Considerazioni sulla ripartenza e sul Codice dei Contratti pubblici

Stimolato da molti interventi, non ultimo da quello del buon Diego Zurli su Umbria24.it, tento anch’io qualche riflessione sulla necessità di pianificare la ripartenza, passando per tre punti topici: la tutela della concorrenza, la governance, la corruzione.

Mi pare evidente che se manteniamo fisso e prevalente il principio della tutela della concorrenza, il Codice abbia pochi margini di miglioramento. Infatti, anche togliendo il Codice noi dovremmo comunque rispettare tutti gli altri principii del buon andamento della P.A., della trasparenza, della proporzionalità, dell’imparzialità, ecc. Quello che tutti chiamano il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti è invece per me solo un criterio (o meglio: una modalità operativa), con cui si garantisce la tutela della concorrenza. Ma se non riusciamo a bilanciare il principio della tutela della concorrenza con quello dell’economicità dell’azione amministrativa, rimaniamo nell’ambito di piccole modifiche operative al codice. Se la concorrenza è il principio primo sarò infatti obbligato, come stazione appaltante, a una serie di adempimenti ineludibili: pubblicazione ex ante della mia volontà di affidare un servizio o un lavoro (con criteri già fissati), gara, pubblicità delle sedute, pubblicità dei risultati, affidamento, rotazione per il prossimo incarico, ecc. Se a questi passaggi sinteticamente riassunti sopra aggiungiamo gli obblighi derivanti dalla trasparenza (che qui assolve due funzioni: una di tutela della concorrenza e una di controllo esterno), mi sembra che i margini di miglioramento si riducano molto. Non credo che il ricorso all’affidamento diretto per importi più elevati sia la soluzione, se rimangono ferme tutte le altre condizioni e gli altri vincoli. Ci possiamo anche appoggiare alle esperienze degli altri stati, ma cambierebbe di poco: in Francia, per esempio, il limite dell’affidamento diretto è fermo a 25.000 euro. Pressappoco facciamo gli stessi passaggi degli altri paesi europei, solo che ci mettiamo il doppio del tempo di media (non è una battuta). Perché? I motivi sarebbero molti: ne elenco solo due per ragioni di brevità:

1. Frammentazione della governance tra autorità, osservatori, albi, agenzie, (che porta alla frammentazione del procedimento amministrativo).

2. Conseguente moltiplicazione di obblighi di pubblicità, trasparenza, accessibilità del dato, ecc.

3. Scarsa infrastrutturazione telematica del paese (sia infrastruttura fisica che di portali, di procedure).

Insisto sulla Governance. Impossibile comprimere ancora di più i tempi di istruttoria dei dipendenti pubblici, se aumentano i passaggi e i filtri degli enti. O riusciamo a ridisegnare l’architettura decisionale o la responsabilità della decisione tenderà a diluirsi tra mille soggetti. Si veda già oggi come l’emergenza Covid19 abbia prodotto già più di mille pagine tra DPCM, decreti, ordinanze della Protezione Civile, Circolari del Ministero della Salute, ecc. Abbiamo uno Stato “normorroico”. Vi è una “soglia”, oltre la quale il responsabile dell’ufficio pubblico alza le mani e si dichiara sconfitto. A quel punto, se è molto coraggioso, usa il buonsenso (ignorando le leggi). Se non è molto coraggioso cerca di ripartire i rischi della decisione e quindi chiede tutti i pareri possibili (previsti dalle norme stesse). D’altra parte lo stipendio di un responsabile che firma appalti anche importanti non arriva a 2000 euro l’anno, e quindi non è da biasimare. Il problema è oggi aprire un’ombrello, uno scudo penale per i funzionari, che sono costretti a pensare che cosa rischiano, quanto rischiano, se la Corte dei Conti mette l’occhio sulle loro procedure. E cosa rischiano, quanto rischiano, se l’ANAC accende i riflettori su quella procedura. Occorre semplificare drasticamente l’apparato normativo, poiché è l’incertezza che blocca la firma dei responsabili della pubblica amministrazione, e non invece la chiara adozione di procedimenti, più lunghi che siano. Per certi appalti la Corte dei Conti o l’ANAC (perché averne due?), facciano un controllo preventivo e poi diano il via libera al procedimento.

La corruzione. Come dicevo provocatoriamente in un commento di qualche tempo fa, il funzionario italiano è l’unico nel mondo che apre il suo browser e che deve colloquiare quotidianamente con un’agenzia che gli ricorda costantemente la sua condizione di corrotto. L’Autorità Nazionale Anticorruzione è il il nome scelto per questa autorità. Ora, a parte l’infelicità del termine (che cos’è l’anticorruzione? La concussione, per simmetria?), è evidente che il tema della corruzione è diventato in Italia un tabù. In prima battuta esiste una differenza tra la corruzione reale e la corruzione percepita. E credo che noi tutti siamo abbagliati dalla seconda. La prima, in Italia, non è così diversa dal resto del mondo, se si esclude qualche isola felice. In secondo luogo, soprattutto molti magistrati ritengono che buona parte della corruzione si annidi nei piccoli appalti, e tipicamente in quelli sotto i 40000 euro. E’ vero che in Italia una grande fetta degli appalti riguarda questa cifra, ma questo non è colpa né dei funzionari pubblici né degli operatori economici. E’ che in Italia si fanno poche opere significative. Devo riconoscere che correttamente (e stranamente, a questo punto), l’ANAC nel suo rapporto annuale esclude gli appalti sotto i 40000 euro. Veramente si ritiene che sotto questa soglia si annidi una percentuale significativa del sistema corruttivo italiano? Ma che tangente si può immaginare su un lavoro “in bianco” (tracciato, bonificato, durcato), di 39.000 euro, di cui la metà andrà in tasse? Ma chi rischierebbe oggi per una tangente di 1000 euro (ricordo che la tangente è per definizione “al nero”, e che quindi all’imprenditore costa il doppio). E quanto costa allo Stato il controllo di questo fenomeno? E vogliamo considerare qual è la percentuale dell’incasso rispetto a quanto accertato? Non sarebbe meglio concentrare le energie sui grandi appalti, dove lì ci sono economie che consentono, anche con percentuali bassissime, delle cifre assolute di grande rilievo (e quindi appetibili)? Giusto, giustissimo combattere e debellare la corruzione. Mi sembra che gli strumenti normativi ci siano tutti (forse troppi: quante volte bisogna pubblicare o comunicare gli stessi dati degli appalti? In quante sezioni dello stesso sito? Abbiamo bisogno di 7 tipi di accesso ai dati?). Su Il Sole 24 Ore di qualche tempo, il quotidiano stimava che l’onere burocratico legato alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione oggi impegni il 30% dell’attività degli uffici. Possiamo ridurlo?

Prime riflessioni sulla DGR Umbria 41/2018

Si tratta della preadozione di un testo normativo che è volto a  consentire la ricostruzione delle zone terremotate.

Propongo qui alcuni primi spunti di riflessione, postando il disegno di legge con a fianco alcune notazioni.  In questa piccola premessa fuori dal testo invece avanzo due riflessioni generali. La prima è che forse il testo potrebbe prevedere un Titolo per la modifica di alcune leggi e regolamenti regionali in urbanistica, edilizia e materie correlate. Due piccoli argomenti potrebbero essere trattati. Il primo è la possibilità di ripristinare distanze inferiori ai 10 m tra edifici in caso di piani attuativi con previsioni planovolumetriche. E ciò in armonia con l’ultimo comma dell’art. 9 del DM 1444/1968, che lo ha sempre consentito. Il secondo è sulla procedura prevista in questo disegno di legge al co.12 dell’art. 13. Vi si prevede la procedura di contestuale variante sia per la parte strutturale che per la parte operativa del PRG per varianti che attengano sia allo strutturale che all’operativo. Ora, a meno di non limitarsi a varianti che riguardano esclusivamente lo Spazio Rurale, tutte le varianti allo strutturale hanno ricadute anche sull’operativo, essendo legate da un nesso di consequenzialità e di conformità. Mi chiedo dunque se ormai non sia il caso di riportare il PRG a un unico livello di articolazione (come conosciuto con la L. 1150/1942), o allora di mantenere una certa articolazione, riducendo però a UNO il procedimento di approvazione. Si tratta insomma di “plasticizzare” il PRG costruendo già degli elementi più rigidi e degli elementi cedevoli. Non credo di dire cose straordinarie. La LR 1/2015 già prefigura infatti, a fronte di un PRG articolato su due livelli, tre tipi di varianti:

  1. La variante al PRGS ordinaria
  2. La variante al PRGS “semplificata” attraverso procedura ex art. 32 co. 3
  3. La variante al PRGO

Credo che allora sarebbe forse più semplice avere un unico procedimento del PRG, dove si disegna tutto il piano, dove si fa una unica valutazione ambientale e di incidenza (nel caso). Dove si lascia la plasticità del piano su tre livelli e procedimenti differenti. Alcune varianti seguono il procedimento originario di formazione del PRGS: DP, VAS, Conferenza istituzionale. Queste sono limitate a alcuni casi tipizzati, come ad esempio: aumento della superficie occupata dall’insediato, riperimetrazione di vincoli, ecc. Alcune altre hanno un procedimento semplificato ex art. 32 co. 3 e sono limitate ad alcuni casi. Altre ancora sono solo di competenza comunale. In questo modo le previsioni “statutarie” possono resistere un po’ meglio alle consuete esigenze di modificare il PRG, e potrebbero essere poste e approvate con l’aiuto conoscitivo della Regione, senza avere la solita ipertrofia (spesso ridondante), di Quadri Conoscitivi, molto costosi in termini di tempo e soldi per i Comuni, specie per quelli più piccoli.

Infine sarebbe comodo ai fini della lettura evidenziare da subito, nella rubrica, gli articoli che si applicano a tutti i Comuni e quelli che invece restano riservati a Comuni particolari.

DGR n. 41 del 15 gennaio 2018 bmb