RR 2/2015 — Commento all’Art. 10
Art. 10
Quota di spiccato — Qs.
1.Si definisce quota di spiccato la quota del terreno sistemato nel punto di contatto con la parete del prospetto dell’edificio, rappresentato dal piano stradale o dal piano del marciapiede o dal piano del terreno a sistemazione definitiva.
2.Per sistemazione definitiva si intende l’assetto che il terreno dovrà avere, dedotto dal piano quotato a corredo del progetto, mediante sbancamenti e/o rilevati.
3.Le norme tecniche attuative del PRG, parte operativa, possono stabilire, in base alla presenza di terreni pianeggianti o in pendenza, tenendo conto dell’atto d’indirizzo di cui all’articolo 248, comma 1, lettera f) del TU, nonché delle diverse situazioni idrogeologiche, idrauliche, paesaggistiche e di assetto territoriale, le limitazioni per la formazione di scavi o di rilevati rispetto alla linea naturale del terreno ante operam ai fini della realizzazione delle quote di spiccato.
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Commento
La quota di spiccato di cui all’art. 10 si presta a qualche difficoltà. La frase del comma 1 non sembra ben formulata. Sarebbe preferibile questa versione: “Si definisce quota di spiccato la quota del terreno sistemato nel punto di contatto con la parete dell’edificio. Per terreno sistemato si intende il piano stradale o il piano del marciapiede o il piano del terreno a sistemazione definitiva.”