I limiti del Piano*

Buongiorno a tutti. Grazie all’Ing. Gianluca Fagotti per avermi invitato a questo convegno. Anche se dovrei essere abituato a parlare in pubblico, non è così. In realtà non sono ancora riuscito a sviluppare questa positiva abitudine, soprattutto quando parlo ad una platea qualificata, e quindi permettetemi un po’ di emozione. Mi perdonerete quindi qualche incertezza o qualche lacuna nell’esposizione.

Il mio intervento si intitola “I limiti del Piano”. L’ho articolato in tre parti e resterò nei limiti, appunto, dei 20 minuti. La prima parte vuole evidenziare alcuni limiti del PRG così come lo conosciamo ora. La seconda è una digressione, una sorta di interludio. La terza tratteggia quello che a mio avviso sembra essere l’evoluzione della “Forma-Piano”. Il PRG è forse l’atto amministrativo più importante di un’amministrazione. Ma perché facciamo il PRG? E’ una domanda che vuole essere provocatoria, ma non più di tanto. Si fa per tanti motivi, anche se la più bella (anche per continuare a fare questa professione), mi sembra questa: il PRG si fa per rendere felici gli uomini. Insomma, il PRG dovrebbe rendere felici la maggior parte della collettività, avendo come orizzonte ideale quello di far felice tutta la collettività locale. In effetti, prima, far felice tutta la collettività era operazione molto difficile. Oggi, con gli strumenti della perequazione e della partecipazione che l’ing. Nodessi e l’arch. Paolo Ghirelli  ci illustreranno successivamente, è sicuramente più facile. Prima lo era un po’ meno. Tant’è che scherzando, con il prof. Nigro, mi ero inventato questa battuta bruttissima del  Piano Regalatore, invece che Regolatore.

Ad ogni buon conto, l’ambizione del PRG è questa. E quali strumenti ha un PRG? Fin dove può arrivare? Il PRG è sostanzialmente una legge, una legge che una collettività locale si dà, per migliorare le proprie condizioni di vita. Rispetto ad altre leggi, il PRG ha la particolarità di individuare spazialmente alcune proprie esigenze e quindi di disegnare, di tracciare confini. E’ una legge potentissima, che dice che in un certo luogo si può fare una cosa e in un altro un’altra cosa. E dice anche come bisogna farla, con quale procedimento amministrativo. E con chi bisogna mettersi d’accordo per fare una certa cosa (il confinante, ecc.). E anche entro quanto tempo si può fare qualcosa.

E quindi il PRG può fare tutto? No, ovviamente: ci sono dei limiti.

Il primo, banalmente ma non troppo, è quello del territorio amministrato. La nostra architettura istituzionale prevede ancora  i Comuni e prevede ancora i piani regolatori limitati al territorio comunale. Questo è evidentemente un limite, poiché ci sono magari delle particolarità per cui sarebbe meglio vedere il territorio ad una scala più vasta. Ma vasta quanto? E’ semplice intuire che in ogni caso avremmo dovuto stabilire una scala di pertinenza: un limite di pertinenza.  Il disaccoppiamento tra l’ambito territoriale e il livello di governance è esercizio difficile in Italia e finora non ha dato grandi frutti. I limiti amministrativi diventano quindi anche limiti concettuali. E di conseguenza limiti operativi. Ma è evidente che sul territorio incidono enti portatori di interessi più ampi e diffusi di quelli della collettività locale. L’esempio più semplice è quello del tracciato ferroviario, la cui definizione sfugge al completo potere pianificatori del Comune. Il Comune può partecipare (in varie forme), alla definizione del tracciato, ma certo non è completamente padrone di esso. Ora, la ferrovia e una stazione o una fermata hanno ricadute urbanistiche di non poco conto. Occorre quindi che il PRG integri queste variabili esterne all’interno di un disegno di piano coerente. Così come una zona industriale al confine con un altro Comune. Ancora più difficile integrare le valenze del paesaggio con un disegno di piano focalizzato sul singolo Comune. La nozione di paesaggio è infatti indifferente ai limiti amministrativi, ovviamente. Questo esercizio di integrazione non è sempre facile, anzi: non lo è quasi mai. Come vedete, lo spazio concettuale prima e operativo poi si riduce sempre più. Lo spazio di manovra del PRG è sempre più eroso, magari da piani di settore: il PAI, il PRAE. La torta è sempre più “smangiucchiata”. 

Anche nelle aree tutelate (Dlgs. 42/2004: fiumi, aree boscate, intorni dei beni puntuali, ecc.), benché non sia sottratta completamente, la potestà pianificatoria del Consiglio Comunale deve prima flettersi alla tutela e poi alla valorizzazione. In molti casi ciò si traduce in una vincolistica di tipo conservativo, in ossequio al principio di prevenzione e di precauzione. Poiché non abbiamo molta fiducia nelle nostre capacità progettuali, e pensiamo che sicuramente faremo peggio di quanto hanno fatto i nostri padri, meglio fare i danni da un’altra parte.

Poi ci sarebbe la sacrosanta questione del Consumo di suolo. In realtà non sarebbe né sacra né santa, ma visto che siamo a Assisi …

Non bisogna consumare suolo, punto. E la legge regionale fissa le percentuali massime disponibili. Come vedete, il baricentro del PRG si sposta da logiche spaziali a logiche di tipo comportamentale.

Il tempo. E’ veramente impensabile, ormai, immaginare strumenti urbanistici che abbiano durata indeterminata, come era quella del PRG ex L. 1150/1942. Il PRG dovrebbe migliorare le condizioni di vita della collettività e quindi magari ampliare il benessere attraverso l’insediamento di attività produttive, commerciali, terziarie, ecc. Tuttavia queste iniziative sono spesso frutto di valutazioni imprenditoriali che non sempre collimano con l’assetto pianificato. Insomma occorre pensare il PRG alla luce del fatto che l’economia e la socialità intrattengono con il territorio rapporti non necessariamente sedimentati e stratificati sul luogo. Ci sembra evidente che la vita della città, dipende da fenomeni che hanno radici geografiche lontane. Anche se siamo in fase di redazione del Piano Regolatore Generale, che canonicamente si fonda sul territorio, bisogna rendersi conto che lo stesso territorio è teatro di negoziazione tra soggetti che non hanno più un legame storico e fondante con il territorio. A questo va associato anche un fenomeno generale di “de-materializzazione” dell’economia, secondo il quale una parte dell’economia stessa transita ormai su luoghi e su reti che prescindono dal territorio, o che lo occupano in via temporanea. Si pone sempre dunque il problema delle varianti. A parte il tema spaziale, territoriale, per l’impresa si apre un tema fortissimo legato ai tempi. Le aziende hanno programmi insediativi molto dinamici. Ci sono delle vere e proprie finestre temporali per cui quell’investimento va fatto in quella finestra oppure non va più fatto. La stessa cosa succede spesso per finanziamenti comunitari, che richiedono un progetto già quasi bell’e pronto. Paradossalmente mai come ora si assiste all’importanza del fattore tempo nella pianificazione. Analisi e pianificazione debbono per forza integrare la variabile tempo nella loro equazione ed abbandonare uno statuto epistemologico “forte” per fare i conti con una realtà molto più fluida. A un PRG oggi si chiede forse uno statuto meno autoritario, ma più flessibile, più veloce nel rispondere a delle richieste che pervengono dalla società. Lo Sportello Unico (in realtà Struttura unica, e la cosa aveva una sua giustificazione), aveva proprio questa intenzione: facilitare e snellire quanto più possibile procedimenti legati alla produzione di ricchezza, alle attività. Certo, dobbiamo dircelo: il 90% delle domande presentate al SUAP è in variante al PRG. Possibile che sbagliamo così tanto a fare i PRG? Perché se lo dobbiamo variare vuol dire che quello di prima non era adeguato. O allora dobbiamo passare ad una visione della pianificazione più elastica, costruire un meccanismo più cedevole? Ecco, è un po’ come le strutture sismiche: dobbiamo costruire strutture che si deformano per assorbire l’energia del sisma. Forse dobbiamo progettare dei PRG che si deformano per assorbire l’energia della società.

Perché per fare un PRG occorre anche qui, del tempo. Quanto? Da una mia piccola indagine, in Umbria, siamo intorno ai 6 anni. Nonostante l’ottimo lavoro fatto dalla Regione ultimamente in materia di governo del territorio con la redazione del Testo Unico, la mole di conoscenza necessaria e la concatenazione dei procedimenti porta a questi tempi. Consideriamo i soli strumenti che occorre conoscere per redigere il PRG: PUT, PTCP, DST, PAI, PRAE, RR 7/2010 ecc. C’è poi il “rischio guerra” come nelle polizze assicurative internazionali: se l’amministrazione nuova non è concorde con quella appena uscita, si assiste ad un blocco totale e ad un ricominciamento.

E arriviamo alla seconda parte del mio intervento, dedicata all'”ansia valutativa”

A tutta la mole di conoscenza richiesta per la parte più “urbanistica” del PRG si aggiunge tutta la parte necessaria alla VAS: PRQA, PTA, PDG, RSA, PRT, PFV, PSR, PRAE, SEAR, PRRA, Si tratta di circa 10.000 pagine più tutti gli allegati sotto forma di matrici e tavole. Il solo PTA e il Piano di Gestione delle Acque dell’Autorità di Bacino sono 936 pagine. A queste aggiungiamo gli strumenti nazionali. Vi rendete conto che si tratta di uno sforzo di conoscenza molto intenso.

Ormai valutiamo tutto ed è, nella maggior parte dei casi, un bene. Occorre tuttavia anche qui stabilire una misura, tornare a unaurea mediocritas, perché altrimenti rischiamo di infilarci in un pozzo senza fondo: in un ultimo SUAP di cui mi sono interessato, alla ennesima conferenza di servizi è stata balenata la necessità di fare una VIS: una Valutazione di Impatto Sanitario. Probabilmente necessaria, ma certo demotivante per chi deve fare un investimento. Ormai, dunque, siamo immersi nella vertigine delle valutazioni: VIA, VAS, VINCA, VIC (Valutazione Impatto Commerciale), VIS. Bene: ne prendiamo atto, come si dice. Anzi, grazie al mio passato nelle arti marziali, e con una mossa di Aikido, senza voler essere polemico, mi chiedo se non sia giunto il momento di valutare quale contributo portano queste pratiche valutative al normale percorso di redazione del PRG. Quanto costa la Valutazione (in termini di tempo e di soldi) così come svolta oggi e quanto riporta a casa di contributo utile? Perché ovviamente deve esserci un punto di equilibrio.

La mia piccola proposta è rivolta alla Regione: forse potrebbe bandire qualche assegno di ricerca per i nostri neolaureati alla Facoltà di Ingegneria per capire nel merito e costruttivamente qual è il giusto grado di importanza che dobbiamo dare a queste pratiche.

E sono alla terza fase del mio intervento: l’evoluzione degli strumenti per il governo del territorio.

Dai limiti del PRG a cui ho appena accennato sopra e ad altri, già noti, emerge chiaramente che la forma del PRG attuale non riesce a collimare la componente strategica di un territorio.

Per questo dal Piano Strategico di Torino in poi, abbiamo assistito ad altri piani di questo tipo. Anche Perugia si era dotata di un Piano Strategico, che coinvolgeva altre amministrazioni. Ultimamente assistiamo poi a Contratti di Fiume, Contratti di Paesaggio, ecc. Sono tutti strumenti che cercano di sopperire ai limiti del piano, in qualche modo, cercando di allargare l’ambito territoriale di riferimento, formulando accordi, innovando anche la governance. Anche il QSV va in questa direzione, sebbene limitandosi ai centri storici.

Credo allora che il futuro del Piano sarà quello di spostare sempre più il suo timone verso il Piano Strategico, accompagnato dalla Valutazione Strategica. E che si rovesceranno i pesi tra urbanistica e VAS, dove cioè sarà l’urbanistica a diventare una delle tecniche o delle pratiche della VAS.

Se sarà così, alle amministrazioni comunali non verrà richiesto di valutare i progetti secondo una rigida conformità al Piano: sarà richiesta invece una valutazione di congruenza, di coerenza, tra obiettivi del Piano Strategico e obiettivi del progetto. Ciò presuppone ovviamente una nuova mentalità nel dipendente pubblico e un nuovo processo di partecipazione pubblico-privato, con garanzie e tutele per entrambi.

Questo scenario implica anche la necessità di passare dalla copianificazione alla co-gestione. Ormai la copianificazione è entrata nella prassi ordinaria sia degli urbanisti che delle amministrazioni. Il punto è nella gestione ordinaria del territorio che abbiamo bisogno di una nuova architettura istituzionale o nuovi moduli procedimentali. Perché la semplificazione (seppure benedetta), non può sempre farsi con la riduzione dei tempi di istruttoria, dei tempi della conoscenza, se gli enti coinvolti sono tanti. se per mettere un cartello pubblicitario abbiamo bisogno di un minimo di titolo abilitativo in Comune, del nullaosta della Provincia, del parere della Soprintendenza, del parere della Commissione per la Qualità, dell’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico, e così via, voi capite che possiamo anche ridurre i termini per le istruttorie, ma sotto una certa soglia non si può scendere.

Lo Sportello Unico potrebbe essere il pivot intorno a cui ruota una conferenza di servizi permanente, composta da rappresentanti dei vari enti, la quale dovrebbe esaminare i progetti in maniera continua, e possibilmente sincrona, anche per territori da ricomprendere in aree più vaste del singolo Comune. Un super-ufficio per la gestione del territorio: una Struttura Unica, appunto.

* Traccia dell’intervento tenuto al Convegno “Il nuovo PRG di Assisi. Urbanistica e Sviluppo del territorio: quali prospettive di crescita” ad Assisi il 30/01/2015

Pensieri disordinati sul paesaggio

Gli elementi ricorrenti del paesaggio agrario sono: i campi lavorati, i campi incolti, le praterie, gli orti, i filari di alberi, i filari di arbusti e siepi, le macchie, i boschi coltivati, gli alberi isolati, i frutteti, gli oliveti, i vigneti, i fossi di scolo, le strade poderali, le strade interpoderali, i casolari tipici, i casolari meno tipici, le stalle, i silos in muratura, i silos in plastica, le serre fredde, i fienili, le recinzioni, le rimesse per le macchine agricole, i frantoi, i molini, i pozzi, le vasche di accumulo, i laghetti collinari, la polvere (d’estate), il silenzio, il buio, il fango (d’inverno). Questo è quello che vedo qui in Umbria e regioni limitrofe. Ma se penso alla Liguria, per esempio, il paesaggio agrario cambia: perde alcuni di questi elementi e ne acquista altri. Penso ai terrazzamenti, alla densità delle serre.

Prima di andare avanti, è giusto che io confessi una mia opinione: l’analisi non è mai del tutto innocente! L’analisi ha sempre la tendenza a convalidare o confermare un’ipotesi di progetto che c’è già, che pre-esiste, ma che forse non si è in grado (o non si vuole), portare alla coscienza e verbalizzare.
Gli elementi ricorrenti del paesaggio urbano sono invece le case, le strade asfaltate, l’illuminazione, il rumore, lo smog, i pannelli pubblicitari, le indicazioni, le insegne, le fogne sotterranee, le tubazioni, gli impianti, le fontane, le piazze, le auto, i grandi palazzi, i monumenti, le scalinate, i muri, i giardini privati, i cortili, i garage sotterranei …
Se questi sono gli elementi tipici di città e campagna, dopo lo sfondamento delle mura urbiche, questi due sistemi hanno cominciato a compenetrarsi, a ibridarsi, e oggi è difficile ormai tracciare un confine netto tra i due.
È possibile ancora individuarli? O questo esercizio tassonomico è già tendenziale? Perché abbiamo bisogno di classificarli? Questa è una domanda che rimane per me ancora senza molte risposte convincenti. Provo a tracciarne una: perché in maniera soggettiva e inconsapevole riusciamo ancora a stabilire un confine tra i due e ad attribuire un valore ai due.
Cerco di essere più chiaro: è evidente che noi dobbiamo dare un valore alle cose (ai paesaggi, nel nostro caso), pena l’ingovernabilità assoluta. Quello che trovo poco convincente è la possibilità di parlare di un paesaggio rurale contrapposto ad un paesaggio urbano.
In maniera ingenua, non scientifica, non oggettiva, siamo in grado (con una buona accuratezza, comunque), di individuare i due estremi della scala: in tutti gli infiniti mezzi siamo un po’ più in difficoltà. Il problema è noto: come attribuire dei valori certi, oggettivi, equi, trasparenti, ad un fenomeno che mal si presta ad essere discretizzato? Un primo modo è quello di sezionare per quanto possibile il fenomeno e attribuire ad ogni piccolo pezzo un valore, cercando così di avvicinarsi di più all’oggettività. Si scompone, si normalizza, e si ricompone, con l’aiuto della matematica e degli indici sintetici.
Un secondo modo è quello di allargare e condividere la decisione. Dobbiamo sacrificare delle colline per il passaggio di un’autostrada? Che sia la collettività a decidere, con un voto a maggioranza.
Anche in questo caso ho presentato i due estremi. Ognuno ha i propri punti deboli. Il mio sospetto è che tuttavia ci sia oggi una forte preferenza verso il primo modo. La pretesa assoluta scientificità del modello consentirebbe così di de-responsabilizzare la scelta, poiché la scelta migliore è uscita da una sorta di black-box assolutamente indipendente e quindi imparziale, equa, giusta. Tuttavia questo modello non è mai “puro”. Alcuni pesi, alcuni criteri, devono essere dati in maniera soggettiva da un esperto, in maniera sintetica e risolutiva. La contropartita sarebbe un’analisi infinita.
Se prendiamo per esempio il valore di rappresentatività di un paesaggio (quanto è espressivo di un’identità locale), ritengo avremmo molte difficoltà a trovare un indicatore simile per via scientifica. Sarebbe meglio invece scegliere chi può stabilire il peso di questo indicatore: un super esperto? Un gruppo di esperti? Un gruppo misto?
Sarebbe auspicabile che per criteri tipo quello portato ad esempio ci fosse un forte contributo della popolazione locale. Dirò di più: la stessa individuazione di un paesaggio locale dovrebbe essere condivisa con la collettività. L’individuazione va infatti (secondo me), sempre a braccetto con l’attribuzione di valore.
Alcuni autori vedono nei concetti di rarità e di integrità dei buoni alleati per stabilire il valore di un paesaggio. (Detto di passaggio: la Convenzione Europea, da questo punto di vista, non ha aiutato. Ha solo differito il problema: ora tutto è paesaggio. Bene, ma non tutto ha lo stesso valore)
La rarità è un concetto che deriva dalla statistica e che ha bisogno di una popolazione per essere definito. Nel nostro caso, è proprio l’individuazione della popolazione a costituire un problema non da poco. Qual è l’insieme dei paesaggi all’interno del quale il nostro paesaggio potrà essere definito come raro? L’insieme dei paesaggi simili per caratteristiche morfologiche? Vegetazionali? Climatiche? Un mix? E il dominio geografico di questi paesaggi deve limitarsi ad una certa prossimità?  O può essere nazionale? O addirittura continentale? Ma quando abbiamo individuato il nostro paesaggio locale non lo abbiamo fatto in virtù di elementi che lo differenziano da altri paesaggi? Quando abbiamo individuato il nostro non abbiamo detto, in definitiva, che è unico? Ma se è unico, ha senso parlare della sua rarità?
Il concetto di integrità è della stessa complessità. Il nostro paesaggio è integro rispetto a un passato? E quale passato prendiamo per buono, per integro? E che conoscenza possiamo avere di un paesaggio del passato? E l’integrità è necessariamente un valore positivo? Forse il concetto di integrità può essere efficace per paesaggi fortemente connotati da componenti naturalistiche (montagne, boschi, ecc.). Lo trovo poco efficace se parliamo di paesaggi rurali ordinari e ancor meno se parliamo di paesaggi urbani.
È curioso come tutti (a parole, almeno), concordiamo nel definire il paesaggio come elemento in continua trasformazione e come tutti, poi, non siamo in grado di pensare ad altro, oltre  alla conservazione del paesaggio.

Una pessima idea

E’ pervenuta, agli architetti della Provincia di Perugia, una “Bozza di regolamento per gli architetti membri delle Commissioni Edilizie ed Urbanistiche dei Comuni della Provincia di Perugia e formazione di altre terne.”

Mi sembra una pessima idea.
Innanzi tutto noto che i rappresentanti istituzionali dell’Ordine, intervenendo in convegni e seminari, si lamentano sempre di una iper produzione normativa nazionale, regionale, locale.  Salvo replicare poi, quando serve, il modello. E quindi produrre altre norme.
Detto ciò in forma di premessa, posso entrare brevemente nel merito.
La formazione della Commissione è disciplinata dal Regolamento comunale, con la eventuale partecipazione degli Ordini professionali. Il che vuol dire che il Comune può scegliere i propri commissari indipendentemente da come l’Ordine vuole regolare la faccenda. L’Ordine può certamente (?) redigere un regolamento e sanzionare chi non lo rispetta, ma certamente l’asimmetria si nota. Il primo “certamente” ha un punto interrogativo perché credo che ora un eventuale regolamento di condotta, ulteriore e aggiuntivo rispetto al Codice Deontologico, dovrebbe essere materia di Consiglio di Disciplina.
L’art. 5 è veramente emblematico di un modo dirigistico e corporativo di vedere il mondo, al limite della legalità. Il compito dell’architetto in Commissione non è tutelare i diritti della categoria, non è effettuare un rigoroso controllo sulle competenze professionali, non è segnalare il nome di chi compie scorrettezze, non è denunciare committenti, non è verificare la correttezza amministrativa degli elaborati, non è controllare il numero legale della seduta. L’unico compito dell’architetto, così come di tutti gli altri (a parte il geologo), è esprimere un parere non vincolante, sulla qualità architettonica e paesaggistica del progetto presentato. Tutto qui? Tutto qui.
Tralascio poi di parlare di possibili commissari che non appartengono all’Ordine di Perugia, al fatto che non necessariamente ci sono commissioni uscenti, che non si capisce il perché distinguere i commissari in base all’anzianità di iscrizione e per classi di Comuni, che l’Ordine non può revocare l’incarico perché la nomina non è dell’Ordine ma del Comune, che non sono previste norme transitorie, che forse l’attivazione di procedure disciplinari dovrebbe essere concordata con il nuovo Consiglio di Disciplina,  e così via.
Questo regolamento vuole trasformare gli architetti commissari in censori, in delatori e in istruttori direttivi tecnici. Se proprio vuole fare quest’azione di controllo pernicioso (che a mio avviso non porterà più incarichi agli architetti), il Consiglio istituisca una Commissione di Vigilanza su base volontaria, senza “massacrare” chi vorrebbe solo dare un proprio piccolo contributo alla qualità dell’architettura, spesso senza un’adeguata ricompensa.
Questa bozza di regolamento  è un brutto passo falso e spero che non sia indicativo di una linea “politica”. Chiedo all’Ordine di tornare ai propri compiti istituzionali, che sono sostanzialmente questi, oggi: la gestione dell’albo, la convalida delle parcelle, l’emissione di pareri (quando richiesti) e la gestione, in parte, dell’aggiornamento continuo. Questo tema dovrebbe essere infatti delegato in massimo grado (almeno per tutta la parte operativa), alla Fondazione Umbra per l’Architettura, uno dei motivi per cui era stata creata.

Interventi/Titoli in Umbria

Gentili lettori e amici,

tento qui sotto una prima sistematizzazione, sotto forma di matrice, degli interventi possibili e dei titoli abilitativi necessari in Umbria. Come sempre ogni commento o segnalazione è gradita! Inserisco sia il link per scaricare un pdf che un “brutale” copia e incolla. Scusate l’impaginazione ma di meglio non so fare. Anzi, chi fosse in grado di aiutarmi …

Matrice interventi-titolo

 

 

Attività Libera

Note

01

Manutenzione ordinaria

 

02

Eliminazione di barriere architettoniche che non comporta la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, non riguarda elementi strutturali e non comporta la realizzazione di manufatti che alterano la sagoma dell’edificio;

NO su edifici di interesse storico artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra, ai sensi della DGR 420/2007

03

Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che hanno carattere geognostico e sono eseguite in aree esterne al centro abitato, con esclusione delle attività di ricerca di idrocarburi;

 

04

Opere interne alle unità immobiliari, di cui all’articolo 3, co. 1, lettera g) ;

Nel rispetto delle normative igienico sanitarie e di sicurezza, il cambio dell’uso in atto nell’unità immobiliare entro il limite del cinquanta per cento della superficie utile dell’unità immobiliare e comunque fino a un massimo di cinquanta metri quadrati, fatti salvi gli aspetti di natura fiscale e tributaria, con esclusione degli annessi agricoli staccati dall’edificio adibito ad abitazione.

NO su edifici di interesse storico artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra, ai sensi della DGR 420/2007

No annessi staccati in zona agricola

05

Movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola effettuati con compensazione tra scavo e riporto e senza asportazione di terreno o di altro materiale al di fuori dell’azienda agricola interessata dagli interventi, da effettuare comunque nel rispetto dell’assetto morfologico e paesaggistico locale;

 

06

Pratiche agro silvo-pastorali, da parte dell’impresa agricola, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, relative alla realizzazione di sentieri, percorsi didattici attrezzati, chiudende per le attività zootecniche, cisterne interrate, abbeveratoi o fontanili e condotte idriche;

 

07

Serre mobili e i tunnel stagionali, sprovviste di struttura in muratura e ancorate al terreno senza strutture fondali fisse, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola da parte dell’impresa agricola, di cui alla specifica deliberazione della Giunta regionale con altezza massima al colmo di ml. 4,50.

 

08

Interventi relativi all’installazione di impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno e fotovoltaici realizzati sugli edifici o collocati a terra al servizio degli edifici per l’autoconsumo,

No in zone di cui all’ articolo 18 del r.r. 7/2010 ,

 

Opere pertinenziali degli edifici nei limiti di cui all’articolo 21, comma 2 , lettere a) e b) del regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9 con esclusione delle opere di cui alla lettera b) numeri 3 e 9; *

NO su edifici di interesse storico artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra, ai sensi della DGR 420/2007

09

1) i manufatti per impianti tecnologici a rete o puntuali (quali acqua, telefono, energia elettrica, gas, fognature, illuminazione, telecomunicazioni), se posti al di sotto del livello del terreno sistemato ovvero se emergenti da questo, purché aventi superficie utile coperta non superiore a metri quadrati 3,00 ed altezza non superiore a metri lineari 1,80;

 

10

2) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni anche per aree di sosta che siano contenuti entro l’indice di permeabilità, ove stabilito;

 

11

3) pannelli solari senza serbatoio di accumulo da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al d.m. 1444/1968;

 

12

4) elementi di arredo quali panchine, lampioni, giochi per bambini all’aperto, rivestimento di pozzi esterni, fontane, statue, fioriere;

 

13

5) opere pertinenziali per l’eliminazione di barriere architettoniche da realizzare nei limiti e con le modalità di cui all’ articolo 7, comma 1, lettera b) della L.R. n. 1/2004 che, pertanto, non interessino immobili compresi negli elenchi di cui alla parte prima e seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , nonché gli immobili di cui all’ articolo 4, comma 2, della stessa L.R. n. 1/2004 e quelli di interesse storico, architettonico e culturale individuati dagli strumenti urbanistici. Tali opere non debbono riguardare elementi strutturali né comportare la realizzazione di manufatti che alterino la sagoma di un edificio;

 

14

6) manufatti per il ricovero di animali domestici o da compagnia o manufatti per ripostigli e barbecue di superficie utile coperta complessiva non superiore a mq. 4,00 e altezza non superiore a metri lineari 2,00;

 

15

7) le serre che non comportano trasformazione permanente del suolo di cui alla D.G.R. 7 giugno 2006, n. 955, destinate alla coltivazione di prodotti per il consumo delle famiglie anche diverse dall’impresa agricola, aventi una superficie utile coperta non superiore a mq. 20,00;

 

16

8) le tende installate in corrispondenza di aperture ovvero su terrazze, balconi, cavedi o logge, escluse quelle aggettanti su spazi pubblici o di uso pubblico;

 

17

9) le strutture a carattere precario facilmente smontabili previste dal Progetto d’Area per la valorizzazione del paesaggio in territorio agricolo approvato ai sensi dell’ articolo 32, comma 2, lettera i) della L.R. n. 11/2005 ;

 

18

10) l’installazione di serbatoi di gpl, fino alla capacità di 13,00 metri cubi purché completamente interrati;

 

19

11) i pergolati con struttura leggera, in ferro o legno, purché collocati a terra senza opere fondali e privi di qualsiasi copertura, destinati esclusivamente a sorreggere essenze vegetali o teli ombreggianti;

 

20

12) opere di scavo e rinterro per la posa in opera di serbatoi prefabbricati per l’accumulo di acque piovane;

 

21

1) recinzioni, muri di cinta e cancellate che non fronteggiano strade o spazi pubblici o che non interessino superfici superiore a metri quadrati tremila come previsto all’ articolo 13, comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2004 ;

 

22

2) opere per la eliminazione di barriere architettoniche quali scale, accessi, rampe, ascensori, apparecchiature elettriche e vani di servizio strettamente correlati, come previsto all’articolo 20, comma 1, lettera d) della L.R. n. 1/2004 ;

 

23

4) impianti sportivi e ricreativi al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo ricettivo o agrituristico che non comportano una occupazione di superficie superiore a mq. 400,00 e nuova superficie utile coperta. Tali impianti possono comprendere locali per attrezzature tecnologiche completamente interrati di superficie utile coperta non superiore a mq. 6,00, con la possibilità di prevedere una parete scoperta per l’accesso, avente superficie non superiore a mq. 6,00;

 

24

5) installazione di pannelli solari con serbatoio di accumulo esterno o, relativamente alle zone A, senza serbatoio di accumulo;

 

25

6) installazione di serbatoi di gpl diversi da quelli di cui alla lettera a) , punto 10), purché adeguatamente schermati con essenze vegetali autoctone;

 

26

7) tende aggettanti su spazi pubblici o di uso pubblico;

 

27

8) strutture leggere aggettanti su terrazze, balconi, logge e cavedi;

 
 

Comunicazione telematica

 

28

Interventi di manutenzione straordinaria, purché non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici, tranne quanto previsto per le opere interne di cui al comma 1, lettera e) ;

NO su edifici di interesse storico artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra, ai sensi della DGR 420/2007

29

Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, purché non utilizzate come abitazioni o ambienti di lavoro e purché non compromettano lo stato dei luoghi in modo irreversibile;

NO su edifici di interesse storico artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra, ai sensi della DGR 420/2007

30

Realizzazione, nel rispetto della normativa antisismica, di intercapedini e locali tombati completamente interrati, non accessibili, raggiungibili dall’interno degli edifici, nonché vasche di raccolta delle acque,

NO in insediamenti di cui all’articolo 18 del r.r. 7/2010 e del sottosuolo pubblico;

NO su edifici di interesse storico artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra, ai sensi della DGR 420/2007

31

Nel rispetto delle normative igienico sanitarie e di sicurezza, il cambio dell’uso in atto nell’unità immobiliare entro il limite del cinquanta per cento della superficie utile dell’unità immobiliare e comunque fino a un massimo di cinquanta metri quadrati, fatti salvi gli aspetti di natura fiscale e tributaria, (interventi di cui all’articolo 33, comma 6)

NO ad annessi agricoli staccati dall’edificio adibito ad abitazione.

NO su edifici di interesse storico artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra, ai sensi della DGR 420/2007

32

Modifiche interne di carattere edilizio dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, ovvero la modifica della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa, con l’esclusione della destinazione residenziale.

NO su edifici di interesse storico artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra, ai sensi della DGR 420/2007

33

La realizzazione di strutture a copertura di parcheggi sia pubblici che privati, pertinenziali di edifici residenziali, produttivi e per servizi, non costituisce superficie utile coperta, purché le strutture siano realizzate con copertura in pannelli solari termici o fotovoltaici e siano aperte su tutti i lati.

La distanza minima delle suddette strutture dai confini di proprietà e dalle strade interne ai centri abitati è di ml. 3,00.

NO su edifici di interesse storico artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra, ai sensi della DGR 420/2007

 

SCIA

 

34

Tutti gli interventi non riconducibili a attività libera, comunicazione telematica, permesso di costruire;

 

35

Interventi sottoposti a PdC se sono specificatamente disciplinati da piani attuativi o dal (PRG), parte operativa, mediante precise disposizioni relative alla consistenza planovolumetrica, alle caratteristiche tipologiche, costruttive e di destinazione d’uso, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata;

 

36

Varianti a permessi di costruire, presentate anche in corso d’opera, che non incidono sui parametri urbanistici e sulla superficie utile coperta, che non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire, comunque non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 13 .

 

37

Interventi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7, con esclusione della manutenzione ordinaria, [da 02 a 33 del presente elenco] riguardanti gli edifici di interesse storico artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra, ai sensi dell’articolo 45, comma 1, lettera b) .

 
 

le opere pertinenziali di cui all’articolo 21, comma 2, lettera b), n. 3 e lettera c) del r.r. 9/2008 ;

 

38

parcheggi o autorimesse da destinare a servizio di singole unità immobiliari da realizzare nel sottosuolo o al piano terreno dei fabbricati, di cui all’ articolo 9, comma 1 della legge 24 marzo 1989, n. 122 che non comportano deroga agli strumenti urbanistici;

 

39

1) le tettoie, le pergole, i gazebo, i manufatti per barbecue e per il ricovero di animali domestici o di compagnia aventi caratteristiche superiori rispetto a quelle di cui alla lettera a) , punti 6) e 11), per una superficie utile coperta non superiore a mq. 20,00 e di altezza non superiore a metri lineari 2,40, di pertinenza di edifici residenziali e per attività di tipo ricettivo, agrituristico, sportive, ricreative e servizi;

 

40

2) le cabine idriche, le centrali termiche ed elettriche o di accumulo di energia dimensionate in base alle esigenze dell’edificio principale;

 

41

3) i parcheggi o autorimesse da destinare a servizio di singole unità immobiliari da realizzare nel sottosuolo o al piano terreno dei fabbricati esistenti, ai sensi dell’ articolo 9, comma 1 della l. 122/1989 , che comportano deroga agli strumenti urbanistici, con esclusione delle zone agricole;

 

42

4) manufatti per impianti tecnologici a rete o puntuali emergenti dal terreno, aventi dimensioni eccedenti quelle di cui alla lettera a) , punto 1);

 

43

5) i muri di sostegno;

 

44

6) recinzioni, muri di cinta e cancellate di qualunque tipo che fronteggiano strade o spazi pubblici o recinzioni necessarie alle imprese agricole, che interessino superficie superiore a mq. 3.000, purché esclusivamente a protezione di attrezzature, impianti o allevamenti anche allo stato brado o semibrado;

 

45

7) i locali strettamente necessari per i serbatoi, per le cisterne per l’accumulo di acque piovane completamente interrati con la possibilità di prevedere una parete scoperta per l’accesso avente superficie non superiore a metri quadrati 6,00;

 

46

8) gli impianti sportivi e ricreativi al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo ricettivo, agrituristico o servizi di dimensione eccedenti quelle previste alla lettera b) , punto 4);

 

47

9) i servizi igienici a servizio delle aree di sosta dei campeggiatori per le attività agrituristiche di cui all’ articolo 4 , commi 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 , nei limiti di metri quadrati 20,00 di superficie utile coperta.

 
 

Permesso di Costruire

 
     

48

Nuova costruzione

 

49

Ristrutturazione urbanistica

 

50

Ristrutturazione edilizia di edifici ricompresi negli insediamenti di cui agli articoli 18 e 19 del r.r. 7/2010

 

51

Interventi sugli edifici esistenti nelle zone agricole

 

 

DDL Lupi

Il ministro Lupi ha pubblicato qui: http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3387 un disegno di legge in materia di trasformazione urbana e principii di politiche pubbliche territoriali, invitando a fornire contributi entro il 15 settembre.
Del DDL può essere fatta una doppia lettura. La prima, dicendo le cose che mancano e che sarebbe stato opportuno invece avere. La seconda, criticando nel merito ogni articolo.
Per quanto riguarda la prima, anche se la sede non è del tutto quella adeguata, posso dire che a mio avviso mancano: un raccordo sostanziale con i procedimenti di VAS; un raccordo con operazioni di messa in sicurezza del territorio; norme di raccordo o di impulso per i centri storici. Il dibattito pubblico, infine, andrebbe normato in questa sede e non lasciato alle Regioni e solo per le operazioni di rinnovo urbano.
Nel merito del DDL, di seguito espongo quali sono le cose che pongono le maggiori perplessità.
Art. 4
“Alla riunione della Giunta partecipa il Sindaco o il Presidente della Provincia interessata al provvedimento.” Mi sembra che il potere sostitutivo della Regione verso il Comune o la Provincia inadempiente sia troppo forte. Anche il Commissario ad acta avrebbe difficilmente la possibilità di impegnare il Comune in un nuovo PRG, sia per questioni di bilancio che per questioni di tempo. L’ultima frase del comma 3 è curiosa. Non si comprende con quale ruolo il Sindaco dovrebbe partecipare alla riunione della Giunta regionale: come semplice uditore?
Art. 5
Co. 3 “La DQT garantisce l’espressione della domanda pubblica di trasformazione territoriale che la pianificazione paesaggistica deve contemplare.” Non si comprende questo inciso relativo alla pianificazione paesaggistica. Tra l’altro: a quale livello di pianificazione paesaggistica ci si riferisce? Regionale?
Co. 5. La DQR va ad aumentare i già numerosi strumenti di programmazione regionale (In Umbria DST, PUST, QSR, ecc.)? Opportuno mettere una norma che obblighi al raccordo ed all’integrazione.
Art. 6
Co. 1. Sarebbe forse l’occasione di asciugare la terminologia o definire in maniera positiva cosa siano e in cosa differiscano le attrezzature pubbliche, i servizi di interesse pubblico, quelli di interesse collettivo e quelli di interesse generale.
Co. 4. Si introducono i servizi primari, secondari e di interesse generale, che sarebbe opportuno definire.
Co. 5. Mi sembra che le Zone Territoriali Unitarie vadano a sostituire le Zone Territoriali Omogenee del 1968. Tra l’altro queste ZTU vanno pianificate solo nel momento “operativo”. Ma siccome queste ZTU si portano dietro le Dotazioni territoriali essenziali, ne risulta che solo la parte “operativa” del PRG potrà fare i calcoli circa il proprio dimensionamento, sia in termini di abitanti che in termini di spazi necessari.
Co. 6. Forse sarebbe stato più opportuno prevedere se non un Titolo, almeno un Capo della legge per le Norme finali e transitorie e per i raccordi con normative regionali già in fase di regime.
Art. 7
Co. 2 sub a). Credo che almeno la pianificazione di carattere programmatorio debba avere una qualche capacità ed efficacia “propositiva”. Una pianificazione che abbia solo un’efficacia conoscitiva e ricognitiva (dei vincoli, immagino), è una pianificazione celibe. Sarebbe stato opportuno distinguere di chi è la competenza ad approvare il piano “programmatori” e del piano “operativo” e il ruolo della Regione in tutto ciò.
Co. 3. Se il PRG “programmatorio” non ha carattere conformativo, non riesco a vedere come possa avere efficacia ricognitiva (dei vincoli). I vincoli sono spesso conformativi e sono altrettanto spesso espressi in termini fondiari. La parte fiscale del comma e il comma seguente potevano essere posti in un Capo a parte.
Co. 5. Trovo anomalo il fatto che gli strumenti di pianificazione urbanistica debbano essere motivati. Ritengo che le deliberazioni del Consiglio comunale e le Relazioni Generali siano ampiamente esaustive sull’argomento.
Co. 8. Speriamo bene che non occorrano 5 anni per approvare un PRG “operativo”: credo che sarebbe opportuno ridurre questo termine. Il fatto poi che le previsioni del PRG programmatorio “decadano” non mi sembra questione dirimente, anche perché le “previsioni” hanno efficacia solo conoscitiva e ricognitiva. Anzi, mi sembra impossibile per un aspetto. Se infatti la parte ricognitiva consiste (anche) nella fotografia dei vincoli posti in altre sedi (Soprintendenza, Autorità di bacino, ecc.), che cosa vuol dire che la parte ricognitiva perde di efficacia? I vincoli, infatti, permarranno.
Co. 10. Questo comma appare del tutto inconferente in questo articolo. Tra l’altro non ci sono più “autorizzazioni” per cambi d’uso e infine non è definito il centro urbano (si voleva dire centro abitato? E ai sensi della L. 865/1971? O ai sensi del Codice della Strada?)
Art. 8
Co. 2 . Solo i proprietari hanno diritto di partecipare alla determinazione dei contenuti della programmazione territoriale? Il “diritto a determinare i contenuti della programmazione” andrebbe forse incanalato in qualche procedimento più inclusivo da una parte e più formale dall’altro. I cittadini non proprietari non hanno alcun diritto sul territorio?
Co. 4. Il comma è ermetico. Andrebbe forse reso più comprensibile.

Art. 9
Co. 9. Qual è la differenza in questo caso tra vendita e rivendita? La condizione di “non utilizzo” non ha termini di tempo?
Co. 10. La locuzione “vincoli di interesse generale di ogni genere” mi sembra imprecisa.

Art. 12
Co. 1. Qual è la differenza tra trasferibili e liberamente commerciabili?
Co. 4. In prima battuta sarebbe meglio definire quali siano le varianti del piano urbanistico (generale? attuativo?) “non obbligatorie per legge”. In secondo luogo sarebbe forse meglio agganciare il valore dell’indennizzo alla legislazione in materia di espropri, piuttosto che basarsi sul criterio del valore di mercato.

Art. 14
Co. 1. Il concetto di contributo straordinario dovrebbe essere definito con maggiore precisione, così come la sua determinazione ed i momenti in cui si deve perfezionare.
Co. 2. Non si vede come l’amministrazione comunale debba dare pubblicità ulteriore a questo contributo: con un altro adempimento? Distinto dall’ordinaria pubblicità dei piani attuativi, dei Permessi di Costruire o degli Accordi?
Co. 5 sub b). Non si capisce cosa sia la “classificazione energetica obbligatoria”.

Art. 15
Co. 3. Forse era più opportuno il rispetto dei principii della L. 241/1990, piuttosto che ai principii del comma 1, in cui non mi sembra ci siano dei principii. Le Regioni avranno un compito molto gravoso nello stabilire i criteri di selezione di più soggetti interessati. Infatti, potenzialmente, i soggetti interessati sono una platea illimitata. E coordinare questa disciplina (accordi che incidono sulla pianificazione territoriale, ambientale e urbanistica), con quella degli appalti pubblici non sarà facile.
Infine, anche qui, la pubblicità: “gli atti di proposta” sono soggetti alle forme di pubblicità degli strumenti che integrano o attuano. In forma distinta? O l’adozione dell’accordo assorbe anche la fase della proposta?

Art. 17
Co. 2. L’incipit non è dei più riusciti: “Il rinnovo urbano si attua per mezzo della conservazione …”
Co. 4. “Le aree prioritarie per le operazioni di rinnovo sono individuate dai Comuni nella
pianificazione urbanistica comunale programmatoria di cui all’art 7, comma 2, lett. a).” Questo comma e il seguente implicano una definizione in termini fondiari di alcune porzioni del territorio. Ciò non ha ricadute sul trattamento fiscale della proprietà ivi inclusa?
Co. 6 ” L’approvazione delle operazioni di rinnovo funzionale e rigenerazione urbana comporta
la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l’urgenza ed indifferibilità dei lavori.” Si introducono ulteriori varianti terminologiche: rinnovo funzionale e rigenerazione urbana. Sono simili al rinnovo urbano? Sono la stessa cosa? Non è meglio infine dire che è l’approvazione del “piano” piuttosto che delle “operazioni” a determinare la pubblica utilità? Infine l’art. 7 co. 3 diceva che il piano “programmatorio” non poteva avere effetti conformativi sulla proprietà, anche per il trattamento fiscale.
Co. 8. Le operazioni di rinnovo urbano si inseriscono “nella pianificazione “attuativa”. Si procede però con Conferenza di Servizi o Accordi di programma. Ma gli accordi di programma sono generalmente perseguiti per operazioni di varianti significative al PRG e non per pianificazioni attuative. In ogni caso, le Regioni dovranno “procedimentalizzare” gli interventi di rinnovo urbano.

Art. 18
Co. 2. La locuzione “ … in luogo delle procedure di cui al comma precedente, il Comune attiva procedure negoziali con i proprietari” fa pensare ad una volontà di evitare l’evidenza pubblica. In che cosa si sostanziano, infatti, queste procedure negoziali con i privati? Mi sembra poi che ci sia un “non sequitur” con i commi successivi.
Co. 4. A capo di chi è la diffida? Del Sindaco? Del Dirigente?

Co. 6. Il comma confonde ancora di più. nel caso in cui non ci sia la maggioranza del valore imponibile catastale, il Comune “attua le procedure di evidenza pubblica aperte a tutti i soggetti interessati a parteciparvi”. Di quali procedure si parla? Espropriative?

Art. 19
Co. 8. A parte la singolarità dei due commi 8, si reintroducono gli standard urbanistici che sembravano essere stati sostituiti dalle Dotazioni territoriali.

Art. 20
Co. 3. Non si comprende chi sia la figura del “sistema di edilizia residenziale sociale”, posto che quello definito dal co. 3 dell’art. 19 è “un insieme organico e strutturato di alloggi …”
Co. 5. A mio avviso il PdC in deroga ex art. 14 DPR 380/2001 dovrebbe essere concesso solo per questioni di vera e propria emergenza abitativa. Gli altri casi possono essere gestiti con varianti urbanistiche tramite, questa volta sì, conferenze di servizi e Accordi di programma.

Identità e Paesaggio

Avverto una sorta di “schizofrenia” nei documenti di programmazione politica e territoriale. Parlo dell’Umbria, con maggiore cognizione, anche se il discorso si può estendere ad altre regioni, di cui ho letto qualche documento.

Da una parte si chiede di rafforzare il senso di identità. Dall’altra si chiede una politica sociale fortemente inclusiva. Dall’altra ancora (o almeno a lato) si chiede una politica economica fortemente impostata sulla internazionalizzazione. Queste istanze, queste volontà sono a mio avviso difficilmente conciliabili.

 
Si chiede, in armonia con la Convenzione Europea del Paesaggio, di considerare paesaggio tutto il territorio fisico della città e non solo quello denotato da particolare bellezza. Non si fa altro che spostare un po’ più in là il problema. Il punto non è l’estensione del termine paesaggio: il punto è attribuire valori ai paesaggi. E di conseguenza definire delle norme, delle regole di condotta per alcuni paesaggi. La periferia di Roma è paesaggio, ma non può essere come il paesaggio (urbano) di San Pietro. A meno di non abbracciare un atteggiamento estetizzante e ideologico esteso a tutto il mondo fisico. Quello che posso consentire a Corviale non posso farlo a Piazza Navona, per esemplificare in maniera molto sintetica. Il paesaggio deve essere identificato e gli si deve dare un valore. Ora, l’identità ha bisogno di almeno due criteri per essere definita: una finitezza fisica ed una finitezza cronologica. Vi deve essere una PARTE del territorio con alcuni caratteri omogenei e questo territorio deve avere una PARTE del continuum temporale: una durata, un tempo. Questi caratteri del territorio, materiali ed immateriali, devono essere delle “invarianti”: la Toscana li tematica come “Statuto” del territorio. Si punta, in molti documenti, a tutelare e valorizzare le identità locali. Se accettiamo l’idea che il paesaggio è (anche) l’espressione della collettività locale che lo percepisce (certamente), ma anche della collettività che lo abita, ne derivano delle conseguenze particolari. 
Infatti è molto à la page parlare di politiche inclusive. La Comunità Europea dedica a questo tema molto delle risorse della programmazione 2014-2020. Politica inclusiva è più forte di politica di tolleranza, come ognuno può immaginare. Ecco che comincia ad affiorare la prima contraddizione. Se infatti aderiamo a una politica fortemente inclusiva sul piano sociale, dobbiamo ammettere anche una conseguente modifica del paesaggio. Se accettiamo maomettani, dovremo accettare le moschee. Se accettiamo il Dalai Lama, dobbiamo accettare il tempio. E il loro modo di abitare, di avere case e stanze e negozi diversi dai nostri. E coltivazioni diverse dalle nostre. Il paesaggio agrario ne sarà modificato. Il paesaggio urbano è già modificato (si veda la forte impronta cinese di alcuni quartieri di grandi città). Dov’è finita l’identità di quei quartieri di Roma, di Milano, di Firenze, di Prato? Il modo di vivere la città e il territorio è diverso. I tempi del vivere la città sono diversi. L’inclusione comporta (anche) la preghiera del muezzin, il capodanno cinese e così via.
Altro fattore di cambiamento e altro fattore richiesto da documenti politici e programmatici è l’internazionalizzazione dell’economia. E la sua deriva verso la finanza, verso flussi di denaro che con il territorio non intrattengono più alcun legame. Non solo chi va all’estero ritorna cambiato, e cambierà di conseguenza il proprio modo di vedere il mondo e di trasformarlo, ma chi viene dall’estero ed investe qui migliaia e migliaia di euro cambia la nostra cultura e il nostro paesaggio. Non solo Ikea e Carrefour modificano il paesaggio (urbano?) in sé: modificano anche la cultura locale. Non vado oltre, poiché penso sia chiaro il concetto di fondo.
Il punto è allora se sia possibile conciliare oggi l’identità del paesaggio quando tutto il resto diventa “liquido”. Il punto è capire se la partita non sia già persa, perché è il concetto di identità che è entrato a mio avviso in fortissima crisi. Oggi l’identità non è più gradita: non si vogliono più limiti, né di spazio né di durata.
Si pensa già a delle chiese (?) pluri-confessionali (non so nemmeno come si possano definire con una parola sola). L’identità sessuale diventa un mero fatto culturale: oggi uomo, domani donna, transgender o chissà che altro. I tempi sono saltati: oggi non sappiamo più se siamo in vacanza o se siamo sempre connessi al lavoro. Il lavoro è sempre di più anche formazione, studio. 
Ecco, a fronte di tutto ciò mi chiedo se la nozione di paesaggio non debba essere ripensata radicalmente. 

Interventi edilizi (e altro)


Le nozioni di manutenzione ordinaria straordinaria, ristrutturazione edilizia ecc. sono ormai di patrimonio comune. Anzi, non sapremmo come farne a meno. Tuttavia queste nozioni entrarono nel lessico dei tecnici a partire dal 1978 con la legge n. 457. la legge era volta tra l’altro al recupero del patrimonio esistente. Poi il legislatore nazionale si è appoggiato su queste definizioni. E così ha fatto il legislatore regionale. Ma se queste nozioni non ci fossero? Senza voler aprire una discussione con i giuristi su questo, ma a che servono queste teorizzazioni? Sono ancora utili? Perché bisogna definire ogni tipo di intervento? E sono coerenti tra di loro?
Queste definizioni hanno senso se sono utili nella vita quotidiana. Ecco che allora l’anello di giunzione tra queste definizioni molto analitiche sono utili se ad ogni distinzione si abbina un titolo abilitativo o un comportamento (sia da parte del cittadino che della amministrazione). Non avrebbe senso per esempio, definire il Restauro filologico se a questo non corrispondesse una norma di condotta ed un tipo di procedimento.
In estrema sintesi, è quello che è successo: la manutenzione ordinaria non ha bisogno di alcuna formalizzazione, gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia andavano con Concessione Edilizia, la ristrutturazione urbanistica con Piano Attuativo. Poi la vita si è complicata e abbiamo dovuto affinare le categorie. Sono arrivate le “opere interne” dell’art. 26 della L. 47/85 e l’autorizzazione. Poi la DIA, la Super DIA, la SCIA. E in ultimo la CIL. Insomma: il quadro si è fatto un po’ più articolato. 
Il punto è che si sta arrivando a produrre un titolo abilitativo per ogni intervento. Un procedimento per ogni attività umana di trasformazione del territorio. E’ questo, a mio avviso, l’orizzonte spaventoso verso cui ci avviciniamo. Occorre dunque pensare ad una radicale semplificazione. 
Parto dunque da un’impostazione liberale e propongo un tentativo di soluzione, sicuramente da migliorare. Mi chiedo: cosa dobbiamo sottrarre al libero arbitrio del cittadino? Può rifare il bagno di casa come meglio crede? Sì, immagino. Ma se vive in una villa del Palladio? No, immagino. Ecco dunque che bisogna definire un interesse collettivo maggiore di quello del singolo. Ma questo lo sappiamo fare: è il modo che abbiamo almeno dal 1939 e che consiste nel sottoporre ad una forma particolare di tutela alcuni beni (mobili ed immobili). 
L’interesse pubblico si concretizza in una tutela. La tutela può essere disposta dal Codice dei beni culturali o dal Piano Paesaggistico Regionale.  Potrebbe essere disposta anche  da norme di PRG, per quello che qui ci interessa (in Umbria è il caso dei Beni sparsi nello Spazio Rurale, per esempio). 
Abbiamo quindi dei beni di un’importanza rilevante e che quindi sono tutelati. Quelli che non sono tutelati sono poco interessanti per tutti noi.

Sul fronte degli interventi possiamo anche qui modulare la loro incisività: dalla sostituzione della carta da parati al PRG. Possiamo dire che tutte le opere che si svolgono all’interno di un edificio non tutelato sono irrilevanti, da un punto di vista dell’interesse pubblico? Alcuni interventi esterni sono invece rilevanti, anche se il bene non è tutelato, perché incidono sulla percezione della città.
Possiamo quindi costruire una matrice che correli gli interventi e i beni.

   

Interventi

   

Rilevanti

Irrilevanti

Bene

Tutelato

PdC/PA 

SCIA 

Non Tutelato

SCIA 

Nulla 

Gli interventi irrilevanti non possono agire e modificare su alcune cose, che definiscono appunto gli interventi rilevanti. Lo sforzo è definire quali siano le 4-5 cose fondamentali. Fornisco un esempio qui sotto.
Gli interventi irrilevanti non possono: 
– modificare la SUC complessiva
– cambiare l’uso per più del 50% della SUC dell’edificio
– modificare le altezze
– modificare più del 20% del rapporto vuoto/pieno anche di un solo prospetto (esempio)
– modificare o realizzare movimenti terra per più di 1.000 mc.

Gli interventi rilevanti sono definiti per differenza: sono ciò che non è compreso sopra. 

Si può mettere una clausola che laddove l’intervento sia rilevante e incida su più di un edificio non tutelato  si passi dalla SCIA al PdC. 
Il tentativo è di togliere tutta o buona parte dell’elencazione del RR 9/2008 in quanto a Opere Pertinenziali e buona parte dell’elencazione dell’art. 3 della LR 1/2004. Ciò che non fa SUC o che non smuove più di X mc di terreno non può essere rilevante. Le azioni che il cittadino vuole fare devono essere analiticamente illustrate nella Relazione e nei grafici, ma non ci sarebbe più bisogno di capire se la mia tenda va con SCIA o PdC o altro: l’unico filtro da applicare sarebbe quello sulla rilevanza o meno.

 

VAS e PRG in Umbria

Sono consulente di un Comune di medie dimensioni dell’Umbria. Sono stato chiamato circa due anni fa per redigere una variante generale di riallineamento di cartografie e norme, di dati e grafici piuttosto disomogenei tra loro. Il PRG vigente è stato approvato nel 2008. E’ articolato nei classici due livelli, e ha, tra gli altri, un Bilancio Urbanistico (una serie impressionante di numeri tabellati), e un Bilancio Ambientale piuttosto ben fatti. Mentre cominciavo a lavorare all’incarico, l’amministrazione ha voluto accogliere le richieste dei cittadini e pensare a qualche piccolo ampliamento residenziale. Si tratta di piccoli ampliamenti destinati alla civile abitazione, non intensiva, in contiguità con delle zone (macroaree) già urbanizzate. La variante al PRG non prevede nuove zone o ampliamenti di zone industriali, non prevede infrastrutture lineari, non prevede opere pubbliche puntuali, non prevede aree significative per servizi collettivi. Prevede, per ampliamenti residenziali, circa 24 Ha di ampliamento della superficie territoriale da urbanizzare. In cifre si tratta di circa il 7% delle aree già considerate come urbanizzate. Poiché le norme sono nel frattempo diventate più cogenti, sono stato incaricato anche di redigere la VAS di questa variante generale. E qui nascono le mie perplessità.
Premetto che ringrazio gli uffici provinciali e regionali che svolgono il loro ruolo con meticolosità e attenzione. Non sollevo alcuna eccezione nei loro confronti. Anzi, il loro scrupoloso intervento consente di mettere in luce ancora meglio le contraddizioni di un’architettura istituzionale e dei procedimenti a questa connessi.
Ora, a me pare che la VAS debba valutare un qualcosa (piano, programma, azione: chiamiamolo come vogliamo) e che non possa essere distinta dai contenuti di questo piano, programma, ecc. E che debba valutare la novità del P/P (piano/programma), rispetto all’esistente, che altrimenti potrebbe andare avanti per inerzia. Nel mio caso, la novità rispetto al piano previgente consiste nella previsione (non è detto infatti che ciò avverrà), che nell’arco di circa un decennio si andranno ad edificare ca. 36000 mq di residenza in più, su un territorio di ca. 44 kmq. Circa 720 abitanti in più su 9600 attuali.
Il punto è questo: non riesco a capire quale possa essere l’impatto ambientale di questa previsione. O meglio: posso stimarlo subito in prima approssimazione: un leggero aumento del traffico automobilistico, un aumento del consumo di suolo, un modesto aumento del consumo d’acqua potabile, un modesto aumento della CO2, un aumento della pressione sul sistema fognario … Tutte cose che potranno essere mitigate o compensate con l’indicazione di qualche prescrizione normativa in più, sia di tipo premiale che inibitorio. Tutte cose che potranno essere smentite dalla vita reale, che magari andrà verso uno stile di vita meno dipendente dallo spostamento automobilistico, con una maggiore capacità di recupero dell’acqua, con minore produzione di CO2, con maggior capacità di porsi off-grid. Effetti ambientali che volendo possono essere misurati con la scelta di qualche indicatore condiviso tra i vari soggetti coinvolti in questi fenomeni. Ma ecco che il DLgs 152/2006 e gli uffici provinciali e regionali obbligano a matrici di coerenza che prendono in considerazione: il Disegno Strategico Territoriale (DST), il Piano Urbanistico Strategico Territoriale (PUST), la Politica Agricola Comunitaria (PAC), il Piano Regionale dei Trasporti (PRT), il Documento Annuale di Programmazione regionale (DAP), il Piano di Sviluppo Rurale (PSR), il Piano di Tutela delle Acque (PTA), il Piano territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), il Piano di Assetto idrogeologico (PAI), il Piano Regionale delle Foreste (PRF), il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), il Piano Regionale degli Acquedotti (PRA), il Piano Operativo Regionale (POR) del FESR, il Piano di miglioramento di Qualità dell’Aria (PRQA), il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), la Rete Ecologica Regionale Umbra (RERU). Si tratta di migliaia e migliaia di pagine da riassumere, sintetizzare e mettere in relazione con l’oggetto della nostra variante. Ed è proprio qui che a me sfugge tutto come sabbia tra le dita. Non riesco ad apprezzare la relazione tra il Piano di Sviluppo Rurale e la variante urbanistica, tra il POR FESR e questa variante. Mi sembra insomma uno sforzo conoscitivo sovraddimensionato per l’oggetto di una variante come questa. Perché alla fine, i risultati a cui porta la lettura di questi documenti, sono quelli che si potevano avere in prima approssimazione in maniera più economica per tutti: non bisogna consumare altro suolo, se possibile; bisogna rendere le nostre urbanizzazioni il più permeabile possibile; bisogna migliorare l’efficienza della rete fognante e dei depuratori; bisogna salvaguardare le aree boscate; bisogna incrementare l’uso di energie rinnovabili. Tutti sacrosantissimi obiettivi, che tuttavia già si conoscono. E anche se non si conoscessero potrebbero essere tranquillamente ribaditi nelle varie conferenze di consultazione sul Rapporto Preliminare da Regione e Provincia.
Non capisco il senso di questa ondata di documenti e la loro ricaduta sul territorio in una variante urbanistica di questo tenore. Ritengo che siano tutti documenti molto importanti soprattutto per un’amministrazione, che dovrebbe produrre le linee del proprio mandato politico solo dopo averli letti. Ma non per un architetto chiamato a fare una modesta variante urbanistica. Non riesco a comprendere la valenza strategica della variante che sto facendo e l’incidenza di questa su aspetti strategici illuminati da PUT POR ecc. Non ne ho capito il senso ed anche il mio Rapporto Preliminare di VAS ne ha sofferto. Non credendoci, è stato redatto in maniera sbrigativa, cercando di fare il minimo possibile, per adempiere ai formalismi di rito.
La variante urbanistica è modesta perché gli obiettivi posti dall’amministrazione sono tali: riallineamento di norme e grafici e qualche ampliamento residenziale. Punto. Da un punto di vista territoriale, non ci sono grandi margini di manovra, considerando che dobbiamo stare sotto al 7% dell’urbanizzato. Si tratta dunque di un’operazione di ricucitura, di ridefinizione di qualche margine, di geometrizzazione di alcuni confini o limiti esistenti incomprensibili. Impossibile pensare, con queste cifre ad operazioni strategiche di disegno complessivo del Piano. Inutile pensare ad obiettivi di riqualificazione ecologica e ambientale per i quali le amministrazioni non hanno oggi fondi. Poiché è impossibile ricorrere oggi all’esproprio a prezzi ragionevoli, le amministrazioni sono costrette a fare previsioni molto molto realistiche, cercando soluzioni negoziali. Ma quest’ultime funzionano se si passano certe soglie critiche, altrimenti rimane tutto “ terra”. Il Piano è ormai quello, eredità di diverse stagioni pianificatorie, e con quello bisogna ragionare. Non c’è spazio in questa fase, per ragionare di infrastrutture puntuali o lineari, di nuovi insediamenti industriali, né per chissà quali altre fantasiose strategie di riconversione, impossibili da pianificare. I prossimi PRG saranno forse di questo tipo, e ci sarà un motivo per cui Silvia Viviani presidente dell’INU, in un recente convegno, ha proposto anche di abbandonare il PRG comunale per la parte strategica.

Dopo aver scritto queste note, cercando altre cose sul portale dell’ISPRA, passo per la sezione VAS e leggo quello che trascrivo qui sotto:

“La VAS si applica ai piani e ai programmi:

* che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, pesca, energetico, industriale, trasporti, gestione dei rifiuti e delle acque, telecomunicazioni, turismo, pianificazione territoriale o destinazione dei suoli, e che allo stesso tempo [neretto mio] definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere o interventi i cui progetti sono sottoposti a VIA;
* per i quali si ritiene necessaria una Valutazione d’Incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.

Per i piani e programmi delle suddette categorie che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori di tali piani e programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti (verifica di assoggettabilità) che producano impatti significativi sull’ambiente in base a specifici criteri riportati nell’allegato I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento. Per i piani e programmi che non rientrano nelle suddette categorie che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti, è prevista la VAS qualora l’autorità competente valuti (verifica di assoggettabilità) che detti piani/programmi possano avere impatti significativi sull’ambiente.”
Il neretto non c’è nel dlgs e non c’è nella legge regionale, è vero. Ma è altrettanto vero che la lettura congiuntiva, ad essere onesti, è l’unica possibile. E se è così, ritengo che la variante urbanistica in itinere sarebbe da escludere da ogni procedura di VAS (assoggettabilità o valutazione piena). O allora che vengano modulati questi procedimenti in funzione dell’oggetto da valutare.

Chiudo con alcune piccole proposte.
1. L’esercizio che si chiede per fornire un quadro conoscitivo è sproporzionato, per alcuni tipi di variante (Piani/Programmi). Andrebbe modulato sui vari casi.
2. Sarebbe opportuno che la Regione portasse a compimento al più presto il quadro degli indicatori utili alla redazione dei Rapporti Preliminari.
3. Tra il Quadro Conoscitivo, le tabelle ex DGR 767/2007 del Bilancio urbanistico ed il Rapporto preliminare di VAS le stesse informazioni vengono duplicate se non triplicate. E’ ovviamente uno spreco di tempo e di energie, oltre che fonte di confusione. Andrebbe distinto con chiarezza cosa spetta al Bilancio urbanistico e cosa compete al Rapporto Preliminare di VAS.
4. Nelle conferenze per il Quadro Conoscitivo ritengo che sarebbe più utile che gli enti chiamati al tavolo dessero il loro contributo sotto forma di relazione di sintesi. I dati andrebbero affiancati appunto a questa relazione piuttosto che lasciare al progettista o al RUP l’incombenza di lavorare su tematiche non completamente padroneggiate.
5. Regione e Provincia dovrebbero aggiornare con maggiore frequenza i loro strumenti di conoscenza. La Provincia soprattutto dovrebbe rivedere il proprio PTCP, strumento utilissimo per professionisti e amministrazione per il coordinamento che è chiamato a fare. E’ curioso infatti che a Comuni e professionisti si chieda l’aggiornamento dei dati all’ultimo semestre quando gli strumenti che dovrebbero essere d’aiuto nella redazione dei quadri conoscitivi sono fermi al 2000 o al 2002.
6. Regione, Provincia e gli altri enti pubblici dovrebbero fornire i loro dati in maniera aperta, almeno ad amministrazioni comunali e professionisti. Anche qui assistiamo spesso ad una “asimmetria” per cui le amministrazioni centrali chiedono dati in formato editabile, mentre esse non sono così ben disposte a fare altrettanto.
7. Culturalmente va sminato il campo concettuale che vede la VAS come un “ esame”di un soggetto terzo rispetto alla bontà di un piano. La VAS deve aiutare a prendere la miglior decisione possibile, integrando alcuni aspetti che normalmente rimangono fuori da un Piano. Per fare questo non è necessario postulare un’azione censoria: occorre al contrario puntare sulla migliore collaborazione, integrando quanto più possibile i due procedimenti. Un buon piano urbanistico ha già “lavorato” e riflettuto su molte delle componenti della VAS (sociale e economica, per esempio), e deve solo integrare la componente naturalistica, che fin qui ha forse marginalizzato.

Consumo di suolo

Io non sono un “cementificatore”. Ho vissuto tutta la mia giovinezza in piena campagna vicino a Spoleto, in Umbria. Conosco il valore della terra (anche la sua “durezza”), ed il valore dei boschi. Ho introdotto la coltivazione biologica nel nostro fondo nel 1981, dopo aver letto Villaggio e autonomia di Gandhi e i libri di antroposofia di Steiner.

Detto ciò, sono anche un architetto. Conosco il valore della città ed anche la bellezza di vivere in città: i suoi vantaggi.

Oggi è di grande attualità il consumo di suolo. Il consumo di suolo è quel fenomeno per cui l’antropizzazione consumerebbe spazio destinato all’agricoltura. E’ in discussione nelle commissioni parlamentari un disegno di legge che prevede “zero consumo i suolo” per i prossimi Piani Regolatori. Non voglio certo sminuire l’importanza del suolo inteso come risorsa non rinnovabile. Cerco di portare qualche elemento di riflessione in contro tendenza.

In primo luogo, il suolo destinato all’attività agricola intensiva non ha un grande pregio ambientale e naturalistico. Spesso le coltivazioni sono trattate con pesticidi e sono concimate chimicamente (azoto, potassio, fosforo). Gli animali più grandi non accettano di fare il loro rifugio lì. Spesso l’agricoltura intensiva è fonte di inquinamento.

In secondo luogo, non tutte le aree antropizzate diventano cementificate. Vi è anche la possibilità di avere dei verdi privati o pubblici, all’interno di aree definite come urbanizzate. E spesso il valore ambientale di queste aree (anche di piccoli parchi), è superiore a quello agricolo.

In terzo luogo, ritengo che nel prossimo futuro le abitazioni saranno tutte molto performanti dal punto di vista energetico (vicino al consumo zero). Saranno anche autosufficienti dal punto di vista di produzione dell’energia e dello smaltimento dei loro rifiuti, tendendo a costruire un ciclo chiuso. Saranno sempre più abitazioni e fabbricati off-grid: autonome.

In quarto luogo, ritengo che siamo ormai al punto di picco per le automobili così come le conosciamo. Prendono sempre più quote di mercato trasporti pubblici (all’estero soprattutto) e sistemi di mobilità differenti (car-pooling, car-sharing, ecc.). I mezzi di trasporto individuali si fanno più piccoli ed anch’essi più performanti, e vengono alimentati da fonti energetiche più “pulite”.

In quinto luogo, molte trasferte possono essere oggi evitate: penso ovviamente al telelavoro. Ma penso anche all’e-learning, alla consegna a domicilio di beni (attraverso servizi logistici, droni, ecc).

Ritengo insomma che molte delle motivazioni che ci spingevano a vivere in città siano non più attuali, e che nel prossimo futuro ci dovremo misurare con una spinta ad abitare il territorio in maniera sempre più diffusa. Non auspico questo (io sono uno dei pochi che vive in un piccolo centro storico): mi sembra però che la tendenza sia questa. Mi auguro che i centri storici possano continuare a vivere, anche se non vedo come possano sostenersi, in special modo i centri storici minori, ai quali nemmeno il turismo riesce a garantire un minimo di economia. Se qualcuno ha delle idee, è il momento di tirarle fuori.