Le nozioni di manutenzione ordinaria straordinaria, ristrutturazione edilizia ecc. sono ormai di patrimonio comune. Anzi, non sapremmo come farne a meno. Tuttavia queste nozioni entrarono nel lessico dei tecnici a partire dal 1978 con la legge n. 457. la legge era volta tra l’altro al recupero del patrimonio esistente. Poi il legislatore nazionale si è appoggiato su queste definizioni. E così ha fatto il legislatore regionale. Ma se queste nozioni non ci fossero? Senza voler aprire una discussione con i giuristi su questo, ma a che servono queste teorizzazioni? Sono ancora utili? Perché bisogna definire ogni tipo di intervento? E sono coerenti tra di loro?
Queste definizioni hanno senso se sono utili nella vita quotidiana. Ecco che allora l’anello di giunzione tra queste definizioni molto analitiche sono utili se ad ogni distinzione si abbina un titolo abilitativo o un comportamento (sia da parte del cittadino che della amministrazione). Non avrebbe senso per esempio, definire il Restauro filologico se a questo non corrispondesse una norma di condotta ed un tipo di procedimento.
In estrema sintesi, è quello che è successo: la manutenzione ordinaria non ha bisogno di alcuna formalizzazione, gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia andavano con Concessione Edilizia, la ristrutturazione urbanistica con Piano Attuativo. Poi la vita si è complicata e abbiamo dovuto affinare le categorie. Sono arrivate le “opere interne” dell’art. 26 della L. 47/85 e l’autorizzazione. Poi la DIA, la Super DIA, la SCIA. E in ultimo la CIL. Insomma: il quadro si è fatto un po’ più articolato.
Il punto è che si sta arrivando a produrre un titolo abilitativo per ogni intervento. Un procedimento per ogni attività umana di trasformazione del territorio. E’ questo, a mio avviso, l’orizzonte spaventoso verso cui ci avviciniamo. Occorre dunque pensare ad una radicale semplificazione.
Parto dunque da un’impostazione liberale e propongo un tentativo di soluzione, sicuramente da migliorare. Mi chiedo: cosa dobbiamo sottrarre al libero arbitrio del cittadino? Può rifare il bagno di casa come meglio crede? Sì, immagino. Ma se vive in una villa del Palladio? No, immagino. Ecco dunque che bisogna definire un interesse collettivo maggiore di quello del singolo. Ma questo lo sappiamo fare: è il modo che abbiamo almeno dal 1939 e che consiste nel sottoporre ad una forma particolare di tutela alcuni beni (mobili ed immobili).
L’interesse pubblico si concretizza in una tutela. La tutela può essere disposta dal Codice dei beni culturali o dal Piano Paesaggistico Regionale. Potrebbe essere disposta anche da norme di PRG, per quello che qui ci interessa (in Umbria è il caso dei Beni sparsi nello Spazio Rurale, per esempio).
Abbiamo quindi dei beni di un’importanza rilevante e che quindi sono tutelati. Quelli che non sono tutelati sono poco interessanti per tutti noi.
Sul fronte degli interventi possiamo anche qui modulare la loro incisività: dalla sostituzione della carta da parati al PRG. Possiamo dire che tutte le opere che si svolgono all’interno di un edificio non tutelato sono irrilevanti, da un punto di vista dell’interesse pubblico? Alcuni interventi esterni sono invece rilevanti, anche se il bene non è tutelato, perché incidono sulla percezione della città.
Possiamo quindi costruire una matrice che correli gli interventi e i beni.
|
Interventi |
|||
|
Rilevanti |
Irrilevanti |
||
|
Bene |
Tutelato |
PdC/PA |
SCIA |
|
Non Tutelato |
SCIA |
Nulla |
|
Gli interventi irrilevanti non possono agire e modificare su alcune cose, che definiscono appunto gli interventi rilevanti. Lo sforzo è definire quali siano le 4-5 cose fondamentali. Fornisco un esempio qui sotto.
Gli interventi irrilevanti non possono:
– modificare la SUC complessiva
– cambiare l’uso per più del 50% della SUC dell’edificio
– modificare le altezze
– modificare più del 20% del rapporto vuoto/pieno anche di un solo prospetto (esempio)
– modificare o realizzare movimenti terra per più di 1.000 mc.
Gli interventi rilevanti sono definiti per differenza: sono ciò che non è compreso sopra.
Si può mettere una clausola che laddove l’intervento sia rilevante e incida su più di un edificio non tutelato si passi dalla SCIA al PdC.
Il tentativo è di togliere tutta o buona parte dell’elencazione del RR 9/2008 in quanto a Opere Pertinenziali e buona parte dell’elencazione dell’art. 3 della LR 1/2004. Ciò che non fa SUC o che non smuove più di X mc di terreno non può essere rilevante. Le azioni che il cittadino vuole fare devono essere analiticamente illustrate nella Relazione e nei grafici, ma non ci sarebbe più bisogno di capire se la mia tenda va con SCIA o PdC o altro: l’unico filtro da applicare sarebbe quello sulla rilevanza o meno.
Lascia un commento