è stato per Bastia Umbra un insediamento residenziale estensivo e Assisi lo ha sconfessato allo stesso modo. Io invece auspico la continuità tra le due realtà insediative esistenti, visto ormai il fascio infrastrutturale sedimentato tra le due città? Fascio infrastrutturale impossibile da smantellare, visti anche gli investimenti stratificati sull’asse, e impossibile da evitare. Questi varchi ecologici nord-sud di cui si parla spesso anche in sedi regionali, sono smentiti dalla realtà delle barriere antropiche costituite dalla ferrovia, dalla SS75, dalla Strada Regionale Umbra, da Via Roma. Senza veri corridoi ecologici (che non siano solo trappole a favore di alcune specie), non vi è, già da anni, nessuna continuità in direzione nord-sud. E anche in questo caso, dovrebbe essere una pianificazione di rango regionale a dire dove vanno lasciati dei grandi varchi, tra Foligno e Ponte San Giovanni, e non lasciato ai Comuni l’onere di trovare sul proprio territorio, un problema che si è posto con decisioni sovraccomunali.
Questi grandi varchi potrebbero forse essere pensati tra Rivotorto e il cimitero di Santa Maria degli Angeli oppure tra Villaggio XXV Aprile e Ospedalicchio o ancora tra Ospedalicchio e Collestrada. Solo chi ha una visione ideologica non riesce a vedere che già oggi quel verde tra Santa Maria e Bastia, confinato tra Via Roma la ferrovia e SS 75 non ha più senso.
Per restare ancora sul lato duro delle cose, il suolo destinato all’agricoltura intensiva non è un suolo naturale: pieno di concimi, ormoni e nitrati, zappato, fresato, irrigato, falciato ha più ben poco di naturale. E allora io lo vorrei considerare “consumo di suolo”, al pari del giardino di casa (che fa consumo, appunto). Sul consumo di suolo ci sarebbe molto da dire, come si vede, perché il fenomeno è più complesso del previsto. Per esempio il suolo naturale (per me uno dei pochi naturali), e cioè quello dei boschi e delle foreste, negli ultimi cento anni è raddoppiato in Italia, con un andamento leggermente iperbolico. E basta guardare le foto di inizio secolo per vedere come i nostri monti erano depredati e brulli. Ne abbiamo consumato. E ne abbiamo guadagnato.

La transizione ecologica, la transizione tecnologica
Ritengo che i tetti dei nostri fabbricati, soprattutto quelli industriali debbano trasformarsi in tetti verdi o in tetti fotovoltaici. I tetti verdi sui fabbricati industriali costano moltissimo: non possiamo farci troppe illusioni. Si possono fare, ovviamente, ma è un costo che va preventivato. Costano molto di più rispetto ad altri fabbricati perché le luci tra i pilastri sono molto più lunghi e dunque il peso in copertura fa aumentare i costi delle strutture in maniera più che proporzionale. Più logico e sostenibile pensare a pannelli fotovoltaici (en passant, così verrò sommerso dagli insulti: preferisco le pale eoliche alle sconfinate praterie di pannelli).
Non possiamo fare molto di più per passare a modalità energetiche più pulite. Potrei mentire e dire che se spengiamo le lampadine quando andiamo in un’altra stanza stiamo salvando il pianeta, ma non lo farò.
L’energia più pulita che possiamo avere è quella che non consumiamo. Dovremmo fare case più performanti, certo. Credo (altri insulti), che una delle modalità più intelligenti sia di fare case un po’ più grandi, con stanze di compensazione, con grande inerzia termica (o meglio: capacità termica). Tra venti anni dovremo rifare i nostri cappotti di polistirolo e mettere nuovi pannelli fotovoltaici. Queste cose hanno un costo e bisognerebbe fare un LCA (Life Cycle Assessment: un bilancio energetico completo, per semplificare), per rendersene conto.
La città dei 15 minuti è uno slogan che può andare bene per Parigi, ma che a Bastia Umbra non ha senso. Bastia ha un territorio di circa 5 km di diametro. In bicicletta è già a dimensione del quarto d’ora. Nelle sue frazioni tutto il necessario è raggiungibile in 15 minuti a piedi.
La forma della città è ormai irrecuperabile, o meglio è una forma che non si riesce più a identificare in una forma chiusa. La città è dispersa. E’ un male? Sì certo. Ma oggi, con i droni, la mobilità individuale a basso impatto, la possibilità di un’edificazione off-grid, come obbligare i cittadini (noi), a limitarsi, a restare all’interno di un confine? E quale confine, oggi? Quali nudge mettere in campo per ri-orientare tutta una politica insediativa?
La tecnologia decentralizza tutti i servizi, che arrivano nelle nostre case o ancora meglio sui nostri telefonini. Certificati, pagamenti, salute (tele-medicina), educazione, formazione, ecc. Oggi non c’è servizio che non possa essere dematerializzato. Questo ha un effetto enorme sulla città. Il telelavoro del covid ha già imposto strategie immobiliari di adeguamento ai grandi gruppi di servizi, nelle grandi città. E’ questione di tempo, ma anche tutto il settore pubblico si sposterà verso un mix di lavoro in presenza e lavoro da remoto. E dunque bisogna inventarsi delle nuove forme di aggregazione. Probabilmente diminuiscono i grandi complessi per i servizi e aumenteranno gli spazi per palestre, gioco, shopping (di un certo tipo). Ci vedremo meno per lavorare: ci vedremo di più per divertirci, per fare sport, per mostrare empatia, per curare, per incontrarsi e basta. Si badi bene: tutte cose che saranno virtualizzate anch’esse, e quindi la presenza fisica sarà una scelta in più, e non un obbligo. Tra i luoghi fisici che vedo con un certo futuro ancora davanti penso alla piazza (la nostra migliore invenzione), e poi palestre (con un ampliamento concettuale verso una sport-city), e i luoghi di cura. E poi, con formula fortunata, in non luoghi: aeroporti, centri di scambio intermodali, stazioni ferroviarie.

Sulla partecipazione e la felicità (una ripresa)
Riprendo il tema, anche se è leggermente fuori sede, solo perché mi è stato chiesto da più parti.
Per parlare subito chiaro, non sono un grande fan della partecipazione. Mi si dirà “Per forza, non l’hai mai vista fatta bene …” Può darsi, anche se lo studio che ha curato questa parte a Bastia Umbra, per conto di Federico Oliva, non è l’ultimo arrivato.
Né le altre partecipazioni a cui ho assistito per CQ3 in Umbria, o per qualche PRG, mi ha ancora convinto. Né i PRG o le grandi rigenerazioni che seguo da lontano e che sono state oggetto di partecipazione mi sembrano eclatanti. Mi sembra che il valore aggiunto della partecipazione, rispetto al progetto uscito, sia modestissimo.
Non sono un grande fan perché ho anche paura che architetti e politici deleghino (rectius: scarichino), ad altri soggetti non solo la profondità dell’analisi, ma addirittura le soluzioni. E questo è un modo facile per “svignarsela” dalle responsabilità politiche e dalle responsabilità politiche. Ed evitare la fatica dello studio continuo (per i professionisti), e dell’ascolto continuo, in mezzo alla gente (per i politici).
Sulla felicità. E’ una questione molto prosaica, se si vuole. Il PRG riguarda la totalità del territorio comunale e quindi (almeno), tutti i suoi cittadini. Pianificare bene la risorsa spazio è una delle condizioni che aiuta a rendere felici le persone: seduto sotto un “pronao” della Rotonda del Palladio sto bene: seduto al casello autostradale di Roma Nord non sto bene. Gli esempi sarebbero troppo facili e non ne farò più.
Fino a qualche tempo fa il PRG poteva essere una questione di vocali (come dico sempre scherzando), e si poteva trasformare in Piano Regalatore Generale, rendendo molto felici alcuni e pochissimo felici altri. Oggi, teoricamente, la pianificazione ha introiettato e digerito la cultura della perequazione. Controfattualmente, tuttavia, anche la perequazione non ha sortito tutti questi effetti. La perequazione generalizzata su tutto il territorio comunale non esiste (in termini statistici significativi), e quella endo-ambito, beh, c’è sempre stata: si è mai visto un Piano di Lottizzazione in cui un proprietario di un piccolo fondo si prendeva tutta l’edificabilità e un altro nulla? Diciamo quindi che oggi c’è una maggiore attenzione a questi aspetti, quando si pianifica, che è già un risultato positivo. All’interno di un comparto, di una zona, di un ambito (chiamiamolo come vogliamo), o il sistema è perequato o è bloccato.
Tornando alla felicità: il PRG interessa tutti, e in piccola parte contribuisce alla felicità dei cittadini. “L’ordinato assetto del territorio” non è altro che la formulazione giuridica di una cosa che interessa tutti e che se c’è ci rende tutti un po’ più felici.
La partecipazione può essere fatta a più livelli e io credo che ai livelli generali abbia poco senso, mentre a livello locale (sul come rendiamo questa scuola più gradevole), possa avere un’utilità.
La partecipazione rischia spesso di trasformarsi in un lunghissimo cahier de doléances e/o in un grande libro dei sogni. Giustamente credo io: non si può chiedere a un cittadino qualsiasi di farsi carico della complessità del montaggio di un’operazione di rigenerazione urbana. Non tutte le scelte possono (o devono), essere condivise con tutti prima di farle. Non è possibile fare un referendum, su tutto, con il probabile risultato di rinviare comunque i fatti a un momento decisivo: la scelta, la decisione. Che scontenterà necessariamente qualcuno. Un equilibrio statico della felicità per tutti è impossibile.
Certo, vi è una certa felicità nel sapere di aver contribuito e partecipato a una soluzione. Ma non vorrei che fosse sovrastimata.
Né qui voglio parlare della partecipazione come nuova forma di autogoverno dal basso, dalla democrazia rappresentativa alla democrazia partecipativa, perché a mio avviso esula da questo scritto e anche dalla formazione del PRG.
Se ci si crede, occorre creare un modello che funzioni indipendentemente dal PRG e poi applicarlo, e non prendere il PRG come luogo di coltura in vitro o cavia da esperimento. E lo stesso vale per il baratto amministrativo, i beni comuni, ecc. Si parta da piccole cose, si faccia funzionare il meccanismo e poi si cresca di livello, se funziona.
Un ultimo contributo sul tema: formalizzare la costituzione di un “pensamento” (il parlamento essendo il luogo in cui si parla). Questo pensamento, un think tank per i moderni, potrebbe essere costituito da un raggruppamento di 10-15 soggetti che pensano continuamente alla città: la osservano, la studiano, e producono idee a livello pre-tecnico. Questo pensamento non ha ovviamente colore politico ma è solo d’ausilio alla Giunta Comunale e al Consiglio, in quanto deve produrre un documento, o una serie di documenti, o eventi, utili alla successiva scelta politica. La cabina di regìa sarebbe affidata al Comune (al Sindaco o suo delegato), e lo stesso Comune potrebbe mettere a disposizione un luogo dove riunirsi. In via del tutto indicativa e aurorale, potrebbero chiamarsi al tavolo (un rappresentante per ogni categoria): l’Università, i commercianti, gli agricoltori, le aziende, i professionisti, il mondo dello sport, la scuola. Qualcuno potrebbe definirla come una forma di partecipazione “ben temperata”.

Le misure di salvaguardia

Ritengo che con l’articolazione del PRG su due livelli, comunemente detti Strutturale (PRGS) e Operativo (PRGO), l’istituto delle norme di salvaguardia debba subire un raffinamento logico e forse anche giuridico. Si veda già, qui di seguito, come varia e si articola il semplice istituto in considerazione i due livelli del PRG.

Sfioro appena l’argomento, con l’intenzione di tornarci in un’altra sede: mi sembra che, data l’autonomia procedimentale e l’assenza dell’obbligo di provvedere ad approvare anche il PRG Operativo una volta approvato il PRG Strutturale in tempi stabiliti, questi due livelli della pianificazione debbano intendersi come due strumenti urbanistici con autonoma valenza giuridica. Se così non fosse, anche l’istituto delle norme di salvaguardia in presenza di varianti al PRG operativo ne uscirebbe completamente stravolto, anzi: espulso. Ecco perché, anche se la legge parla di un PRG articolato in una Parte Strutturale e una Parte Operativa, io preferisco sempre chiamarli PRGS e PRGO.

Dalla combinazione tra i due PRG si possono originare tre differenti situazioni giuridiche differenti.

La prima configurazione è questa: PRGS vigente, PRGO vigente, adozione di un nuovo PRGS. Questa situazione fa scattare un primo livello di salvaguardia. In questo caso si ha infatti la presenza contemporanea di due livelli strutturali del PRG. I titoli abilitativi devono essere conformi al PRGS vigente (quello “vecchio”, ma ancora vigente), e al PRGO vigente pienamente efficace. Inoltre (i titoli) non devono essere in contrasto con il PRGS adottato. A me pare di cogliere subito una possibile area di frizione, laddove le previsioni del PRGS appena adottato non trovino immediata corrispondenza con quelle del PRGO vigente, soprattutto se con le norme del PRGS non viene chiarita la prevalenza dell’uno o dell’altro. Per fare un esempio: l’adozione del PRG Strutturale potrebbe aver eliminato del tutto un’area che nel PRG Operativo è destinata a insediamenti residenziali. O abbassato delle altezze massime in un’area insediata. A me pare che in casi come questi la variante al PRG Strutturale implichi automaticamente anche una variazione del PRG Operativo. Questa, che sembra una banalità, potrebbe invece avere ricadute sul piano del procedimento e della partecipazione non del tutto banali.

La seconda configurazione è questa: PRG Strutturale nuovo (il vecchio è uscito di scena) e un PRG Operativo vigente. Generalmente il PRGO non è allineato al nuovo PRGS. Teoricamente e formalmente non siamo più in regime di salvaguardia, poiché non ci sono strumenti urbanistici adottati, ma solo approvati ed efficaci. Anche in questo caso, e in modo ancora più più incisivo che nella prima configurazione, occorre che il PRG Strutturale dica cosa si può fare o non fare nelle aree non più “allineate”, data per buona e accertata la prevalenza del PRGS. Per fare anche qui un esempio: il PRGS ha riconsegnato allo spazio rurale (aree agricole) delle aree che il PRGO vede ancora come zone insediate. Per il PRG Strutturale siamo in zona agricola: per il PRG Operativo siamo in una “vecchia” zona C. Che tipo di valutazioni deve fare chi rilascia il PdC? Il fatto che il PRG Strutturale parli in maniera teorica di individuazione in termini territoriali e non fondiari è appunto teorico, poiché molte componenti vengono definite in termini fondiari, e dunque il confine fondiario di un’area definisce in termini fondiari anche tutto ciò che le è al confine.

La terza configurazione è questa: PRGS vigente, PRGO vigente, PRGO appena adottato. Poiché si presume che la variante al PRGO sia comunque conforme al PRGS, i titoli abilitativi devono essere conformi al PRGO vigente e non in contrasto con il PRGO adottato. E’ il caso più conosciuto e semplice.

A questa prima facile disamina (purché nelle NTA si faccia un buon paragrafo di Norme transitorie), si aggiungono tre elementi di complessità: a) il tempo che può passare tra l’approvazione di un nuovo PRG Strutturale in presenza di un PRG Operativo “vecchio” (non allineato); b) il ruolo della salvaguardia nel caso in cui il vecchio PRG non sia articolato su due livelli, ma sia un PRG costruito su un unico livello, approvato ai sensi della L. 1150/1942; c) i tempi del regime di salvaguardia.

a) Si pone un problema di tempi, soprattutto nella prima configurazione. Infatti l’approvazione di un PRGS è sempre asincrono rispetto all’approvazione del PRGO. Ma non esiste alcuna norma che imponga di approvare un PRG Operativo “allineato” al PRGS entro un certo termine. Ne deriverebbe che la durata della “salvaguardia” verrebbe artatamente protratta per un tempo insostenibile. Non si tratta infatti di una salvaguardia attivata dall’adozione di un nuovo strumento urbanistico: qui abbiamo l’approvazione di un livello del PRG che non collide con le previsioni di dettaglio che sono sotto-ordinate. Che tipo di valutazioni tecniche e legislative è tenuto a fare il responsabile dell’ufficio Edilizia? Non solo il rilascio del titolo è a mio avviso problematico: lo è anche l’approvazione di un piano attuativo. Infatti e per esempio, se il PRG Strutturale avesse abbassato le altezze o ridotto le capacità edificatorie di tutta un’area, e poiché queste modifiche non sono ancora recepite dal PRG Operativo, che è quello “vecchio”, il piano attuativo deve essere conforme ai due strumenti?

b) PRG vigente ex L. 1150/1942. In questo caso non è possibile operare un discorso sulla prevalenza tra i due livelli. Il PRGS che si adotta non può incidere completamente sul PRG vigente. In poche parole: se il PRGS non ha detto nulla nel dettaglio, a mio avviso le previsioni del PRG vigente (ex L. 1150/1942), mantengono la loro efficacia fino all’approvazione del nuovo PRGO, che contiene appunto nuove previsioni di dettaglio. Il PRGS non contiene (non può contenere, secondo la LR 1/2015), elementi e contenuti che appartengono al PRGO. Ma si crea un corto-circuito: abbiamo una previsione di uno strumento sovraordinato che rimane priva di efficacia finché non viene approvato un PRGO conforme alle previsioni del PRG Strutturale. O allora, come mi pare di poter sostenere, nei casi in cui il PRGS “travolge” le previsioni del PRGO deve disciplinare questa interferenza, questa “ingerenza”. Anche in questo caso, si badi bene, non vi è alcuna norma esplicita che, che obblighi ad approvare un PRG Operativo entro un certo termine dall’approvazione del PRG Strutturale. Il che ci porta anche all’ultimo punto.

c) Ancora, e in generale: passati i tre anni di efficacia della misura salvaguardia, le previsioni urbanistiche del PRG mantengono invece la loro efficacia? Dunque l’efficacia delle previsioni adottate può permanere sine die? E può darsi dunque il caso di un rilascio del PdC difforme dalle previsioni urbanistiche adottate, dato che i tre anni di salvaguardia sono trascorsi?

L’Idea-di-città

Succede spesso in molti incontri con amici e anche con profani del settore, che a un certo punto della conversazione spunti la frase, generalmente definitiva sull’argomento: “Eh, manca un’idea di città …, una visione …”. Ed è facile convenire sul punto: si ritiene anzi di aver toccato “il” punto.
Ma che cos’è l’Idea-di-città?
Sarebbe, se non intendo male, un’idea totalizzante che prefigura, in un colpo solo, sia lo spazio che il tempo di questo nuovo spazio. Il tempo è infatti il fattore più importante nell’avere questa idea di città. Si deve trattare infatti di un tempo piuttosto lungo (almeno 20 o 30 anni). Non si può dire di avere un’Idea-di-città per i prossimi 12 mesi. Occorre onestamente darsi un orizzonte più lungo.
Ma perché dovremmo avere bisogno di questa Idea-di-città? Perché diamo valore a questo concetto? Non siamo forse prigionieri di una sorta di vizio di origine? Di un vizio demiurgico? Non ci lasciamo sempre abbindolare dal “canto delle sirene”? L’architetto come un Dio più piccolo, capace di prefigurare prima e di figurare poi lo sviluppo di una città nei prossimi 30 anni? In questo caso il pianificatore, il politico, l’urbanista sono molto simili: difficile distinguere, al di là della tecnicalità che l’urbanista apporterà successivamente, una differenza ontologica tra queste figure. L’urbanista partecipa spesso e fin dalle prime battute alle discussioni sul destino della città.
E’ ancora valido questo concetto, questo paradigma? E’ ancora utile, ancora fertile? Negli ultimi anni è servito? O, domanda scandalosa: è mai servito nella storia della città?
Lo strumento tecnico di questa volontà demiurgica è il PRG. Le varianti sono l’indicatore sintetico che questa volontà si è scontrata con la realtà, con le sue dinamiche, con i suoi tempi …
Le varianti sono un indicatore della rigidità del PRG. Si dirà che lo strumento è ancora valido e che è stato usato male. Può essere. Ma allora dobbiamo ammettere che abbiamo avuto una schiera di amministratori-urbanisti di pessima levatura negli ultimi anni. O lo strumento non è perfettamente adeguato o l’artigiano non è capace ad usarlo. O un mix, certo. Ma bisognerebbe fare una riflessione più radicale sul tema.
Bisognerebbe impostare una vera e profonda ricerca storica per vedere quanto i PRG sono stati modificati nella storia della città, quando e perché. Non parlo solo degli ultimi anni. Io dico: risaliamo pure indietro nella storia della città, anche molto indietro, e vediamo quando e dove e quanto si è dovuta modificare rispetto a una “volontà di piano”. Una ricerca universitaria seria, con una gran mole di dati, di date, di esempi, di esempi diversi su scale diverse. E contestualizzando anche le dinamiche e le decisioni in funzione del valore di alcuni concetti. Non possiamo nasconderci per esempio (ne cito uno per tutti), che il tempo aveva un valore e paradossalmente una “durata” diversa anche solo 50 anni fa rispetto a oggi.
Onestamente, siamo ancora in grado di immaginare lo sviluppo di una città nei prossimi 30 anni? E la domanda ancora più scandalosa: siamo mai stati in grado? O il nostro rito del PRG, con la liturgia dei Piani Particolareggiati, si è spento nel tempo, si è infranto contro le resistenze delle logiche insediative, di volontà che hanno scavalcato il potere e la competenza locale?
O allora le nostre città sono andate avanti nella loro storia, malgrado il PRG, malgrado il mito dell’Idea-di-città?
La città si sarebbe allora adeguata invece ai vari accadimenti puntuali (nello spazio e nel tempo), che la realtà ha imposto alla città? La città si è modificata a seguito di questi grandi accadimenti (frane, alluvioni, sismi, ma anche ferrovie, autostrade, porti, tunnel, industrie, carceri, caserme, ecc.), qualche volta in maniera fragile, qualche con inerzia (tollerando), qualche volta in maniera anti-fragile.
Forse più che un’Idea-di-città, ci sarebbero state delle grandi idee già localizzate, e il PRG avrebbe cercato di adeguarsi a queste idee di sviluppo. Tra l’altro, come ben sa chi frequenta un po’ la materia, le varianti al PRG passano in Consiglio Comunale, prima di finire sul tavolo dell’urbanista. E dunque l’accoglimento di queste idee di sviluppo (la maggior parte sono idee di sviluppo infrastrutturali o produttive: l’abitazione seguirà), richiede già una valutazione sociale, economica, politica, da parte del potere locale.
La tesi finale è insomma che il rapporto tra il PRG e le Grandi Idee Localizzate (mi si passi provvisoriamente la locuzione), sia stato poco studiato (intendo studiato con un corredo di dati pluridisciplinari e non solo sotto il profilo della Storia della città), e che intuitivamente questo rapporto veda il PRG molto in sofferenza e sempre alla rincorsa della vita.

Prime riflessioni sulla DGR Umbria 41/2018

Si tratta della preadozione di un testo normativo che è volto a  consentire la ricostruzione delle zone terremotate.

Propongo qui alcuni primi spunti di riflessione, postando il disegno di legge con a fianco alcune notazioni.  In questa piccola premessa fuori dal testo invece avanzo due riflessioni generali. La prima è che forse il testo potrebbe prevedere un Titolo per la modifica di alcune leggi e regolamenti regionali in urbanistica, edilizia e materie correlate. Due piccoli argomenti potrebbero essere trattati. Il primo è la possibilità di ripristinare distanze inferiori ai 10 m tra edifici in caso di piani attuativi con previsioni planovolumetriche. E ciò in armonia con l’ultimo comma dell’art. 9 del DM 1444/1968, che lo ha sempre consentito. Il secondo è sulla procedura prevista in questo disegno di legge al co.12 dell’art. 13. Vi si prevede la procedura di contestuale variante sia per la parte strutturale che per la parte operativa del PRG per varianti che attengano sia allo strutturale che all’operativo. Ora, a meno di non limitarsi a varianti che riguardano esclusivamente lo Spazio Rurale, tutte le varianti allo strutturale hanno ricadute anche sull’operativo, essendo legate da un nesso di consequenzialità e di conformità. Mi chiedo dunque se ormai non sia il caso di riportare il PRG a un unico livello di articolazione (come conosciuto con la L. 1150/1942), o allora di mantenere una certa articolazione, riducendo però a UNO il procedimento di approvazione. Si tratta insomma di “plasticizzare” il PRG costruendo già degli elementi più rigidi e degli elementi cedevoli. Non credo di dire cose straordinarie. La LR 1/2015 già prefigura infatti, a fronte di un PRG articolato su due livelli, tre tipi di varianti:

  1. La variante al PRGS ordinaria
  2. La variante al PRGS “semplificata” attraverso procedura ex art. 32 co. 3
  3. La variante al PRGO

Credo che allora sarebbe forse più semplice avere un unico procedimento del PRG, dove si disegna tutto il piano, dove si fa una unica valutazione ambientale e di incidenza (nel caso). Dove si lascia la plasticità del piano su tre livelli e procedimenti differenti. Alcune varianti seguono il procedimento originario di formazione del PRGS: DP, VAS, Conferenza istituzionale. Queste sono limitate a alcuni casi tipizzati, come ad esempio: aumento della superficie occupata dall’insediato, riperimetrazione di vincoli, ecc. Alcune altre hanno un procedimento semplificato ex art. 32 co. 3 e sono limitate ad alcuni casi. Altre ancora sono solo di competenza comunale. In questo modo le previsioni “statutarie” possono resistere un po’ meglio alle consuete esigenze di modificare il PRG, e potrebbero essere poste e approvate con l’aiuto conoscitivo della Regione, senza avere la solita ipertrofia (spesso ridondante), di Quadri Conoscitivi, molto costosi in termini di tempo e soldi per i Comuni, specie per quelli più piccoli.

Infine sarebbe comodo ai fini della lettura evidenziare da subito, nella rubrica, gli articoli che si applicano a tutti i Comuni e quelli che invece restano riservati a Comuni particolari.

DGR n. 41 del 15 gennaio 2018 bmb

SUAP in variante al PRG – Rapporto tra norma regionale e norma statale e titolarità a presentare l’istanza

Recentemente, per motivi professionali, ho dovuto affrontare l’argomento del progetto di un’attività commerciale in variante al PRG vigente in un comune umbro. Le difficoltà erano date dal rapporto gerarchico tra la norma nazionale (DPR 160/2010) e quella regionale (LR 1/2015 e RR 2/2015). In questo breve scritto tento di dare un contributo di chiarezza operativa.

Innanzi tutto il rapporto tra la normativa nazionale e quella regionale. Benché sia nata una querelle tra coloro che vedono la norma del DPR molto incisiva (perché emanata ai sensi del DLgs. 112/1998), ritengo che in Umbria il rapporto sia stato inteso in maniera pienamente concorrenziale. In ogni caso, non ne voglio fare una questione dei principi di diritto (non ne ho le competenze), e fletterò la norma secondo una visione molto quotidiana, prosastica. La normativa nazionale si limita a indicare alcuni punti fissi, elencati all’art. 2 del DPR 160/2010. In alcun punto si esplicita in maniera chiara la prevalenza e la prescrittività della norma nazionale rispetto a quella regionale. Anzi, in più punti viene esplicitamente ribadita la salvezza (“fatta salva …”) della relativa disciplina regionale. In estrema sintesi, il Decreto dice quali sono le finalità e richiama i termini entro i quali il procedimento si deve chiudere. E sono quelli incardinati nella L. 241/1990. Per il resto si lascia ampia autonomia a Regioni, Camere di Commercio e Comuni al fine di promuovere la realizzazione, la modifica, l’ampliamento di attività produttive (in senso ampio).

L’autonomia della disciplina regionale è ribadita nei fatti (e nel diritto, ovviamente), anche dalla LR Umbria 1/2015 vigente (e mai impugnata dal Governo per questi aspetti). L’art. 32 co. 11 della legge regionale elimina per esempio l’esclusione del procedimento dell’art. 8 che il Decreto aveva posto per le medie e le grandi strutture di vendita. Dunque queste sono possibili in Umbria. E sono state già realizzate, anche in applicazione della LR 1/2015.

Detto ciò, vediamo chi ha titolo a presentare l’istanza ex art. 8 DPR 160/2010. La lettura “stretta” dell’ultima frase dell’art. 8 del citato decreto presidenziale potrebbe trarre in inganno. La frase è questa: “Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.” Sembrerebbe dunque che l’interessato debba avviare e concludere i lavori relativi al progetto. E la cosa ha un suo senso. Tuttavia la frase non finisce dopo la parola “richiedente”, ma continua dicendo “secondo le modalità previste dall’art. 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.” Cioè secondo le modalità con cui normalmente si realizzano gli interventi sottoposti a Permesso di Costruire.

Ora, l’art. 15 del DPR 380/2001 è rubricato: “Art. 15 (R) – Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire”. Tra l’altro la lettera R messa tra parentesi affievolisce ancora l’incisività della norma poiché la porta a livello regolamentare e non legislativo (e infatti anche in questo caso la regione Umbria ha legiferato diversamente, seppure per fasi transitorie). In ogni caso, come è chiaro leggendo tutto l’articolo, questo intende solo fissare i termini di inizio e di fine dei lavori, e non disciplinare la titolarità a presentare l’intervento, che si trova in altra sede.

Che cosa ha voluto fare il decreto presidenziale con l’ultima frase dell’art. 8? Ricondurre a mio avviso l’esito della conferenza dei sevizi (la determinazione dirigenziale finale), a un istituto tipizzato e ben noto qual è quello del Permesso di Costruire, per fissare dei termini certi di inizio e di fine lavori.

Questo perché si erano verificati dei casi in cui era stata approvata la variante urbanistica e la convenzione allegata al progetto aveva disposto dei termini assimilabili a quelli di un piano attuativo (10 anni), per realizzare l’intervento, differendo nel tempo quindi l’attuazione di un progetto che era stato chiesto in deroga al PRG per evidenti e dimostrate necessità imprenditoriali impellenti (nuova attività o ampliamento dell’attività esistente), insinuando più di un dubbio sulla reale necessità di un procedimento acceleratorio e derogatorio.

L’ultima frase dell’art. 8 del DPR 160/2010 non ha secondo me innovato nulla rispetto alla titolarità di chi può presentare l’istanza e di come si conducono i lavori. Né ha espunto dall’ordinamento vigente l’istituto della volturazione del Permesso di Costruire. Né ha espunto dall’ordinamento vigente la possibilità di firmare congiuntamente un’istanza di Permesso di Costruire. Né ha espunto dall’ordinamento vigente la possibilità di firmare un’istanza di PdC a chi abbia diritto reale su un terreno. Si noti che il DPR parla tra l’altro di richiedente: nemmeno di “chi abbia titolo”, che è la formula generalmente usata per indicare chi deve realizzare un intervento edficatorio.

La lettura così stretta della norma si presterebbe poi a un effetto curioso in caso di variazione del soggetto giuridico. Se infatti il richiedente facesse acquisizioni, cessioni di ramo d’azienda, fusione, ecc., esso non sarebbe più (a rigore), lo stesso soggetto. Quindi una norma derivata da un Decreto presidenziale impedirebbe a una società, per un tempo stimabile di 4 anni, di fare alcun movimento societario (fusioni, cessioni, ecc.).

L’effetto paralizzante della interpretazione letterale di questa norma è aumentata poi dal caso (astrattamente sempre possibile), di fallimento della ditta che ha fatto istanza e ha avviato i lavori, ma che, ovviamente, non li ha conclusi. Non si capisce come il richiamo all’art. 15 del DPR 380/2001 del DPR 160/2010 potrebbe risolvere tutti questi casi.

Se il legislatore avesse voluto stringere così fortemente sul soggetto interessato, avrebbe ben potuto farlo all’art. 9 del decreto 160/2010, dove ha previsto una disciplina del collaudo piuttosto puntuale e incisiva. In quell’occasione avrebbe potuto controllare e sanzionare. Ma non lo ha fatto.

E’ evidente allora, che nulla è innovato rispetto alla disciplina ordinaria del Permesso di Costruire.Tra l’altro tutto l’art. 8 non si applica alle strutture di vendita, come recita il comma 3, facendoci tornare alla normativa regionale. Che infatti con l’art. 102 co. 1 lett. g) del RR 2/2015, risolve definitivamente la materia. “g) interventi relativi ai procedimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.).”E’ evidente dunque che il Comune, in caso di istanza da parte di un’impresa che voglia realizzare un’attività in variante al PRG, debba limitarsi a verificare se ci sono le condizioni urbanistiche e edilizie per consentire l’intervento, e non entrare nel ginepraio delle questioni societarie. Deve a mio avviso verificare tre condizioni: 1. se il PRG soddisfa o meno le intenzioni dell’impresa, 2. se l’impresa è veramente un’impresa (se sia in attività e al massimo se il suo oggetto sociale comprenda l’attività), 3. se l’impresa ha titolo per un intervento su quel terreno (o in caso di diversità di soggetti se il proprietario del terreno acconsente). Restando come sempre fermi i diritti di terzi.****

Art. 8 DPR 160/2010

Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici

1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insuffi cienti, fatta salva l’applicazione della relativa disciplina regionale [neretto mio] l’interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14 -quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l’assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

[….]

3. Sono escluse dall’applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.

Art. 32 co. 6 LR 1/2015

6. Nel caso di procedimenti per i quali è previsto il ricorso a conferenze di servizi che comportano variazione degli strumenti urbanistici generali, le conferenze medesime tengono luogo dell’adozione della variante ed assolvono anche alle funzioni previste dagli articoli 23, 24, 25, e 29 per la conferenza di copianificazione e per la conferenza istituzionale. La potestà provvedimentale degli enti interessati si esprime nell’ambito della conferenza, in base alle competenze previste dal presente TU, nel rispetto dei tempi del procedimento previsti dalla l.r. 8/2011. I tempi di deposito e pubblicazione delle relative varianti e di tutti i procedimenti previsti dal presente TU sono ridotti della metà. Entro tali termini i soggetti di cui all’articolo 24, comma 3, possono presentare valutazioni e proposte in merito alla variante. Per i procedimenti di cui all’articolo 8 del d.p.r. 160/2010 il comune, entro e non oltre venti giorni dalla presentazione della proposta progettuale di intervento, si esprime sull’insufficienza delle aree previste dallo strumento urbanistico generale, o sull’eventuale inadeguatezza delle previsioni medesime rispetto alle esigenze localizzative e dimensionali dell’impianto produttivo o per servizi rappresentate nella proposta stessa.

Art. 32 co. 11 LR 1/2015

11. I procedimenti di cui all’articolo 8 del d.p.r. 160/2010, come disciplinati al comma 6, si applicano a tutte le attività produttive e per servizi.

Norme di salvaguardia in Umbria: qualche dubbio.

Ritengo che con l’articolazione del PRG su due livelli, comunemente detti Strutturale (PRGS) e Operativo (PRGO), l’istituto delle norme di salvaguardia debba subire un raffinamento logico e forse anche giuridico. Si veda già, qui di seguito, come varia e si articola il semplice istituto in considerazione i due livelli del PRG.

Sfioro appena l’argomento, con l’intenzione di tornarci in un’altra sede: mi sembra che, data l’autonomia procedimentale e l’assenza dell’obbligo di provvedere ad approvare anche il PRG Operativo una volta approvato il PRG Strutturale, questi due livelli della pianificazione debbano intendersi come due strumenti urbanistici con autonoma valenza giuridica. Se così non fosse, anche l’istituto delle norme di salvaguardia in presenza di varianti al PRG operativo ne uscirebbe completamente stravolto, anzi: espulso.

PRGS VIGENTE

PRGO VIGENTE

PRGS IN PROGRESS

PRGO IN PROGRESS

NOTE

No

No

Prima configurazione stabile

No

Adozione nuovo PRGS – Configurazione A

No

No

Approvazione nuovo PRGS – Configurazione B

No

Adozione nuovo PRGO – Configurazione C

No

No

Nuova configurazione stabile

Se si eliminano le configurazioni di partenza e di arrivo, “stabili”, la matrice si semplifica come segue.

PRGS VIGENTE

PRGO VIGENTE

PRGS IN PROGRESS

PRGO IN PROGRESS

NOTE

No

Configurazione A

No

No

Configurazione B

No

Configurazione C

Questa matrice fa comprendere come la nuova articolazione su due livelli del PRG (PRG Strutturale e PRG Operativo), conduca ad avere almeno tre regimi di salvaguardia differenti.

Infatti l’adozione del PRGS (Configurazione A), fa scattare un primo livello di salvaguardia. In questo caso si ha la presenza contemporanea di due livelli strutturali del PRG. I titoli abilitativi devono essere conformi al PRGS vigente (che è ancora quello “vecchio”), e al PRGO, quest’ultimo ancora pienamente efficace. Inoltre (i titoli) non devono essere in contrasto con il PRGS adottato. Tutto ciò si desume dall’art. 120 della LR 1/2015. A me pare di cogliere subito una possibile area di frizione, laddove le previsioni del PRGS appena adottato non corrispondano con quelle del PRGO vigente, soprattutto se con le norme del PRGS non viene chiarita la prevalenza dell’uno o dell’altro. Per fare un esempio: l’adozione del PRG Strutturale potrebbe aver eliminato del tutto un’area che nel PRG Operativo è destinata a insediamenti residenziali. O abbassato delle altezze massime in un’area. Mi sembra insomma che una variante al PRG Strutturale implichi automaticamente anche una variazione del PRG Operativo. Questa, che sembra una banalità, potrebbe invece avere ricadute sul piano del procedimento e della partecipazione non del tutto banali.

Ancora: passati i tre anni di efficacia della salvaguardia, le previsioni urbanistiche del PRG mantengono invece la loro efficacia? Dunque l’efficacia delle previsioni adottate può permanere sine die? E può darsi dunque il caso di un rilascio del PdC difforme dalle previsioni urbanistiche adottate, dato che i tre anni di salvaguardia sono trascorsi?

La Configurazione B scatta invece quando entra pienamente in vigore il PRG Strutturale prima solo adottato, e quindi con la sua pubblicazione al BUR. Nel momento in cui il nuovo PRGS acquista efficacia, il vecchio PRGS deve uscire di scena. Abbiamo un PRG Stutturale nuovo e un vecchio PRG Operativo, che potrebbe non essere più allineato. Anzi: questo è il caso più probabile. Teoricamente non siamo più in regime di salvaguardia, poiché non ci sono strumenti urbanistici adottati, ma solo approvati ed efficaci. Anche in questo caso, e in modo ancora più più incisivo che nella Configurazione A, occorre che il PRG Strutturale dica cosa si può fare o non fare nelle aree non più “allineate”, non più conformi. Il PRG Operativo dice cose diverse dal PRG Strutturale: che tipo di valutazioni deve fare chi rilascia il PdC? Per quanto tempo può (r)esistere questo modello che prevede contemporaneamente cose diverse?

La Configurazione C scatta invece quando viene adottato un nuovo PRGO. In questo caso siamo in una variante al PRG Operativo. Poiché si presume che la variante al PRGO sia comunque conforme al PRGS, i titoli abilitativi devono essere conformi al PRGO vigente e non in contrasto con il PRGO adottato. E’ il caso più conosciuto e semplice.

A questa prima facile disamina (purché nelle NTA si districhi la matassa della prevalenza), si aggiungono due elementi di complessità: a) il tempo che può passare tra l’approvazione di un nuovo PRG Strutturale in presenza di un PRG Operativo “vecchio” (non allineato); b) il ruolo della salvaguardia nel caso in cui il vecchio PRG non sia articolato su due livelli, ma sia un PRG costruito su un unico livello, approvato ai sensi della L. 1150/1942.

a) Si pone un problema di tempi. Infatti l’approvazione di un PRGS è sempre asincrono rispetto all’approvazione del PRGO. Ma non esiste alcuna norma che imponga di approvare un PRG Operativo “allineato” al PRGS entro un certo termine. Ne deriverebbe che la durata della “salvaguardia” viene artatamente protratta per un tempo insostenibile. Non si tratta infatti di una salvaguardia attivata dall’adozione di un nuovo strumento urbanistico: qui abbiamo l’approvazione di un livello del PRG che non collide con le previsioni di dettaglio che gli “stanno sotto”. Che tipo di valutazioni tecniche e legislative è tenuto a fare il responsabile dell’ufficio PdC? Non solo il rilascio del titolo è a mio avviso problematico: lo è anche l’approvazione di un piano attuativo. Infatti e per esempio, se il PRG Strutturale ha abbassato le altezze o ridotto le capacità edificatorie di tutta un’area, queste modifiche non sono ancora recepite dal PRG operativo, che è quello “vecchio”. Il piano attuativo deve essere conforme ai due strumenti?

b) PRG vigente ex L. 1150/1942. In questo caso non è possibile operare un discorso sulla prevalenza tra i due livelli. Il PRGS che si adotta non può incidere completamente sul PRG vigente. In poche parole: se il PRGS non ha detto nulla nel dettaglio, a mio avviso le previsioni del PRG vigente (ex L. 1150/1942), mantengono la loro efficacia fino all’approvazione del nuovo PRGO, che contiene appunto nuove previsioni di dettaglio. Il PRGS non contiene (non può contenere, secondo la LR 1/2015), elementi e contenuti che appartengono al PRGO. Di conseguenza, dobbiamo accettare che ci sia un PRGS ex LR 1/2015 e un PRG ex L. 1150/1942. Anche in questo caso, si badi bene, non vi è alcuna norma esplicita che, che obblighi ad approvare un PRG Operativo entro un certo termine dall’approvazione del PRG Strutturale.

Le parole del Piano

L’analisi di alcune parole ricorrenti nella LR 1/2015 e nel RR 2/2015 forniscono l’occasione per vedere se sia possibile semplificare la terminologia usata e per fare una riflessione in ordine ai livelli di pianificazione previsti oggi in Umbria.

Nonostante il buon lavoro fatto già in occasione della redazione della LR 1/2015 con la conseguente riduzione di una gran parte della normativa previgente, considerando tra l’altro che il teso unico non poteva innovare completamente la materia, occorrerebbe oggi passare a una maggiore precisione terminologica. Alcune parole molto importanti per il lavoro dei tecnici umbri in generale e per gli urbanisti in particolare, vengono usate nella LR 1/2015 e nel RR 2/2015 spesso in maniera poco precisa. Qui di seguito prendo in considerazione le parole Ambito, Insediamento, Situazioni insediative, Macroaree e ne verifico l’uso all’interno dei testi fondamentali oggi in materia: LR 1/2015 e RR 2/2015.

La parola Ambito  viene usata con le seguenti accezioni, nei due testi:
1. Ambito come superficie, come area.
2. Ambito come cornice di applicazione della norma. (Finalità e ambito di applicazione della norma)
3. Ambito come spazio di autonomia procedimentale (nell’ambito della Conferenza di servizi, ecc.)
4. Ambito come spazio di autonomia normativa e organizzativa (I Comuni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa)
5. Ambito come insieme di persone (nell’ambito della Community Network regionale)
6. Ambito come spazio virtuale (nell’ambito del portale)

La prima accezione (Ambito come Area), viene poi declinata in molti altri modi:
a) Ambito territoriale
b) Ambito di salvaguardia
c) Ambito urbano
d) Ambito dello spazio rurale
e) Ambito del PRG
f) Ambito di trasformazione
g) Ambito di Rivitalizzazione Prioritaria (ARP)

Solo queste ultime due vengono definite in maniera esplicita. Tra l’altro “Ambito” pare essere una categoria logica e spaziale di secondo grado rispetto all’”insediamento”.
f) L’Ambito di trasformazione all’art. 7 co. 1 punto 7 lett. q) della LR 1/2015: “ambito di trasformazione”, parti di insediamenti esistenti, di suoli oggetto di previsioni urbanistiche non attuate, anche non contigue, delimitati dal PRG, parte operativa, attuati con uno o più piani attuativi.
g) Gli ambiti di rivitalizzazione prioritaria (ARP) all’art. 60 co. 1 lett. a) della LR 1/2015: aree, delimitate dai comuni, prevalentemente all’interno dei centri storici, che presentano necessità di riqualificazione edilizia, urbanistico, ambientale, economico, sociale e funzionale e pertanto costituiscono luoghi prioritari da rivitalizzare.

Ora, è pur vero che il contesto riesce nella maggior parte dei casi a disambiguare il senso, tuttavia in qualche frangente l’uso poco accurato di questi termini porta a risultati particolari. Si veda per esempio l’art. 59 co. 3: “Gli interventi di cui sopra possono comportare anche la modifica della destinazione d’uso in atto in un edificio esistente nell’ambito dell’insediamento”, o l’art. 91 co. 7: “[…] è consentita nell’ambito dell’azienda previa presentazione al comune di piano aziendale.”

La stessa difficoltà ritroviamo per i termini “insediamenti” e le “situazioni insediative”.
Con una formula poco felice, perché ricorsiva e perché introduce ancora un altro termine (tessuti), l’art. 7 co. 1 punto 7 lett. p) della LR 1/2015 definisce le “situazioni insediative e insediamenti del PRG”, come gli insediamenti caratterizzati da trasformazioni territoriali e tessuti insediativi per i quali il PRG definisce l’insieme delle caratteristiche di gestione e le modalità di intervento. Non si comprende, da questa prima enunciazione, se i due termini (insediamenti e situazioni insediative),debbano intendersi come assolutamente fungibili o se invece debbano essere intesi come distinti.

In sintesi, per gestire fenomeni che hanno tutti a che fare con la superficie abbiamo, nella LR 1/2015 e nel RR 2/2015, i termini che seguono:
1. Spazio
2. Aree
3. Zone
4. Tessuti
5. Parti
6. Macroaree
7. Insediamenti
8. Situazioni insediative
9. Suoli
10. Ambiti

In via preliminare è inevitabile chiedersi se abbiamo la reale necessità di tutta questa ricchezza terminologica, considerando che gli stessi termini non sono mai compiutamente definiti.
In secondo luogo occorre poi verificare, comunque, se esiste un’articolazione logica tra questi e quale sia il loro momento applicativo e la loro efficacia.

Dalla definizione data dall’art. 7 della LR 1/2015 pare di capire che l’Ambito di trasformazione sia una sottoclasse dell’Insediamento esistente. Ne deriva tra l’altro che esistono (dovrebbero esistere), Ambiti che non sono di trasformazione, che tuttavia non sono mai definiti. In ogni caso questi Ambiti sono delimitati dal PRG Parte Operativa, come disposto a chiare lettere dal citato art. 7.
Pare derivarne, in via deduttiva, che gli insediamenti siano individuati e definiti dal PRG Parte Strutturale. A ciò condurrebbe anche la lettura “piana” dell’art. 21 della LR 1/2015:
Il PRG parte strutturale, identifica, in riferimento ad un’idea condivisa di sviluppo socio-economico e spaziale e mediante individuazione fondiaria, [….]
d) gli insediamenti esistenti e gli elementi del territorio che rivestono valore storico-culturale di cui all’articolo 96 e le eventuali relative fasce di rispetto;
e) gli insediamenti esistenti non aventi le caratteristiche di cui alla lettera d);
[….]
g) individua, in continuità con l’insediamento esistente, aree che classifica come zona agricola utilizzabile per nuovi insediamenti e stabilisce i criteri cui il PRG, parte operativa, deve attenersi nella relativa disciplina urbanistica, nonché criteri che riguardano l’assetto funzionale e morfologico da perseguire, nel rispetto del contenimento del consumo di suolo di cui all’articolo 95, comma 3;

A completare l’articolazione, la concatenazione logica (e la difficoltà), interviene l’art. 89 co. 1 del RR 2/2015: “Il PRG, parte operativa, in attuazione delle disposizioni previste agli articoli 7, comma 1, lettera p), e 22 del TU, individua e disciplina le parti del territorio comunale costituenti le diverse situazioni insediative distinte in insediamenti esistenti o di nuova previsione, secondo la disciplina del Titolo IV del TU e degli articoli 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 delle presenti norme regolamentari.

Pensavamo che l’art. 21 della LR 1/2015 avesse sistemato una volta per tutte le cose, lasciando l’incombenza degli insediamenti al PRG Strutturale, e invece qui assistiamo a un nuovo rovesciamento.

Da questa breve analisi si posso trarre almeno due conseguenze.
La prima: è possibile (e dunque necessario, oggi), semplificare e curare i termini usati nella legge, definendo espressamente gli stessi e il loro momento operativo. Se si vuole insomma fornire una griglia lessicale a tutti Comuni della Regione, e con ciò una guida operativa, occorre che questa sia più semplice e più precisa. O allora si fa una scelta di campo affatto diversa, e si lascia la definizione degli aerali ai singoli Piani Regolatori, chiarendo solo i criteri con cui queste superfici debbono essere individuate e definite.

La seconda, che è la riflessione a latere: nonostante si dica correntemente che il PRG Strutturale non è conformativo (o non dovrebbe esserlo), in realtà esso lo è, e da subito. E ciò sia per previsione espressa di alcune componenti tra cui quelle appena citate (spazio rurale, vincoli, rischio, ecc.), sia perché l’individuazione fondiaria di una superficie comporta che anche il suo complemento sia necessariamente definito in termini fondiari. Se di una totalità formata da A + B individua in termini fondiari A, risulta definito, anche per semplice differenza, il complemento B. La fissazione di indici edificatori (sebbene in un range) e la limitazione delle altezze ex art. 95 co. 5, chiudono di fatto i gradi di libertà teoricamente lasciati al PRG Operativo. Il PRG Strutturale dice cioè quasi tutto.
Ne deriva che l’unico grado di libertà che rimane al PRG Operativo è dunque quello del disegno e della localizzazione di alcune funzioni all’interno di insediamenti esistenti privi di interesse storico-culturale (le vecchie Zone B e Zone C), e sempre, comunque, all’interno dei limiti ricordati sopra (indici, altezze, ecc.). Se a questo stato di fatto si aggiunge che la VAS condotta nel PRG Strutturale obbliga spesso ad una ulteriore precisione e definizione dei contenuti circa le trasformazioni previste (edificato, altezze, infrastrutture, colori ammessi, profili del terreno, opere di mitigazione), viene da chiedersi se l’articolazione del PRG su due livelli abbia ancora un senso.

P.S. Per chi vuole la completezza dell’informazione, allego qui sotto l’elenco delle ricorrenze dei termini e alcuni estratti della norma.

Macroaree:

art. 18 co. 3 LR11/2005.

art. 32 co.4 lett. a): ambiti, macroaree, insediamenti esistenti e di nuova previsione,

Ambiti.

art. 12 co. 1 lett. c):  agli ambiti locali di pianificazione paesaggistica con specifiche normative d’uso

art. 21 co. 3: ambiti di salvaguardia proporzionati all’interesse della infrastruttura

art. 22 co. 1 lett. d): gli ambiti per nuovi insediamenti.

art. 24 co. 2 lett. b):  ambiti territoriali contermini

art. 32 co.4 lett. a): ambiti, macroaree, insediamenti esistenti e di nuova previsione,

art. 32 co. 5: ambiti di trasformazione

art. 37: ambiti di trasformazione

art. 38 co. 4: Ambiti di Rivitalizzazione Prioritaria

art. 40: ambiti di trasformazione entro i quali attuare la perequazione

art. 47: ARP

art. 51 co. 6: ambiti tutelati

art. 60 co. 1 lett. a) ambiti di rivitalizzazione prioritaria (ARP): aree, delimitate dai comuni, prevalentemente all’interno dei centri storici, che presentano necessità di riqualificazione edilizia, urbanistico, ambientale, economico, sociale e funzionale e pertanto costituiscono luoghi prioritari da rivitalizzare;

art. 65: ARP

art. 79 co. 3: ambiti tutelati ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004,

art. 80 co. 1 lett. c): ambiti urbani

art. 83 co. 2:  ambiti di massima tutela floristico-vegetazionale

art. 83 co. 4: ambiti per attività residenziali, produttive e per servizi,

art. 83 co. 5: ambiti che richiedono particolare tutela.

art. 86 co. 1: ambiti caratterizzati da aree di particolare interesse geologico e da singolarità geologiche

art. 86 co. 4: ambiti delle singolarità geologiche

art. 86 co. 5: 

art. 87 co. 2: recepisce le aree di studio del piano regionale di cui al comma 1 e, in relazione alle risultanze delle ricerche compiute nel territorio, ne amplia gli ambiti di riferimento

art. 89 co. 3: ambiti territoriali

art. 95: Ambiti urbani

art. 95 co. 2 lett. a)

art. 100 co. 3: ambiti territoriali di cui al comma 2,

art. 104: ambiti dello spazio rurale di cui alla Sezione III e negli ambiti per insediamenti di cui all’articolo 95,

art. 106 co. 2: ambiti individuati nell’Atlante dei Siti di Attenzione per il Rischio Idrogeologico

art. 106 co. 2: ambiti di pericolosità

art. 106 co. 4 lett. i): ambiti estrattivi dismessi

art. 107 co. 1: ambiti con acquiferi di rilevante interesse regionale

art. 107 co. 1: ambiti delle aree di salvaguardia

art. 127 co. 1:  ambiti ove non sono presenti collettori fognari comunali,

art. 130 co. 5: ambiti intercomunali interessati da sviluppo degli insediamenti abitativi, produttivi e per servizi

art. 133 co. 1 lett. n): ambiti di rivitalizzazione prioritaria

art. 153 co. 1: ambiti o immobili di maggior valenza storico-architettonica, naturalistico-paesaggistica e urbanistica,

art. 185 co. 1 lett. c): ambiti territoriali

art. 264 co. 11:  ambiti “F” degli insediamenti che interferiscono con gli altri ambiti del Piano, nel rispetto dei seguenti criteri …

art. 270 co. 3: ambiti territoriali

art. 140 co. 3 RR 2/2015 RR 2/2015: Qualora il vigente regolamento comunale per l’attività edilizia contenga norme a valenza urbanistica sulle superfici utili coperte, sul volume o sulle altezze massime delle zone omogenee dello strumento urbanistico generale vigente, tali norme possono essere trasferite nelle normative tecniche di attuazione delle zone o degli ambiti del PRG interessati senza necessità di variante urbanistica ma con le procedure di adozione e approvazione cui all’articolo 31, comma 1 del TU.

Ambito

art. 7 co. 1 punto 7 lett. q):  “ambito di trasformazione”, parti di insediamenti esistenti, di suoli oggetto di previsioni urbanistiche non attuate, anche non contigue, delimitati dal PRG, parte operativa, attuati con uno o più piani attuativi;

Art. 40 co. 2 lett. b):  per parti di ambito o di situazioni insediative,

Art. 40 co. 2 lett. d): opere esterne all’ambito stesso, [di trasformazione]

Aere. 59 co. 3: anche la modifica della destinazione d’uso in atto in un edificio esistente nell’ambito dell’insediamento,

art. 68 co. 2:  l’ambito territoriale [definizione per programma urbano complesso]

art. 77 co. 2: dell’ambito urbano,

art. 83 co. 2 lett. b): loro mantenimento rientri nell’ambito dell’attività produttiva;

art. 91 co. 7: è consentita nell’ambito dell’azienda previa presentazione al comune di piano aziendale.

art. 97 co.1 lett. a): ambito urbano

art. 102: ambito aeroportuale regionale

art. 113 co. 9: nell’ambito del portale e della banca dati di

art. 113 co. 9: nell’ambito della Community Network regionale di cui all’articolo 10 della l.r. 8/2011.

art. 132 co. 5: Nell’ambito degli insediamenti di cui all’articolo 93

art. 236 co. 1: Un’area possiede i caratteri dell’edificabilità di fatto se, nell’ambito territoriale in cui l’area stessa è inserita, …

art. 251 co.3 lett. a): progetti e programmi di ambito sovracomunale;

art. 258 co. 5: possono essere individuati in sede di variante, come ambito agricolo per la riqualificazione degli edifici medesimi,

art. 264 co. 4: Il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori nell’ambito dei piani attuativi le cui convenzioni siano state stipulate al 31 dicembre 2012 sono prorogati di tre anni.

art. 17 co. 3 RR 2/2015: 1) per la parte delle murature d’ambito esterno, siano esse pareti portanti o tamponature, che ecceda i centimetri 30 di spessore al finito.

art. 48 RR 2/2015: Nell’ambito degli insediamenti di cui all’articolo 93, …

Insediamenti

art. 7 co. 1 punto t lett p): “situazioni insediative e insediamenti del PRG”, sono gli insediamenti caratterizzati da trasformazioni territoriali e tessuti insediativi per i quali il PRG definisce l’insieme delle caratteristiche di gestione e le modalità di intervento. Le caratteristiche e le tipologie degli insediamenti sono definite dalle norme regolamentari di cui al Titolo II, Capo I, Sezione IV;

art. 7 co.1 punto t lett. r): “centri storici”, gli insediamenti esistenti che rivestono valore storico, culturale, artistico, ambientale e paesaggistico;

art. 36 co. 1: Tutte le zone a insediamenti i

art. 88 co. 1 lett. a):  spazio rurale: è la parte del territorio regionale comprendente le aree agricole e le aree boscate, caratterizzata da edifici sparsi, non compresi negli insediamenti residenziali, produttivi e per servizi di cui alle norme regolamentari Titolo II, Capo I, Sezione IV, nonché ricomprendente gli insediamenti umani caratterizzati dalla integrazione dei valori storico- architettonici-paesaggistici delle singole opere con quelli prodotti dalla conformazione dell’insediamento e della modellazione del territorio;

art. 96 co. 1:  Le aree e gli insediamenti di valore storico [quindi c’è una differenza]

art. 97 co. 1 lett. b): all’interno degli insediamenti urbani, [ce ne sono altri?]

art. 95 co.1 RR 2/2015:  I nuovi insediamenti prevalentemente residenziali sono le parti del territorio oggetto di trasformazione insedia- tiva, sia in termini di espansione del territorio urbano, che in termini di sostituzione di parti del tessuto urbano medesimo. Gli ambiti sono caratterizzati dalla previsione di un

art. 95 co.1 RR 2/2015:  gli insediamenti produttivi e per servizi esistenti e di nuova previsione sono le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, produttive, industriali, artigianali e per servizi e da una limitata presenza di attività residenziale. In tali ambiti sono localizzati anche gli impianti

Situazioni insediative

art. 7 co. 1 punto t lett p): “situazioni insediative e insediamenti del PRG”, sono gli insediamenti caratterizzati da trasformazioni territoriali e tessuti insediativi per i quali il PRG definisce l’insieme delle caratteristiche di gestione e le modalità di intervento. Le caratteristiche e le tipologie degli insediamenti sono definite dalle norme regolamentari di cui al Titolo II, Capo I, Sezione IV;

art. 12 co. 1 lett. d): disposizioni di attuazione, con riferimento alle situazioni insediative del PRG e alle aree dello spazio rurale.

art. 22 co. 1 lett. d): nonché in rapporto alle preesistenze insediative, gli indi

art. 243: nonché in rapporto alle preesistenze insediative, gli indi

art. 246 co. 1 lett. b):  disciplina le situazioni insediative per nuovi insediamenti degli strumenti urbanistici generali, tenendo conto dei caratteri funzionali e

art. 89 co. 1 RR 2/2015: Il PRG, parte operativa, in attuazione delle disposizioni previste agli articoli 7, comma 1, lettera p), e 22 del TU, individua e disciplina le parti del territorio comunale costituenti le diverse situazioni insediative distinte in insediamenti esistenti o di nuova previsione, secondo la disciplina del Titolo IV del TU e degli articoli 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 delle presenti norme regolamentari.

art. 110 co.1 RR2/2015 :  gli insediamenti, le parti del territorio urbano, le infrastrutture ed i servizi; le relative destinazioni d’uso prevalenti e compatibili, le modalità dirette ed indirette di attuazione delle previsioni, i parametri edilizi, urbanistici, ambientali ed i requisiti tecnici; [quindi gli insediamenti sono diversi dalle parti di territorio urbano]

art. 110 co. 1 RR 2/2015: la rispondenza degli insediamenti del PRG con le zone omogenee di cui al d.m. 1444/1968 e all’articolo 142, comma 1;

Documento Programmatico Futurista #2

PTCP NUNTEREGGAEPIU’

Abbasso e alè
abbasso e alè
abbasso e alè con le azioni
senza disegni e osservazioni
la vastità
la continuità
la strada in bianco il rischio forte
i vincoli puliti i palazzi di corte
ladri di bolli
super tensioni
verdi di stato e depuratori
il grasso ventre dei funzionari
rette politicizzate
legende legalizzate
auto blu
fiumi blu
zone blu
alberi blu
PUC and PUST
NUNTEREGGAEPIU’
Eya alalà
PRG PST
PC PC
PRG PST PLI PRI
PC PC PC PC
Effe Oliva
avvocato Assini Nicola Assini
Mantini Cirulli Irelli
E il PUT che passa a Micelli
il DST che li fa belli
Avarello
Morassut
il PUC il PIR sul BUR che fa POR
e che PIP questo PUP Campos Venuti
ho la RERU della VinCA
nuovo PdL cavaliere senatore
piano integrato monsignore
e AIA cherie mon amour
NUNTEREGGAEPIU’
densità parlamentare
abbasso e alè
il numero degli indicatori
l’utenza e i fruitori
sia consentito dirlo
è un piano molto serio
che può essere migliorato
nella misura in cui
uno scenario
SIA meno compromesso
ahi la VAS
La SUM e il sess
è tutto un test
Il PCS
se per un SUAP tanto clamore
valutazione di tutto il rumore
e vivremo nel terrore che ci rubino la VIA
è più standard che poesia
dove sei tu? non disegni piu’?
dove sei tu? io voglio un PRU
soltanto tu L’Autoritù?
NUNTEREGGAEPIU’
Ue paisà
il vernissage
il paesaggio
l’arrembaggio
il monitoraggio
il drenaggio
l’atterraggio

PTCP NUNTEREGGAEPIU’
PRG NUNTEREGGAEPIU’
PTA NUNTEREGGAEPIU’
PRT NUNTEREGGAEPIU’
PQA NUNTEREGGAEPIU’
PSC NUNTEREGGAEPIU’
PSO NUNTEREGGAEPIU’

(Continua …)